Monitoring Gesetzessammlung

057U0438

IT - DPR

057U0438

Ammissione alla verificazione metrica delle bilance automatiche a carico costante, con organi a funzionamento elettronico delle "Officine meccaniche Zamboni" di Bologna. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 maggio 1957 n. 438)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3a); Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 ; Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600 , con la quale sono state approvate variazioni ai diritti metrici; Visto il regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1408 , col quale sono state ammesse alla verificazione metrica le bilance a funzionamento automatico e continuato con carico costante, per pesare cereali; Ritenuta la necessita' di consentire la fabbricazione di strumenti per pesare nei quali gli effetti provocati dall'azione del carico siano rilevati ed amplificati a mezzo di complessi elettronici; Considerato che tali strumenti possono ammettersi alla verificazione soltanto in base all'art. 6 del regolamento sopracitato; Sentito il parere del Comitato centrale metrico; Udito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta:

Art. 1

Sono ammesse alla verificazione metrica ed alla legalizzazione le bilance automatiche a carico costante, delle "Officine meccaniche Zamboni", destinate alla pesatura di sostanze, o prodotti, granulosi o polverulenti, nelle quali gli effetti provocati dall'azione del carico sono rilevati ed ampliati a mezzo di complessi elettronici.

Art. 2

Il diritto di verificazione prima dovuto per ciascuno strumento e' il medesimo di quello stabilito dalla legge per la bilancia automatica di pari portata.

Art. 3

Le caratteristiche tecniche degli strumenti e le modalita' per la verificazione e legalizzazione di essi saranno stabilite con decreto Ministeriale, sentito il parere del Comitato centrale metrico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 maggio 1957 GRONCHI SEGNI - CORTESE Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 89. - CARLOMAGNO
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht