057U0515
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Temporaneo richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo illimitato dell'Aeronautica militare. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1957 n. 515)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 103 del regio decreto-legge n. 744 del 3 febbraio 1938 ; Visto l' art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta:
Art. 1
Nel corso dell'esercizio finanziario 1957-58 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per istruzione 500 sottufficiali di complemento e 1500 militari di truppa in congedo illimitato del ruolo servizi e del ruolo specialisti, appartenenti a qualsiasi classe di leva, purche' ancora soggetti ad obblighi militari.
Art. 2
Il Ministro per la difesa stabilira', per ciascun Comando di Zona aerea territoriale e di aeronautica, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Art. 3
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, in cui sara' indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 14 giugno 1957 GRONCHI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 165. - CARLOMAGNO