057U0388
057U0388
Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e lo Stato della Citta' del Vaticano in materia monetaria, concluso mediante scambio di Note effettuato nella Citta' del Vaticano e in Roma il 5 gennaio 1957. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1957 n. 388)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e lo Stato della Citta' del Vaticano in materia monetaria, concluso mediante scambio di Note effettuato nella Citta' del Vaticano e in Roma il 5 gennaio 1957.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto con la decorrenza stabilita nello scambio di Note indicato nell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 aprile 1957 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1957 Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 23. - CARLOMAGNO
Scambio di Note
Scambio di Note fra la Repubblica italiana e lo Stato della Citta' del Vaticano in materia monetaria
SEGRETERIA DI STATO
DI SUA SANTITA'
Prima Sezione
N. 144/57
Dal Vaticano, 5 gennaio 1957
Signor Ambasciatore,
In recenti conversazioni tra la Segreteria di Stato di Sua Santita'
e l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e' stato considerato il desiderio della Pontificia Commissione per lo Stato della Citta' del Vaticano, di elevare il contingente annuo di monete coniabili dallo Stato della Citta' del Vaticano, in metalli diversi dall'oro, che la vigente Convenzione monetaria fra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana, del 21 aprile 1951, negli articoli 5 e 6, determina nella somma complessiva di 50 milioni di lire italiane e di 75 milioni in Sede Vacante.
Ferma restando l'attuale Convenzione, l'ammontare complessivo della
coniazione delle monete vaticane in metalli diversi dall'oro verrebbe elevato, a partire dal 1956, alla somma complessiva annua di lire 100 milioni e di 150 milioni in Sede Vacante.
Prego l'Eccellenza Vostra di volermi far cortesemente conoscere se il Governo italiano acconsente a tale variazione.
In caso affermativo, la presente Nota e quella di risposta di
Vostra Eccellenza, costituiranno un Accordo in materia tra lo Stato della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana.
La Segreteria di Stato di sua Santita' ha l'onore di proporre che l'Accordo divenga operante, senza che occorra l'adempimento di altre formalita', a decorrere dalla data del presente scambio di Note.
Mi e' gradita l'occasione per esprimere all'Eccellenza Vostra i
sensi della mia piu' alta considerazione.
D. TARDINI
A sua Eccellenza
il sig. Francesco Giorgio MAMELI
Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario
d'Italia presso la Santa Sede - ROMA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO
AMBASCIATA D'ITALIA
PRESSO LA SANTA SEDE
N. 17/1
Roma, 5 gennaio 1957
Eccellenza Reverendissima,
ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza Reverendissima in data odierna, cosi' concepita:
"In recenti conversazioni tra la Segreteria di Stato di Sua
Santita' e l'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede e' stato
considerato il desiderio della Pontificia Commissione per lo Stato della Citta' del Vaticano, di elevare il contingente annuo di
monete coniabili dallo Stato della Citta' del Vaticano in metalli diversi dall'oro, che la vigente Convenzione monetaria fra lo Stato
della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana, del 21 aprile 1951, negli articoli 5 e 6, determina nella somma complessiva di 50
milioni di lire italiane e di 75 milioni in Sede Vacante.
Ferma restando l'attuale Convenzione, l'ammontare complessivo
della coniazione delle monete vaticane in metalli diversi dall'oro verrebbe elevato, a partire dal 1956, alla somma complessiva annua di lire 100 milioni e di 150 milioni in Sede Vacante.
Prego l'Eccellenza Vostra di volermi far cortesemente conoscere se il Governo italiano acconsente a tale variazione.
In caso affermativo, la presente Nota e quella di risposta di
Vostra Eccellenza, costituiranno un Accordo in materia tra lo Stato
della Citta' del Vaticano e la Repubblica italiana.
La Segreteria di Stato di Sua Santita' ha l'onore di proporre che
l'Accordo divenga operante, senza che occorra l'adempimento di
altre formalita', a decorrere dalla data del presente scambio di
Note".
Ho l'onore di far conoscere a Vostra Eccellenza Reverendissima
che il Governo italiano e' d'accordo su quanto forma oggetto della Nota soprariportata.
Voglia gradire, Eccellenza Reverendissima, gli atti della mia
piu' alta considerazione.
MAMELI
Eccellenza Reverendissima
Mons. Domenico TARDINI
Pro Segretario di Stato per gli
Affari Ecclesiastici Straordinari CITTA' DEL VATICANO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MARTINO