Monitoring Gesetzessammlung

054U0960

IT - DPR

054U0960

Inclusione dell'abitato di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954 n. 960)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1319, emesso nell'adunanza del 26 giugno 1954;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 , e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445 , titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 luglio 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 ottobre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 129. - CARLOMAGNO
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