052U1316
052U1316
Variazioni ad alcune voci delle tariffe postali per l'interno. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 agosto 1952 n. 1316)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 8, 18 e 19 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 ; Visto l' art. 3 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 578 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1951, n. 582 ; Riconosciuta l'opportunita' di addivenire ad una revisione perequativa e semplificativa di alcune tariffe postali; Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 , concernente le tariffe postali per l'interno della Repubblica, gia' modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 111 ; 22 gennaio 1950, n. 193 ; 29 giugno 1951, n. 582 , sono apportate le variazioni risultanti dall'annessa tabella, firmata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni.
Art. 2
Alla tabella n. 1, di cui all'articolo precedente, e' aggiunta la voce n. 40-bis (pacchi contenenti libri spediti da editori), la quale sostituisce quella n. 5 della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193 .
Art. 3
Il diritto di ricevuta nella misura fissa di L. 10, di cui all' art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193 , e' abolito per le spedizioni in raccomandazione contenenti carte punteggiate ad uso dei ciechi.
L'anzidetto diritto di ricevuta, per i vaglia, anziche' essere convertito in francobolli, da applicarsi sui vaglia stessi, e' aggiunto alla tassa di emissione e conteggiato come provento vaglia.
Art. 4
La voce n. 2 della tabella n. 3, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1948, n. 1052 e concernente l'indennita' di smarrimento pacchi dovuta agli utenti, modificata con il n. 11 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1950, n. 193 , e' sostituita, dalla seguente:
N. 2 - Pacchi: indennita' di smarrimento:
l'indennita' dovuta agli utenti per la perdita dei pacchi e' stabilita nella misura di dieci volte l'importo della tassa di spedizione.
Art. 5
Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno della decade successiva a quella della sua pubblicazione.
Restano abrogate le disposizioni contrastanti od incompatibili con quelle previste dal presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 agosto 1952 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla corte dei conti, addi' 20 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 127. - CARLOMAGNO
Tabella
TABELLA N. 1
Variazioni alle sottonotate voci della tabella n. 1 allegata al decreto Presidenziale 2 agosto 1948, n. 1052 , gia' modificata con i decreti Presidenziali 5 aprile 1949, n. 111 ; 22 gennaio 1950, n. 193 ;
29 giugno 1951, n. 582 .
36. - Espresso - Diritto fisso oltre le tasse normali:
per ogni pacco................................ L. 100
37. - Pacchi ordinari (tariffa unica):
a) non ingombranti:
fino a 1 Kg.................... L. 150
da oltre 1 Kg " " 2....................... " 170
" " 2 " " " 3....................... " 190
" " 3 " " " 4....................... " 210
" " 4 " " " 5....................... " 230
" " 5 " " " 6....................... " 250
" " 6 " " " 7....................... " 270
" " 7 " " " 8....................... " 290
" " 8 " " " 9....................... " 310
" " 9 " " " 10....................... " 330
" " 10 " " " 11....................... " 350
" " 11 " " " 12....................... " 370
" " 12 " " " 13....................... " 390
" " 13 " " " 14....................... " 410
" " 14 " " " 15....................... " 430
" " 15 " " " 16....................... " 450
" " 16 " " " 17....................... " 470
" " 17 " " " 18....................... " 490
" " 18 " " " 19....................... " 510
" " 19 " " " 20....................... " 530
b) ingombranti:
tariffa di cui alla lettera a) maggiorata del 50 %.
38 - Pacchi urgenti:
a) non ingombranti:
tariffa di cui alla voce n. 37, lettera a) maggiorata del
100 % piu il diritto fisso di recapito per espresso di L.
100;
b) ingombranti:
tariffa di cui alla voce n. 37, lettera a), maggiorata del
150 %, piu il diritto fisso di recapito per espresso di L.
100.
39 - Pacchi contenenti abiti borghesi delle reclute e dei richiamati alle armi:
a) non ingombranti:
tariffa di cui alla voce n. 37, lett. a), ridotta del 50 %;
b) ingombranti:
tariffa di cui alla voce n. 37, lett. b), ridotta del 50 %,
con arrotondamento per eccesso a lira intera.
40 - Recipienti vuoti di ritorno:
a) non ingombranti:
tariffa normale di cui alla voce n. 37, lett. a), ridotta
del 50 %;
b) ingombranti:
tariffa normale di cui alla voce n. 37, lett. b), ridotta
del 50 %.
40-bis - Pacchi contenenti libri spediti da editori:
riduzione del 50 % sulla sola tariffa normale, applicabile
anche ai pacchi urgenti, ma non sul diritto di recapito per
espresso.
42 lett. c) - Diritto che deve essere corrisposto all'Amministrazione P. T. dai concessionari (corrieri, commissionari, spedizionieri, ecc) del trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.:
per ogni pacco o collo fino a 1 kg............... L. 40
" " " " da oltre 1 " a 5 kg...... " 50
" " " " " 5 " " 10 " " 75
" " " " " 10 " " 20 " " 110
43 - Vaglia ordinari:
tassa di emissione (oltre il prezzo del modulo in L. 5):
fino a L. 1.000 L. 20
da oltre L. 1.000 " " 5.000 " 35
" " " 5.000 " " 10.000 " 50
" " " 10.000 " " 20.000 " 60
" " " 20.000 " " 30.000 " 70
" " " 30.000 " " 40.000 " 80
" " " 40.000 " " 50.000 " 90
44 - Vaglia fino a L. 1000 diretti a militari di truppa dell'esercito e gradi equivalenti delle altre forze armate:
tassa di emissione................................... L. 10
Visto, il Ministro per le poste e le telecomunicazioni:
SPATARO