Monitoring Gesetzessammlung

052U1314

IT - DPR

052U1314

Esecuzione degli Accordi di carattere economico fra l'Italia e l'Iran, conclusi a Teheran il 3 febbraio 1952. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 maggio 1952 n. 1314)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio ad interim per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Teheran, tra l'Italia e l'Iran, il 3 febbraio 1952:
a) Accordo commerciale
b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale;
c) Accordo di pagamenti;
d) Scambi di Note.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 3 febbraio 1952.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addi' 1 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LA MALFA - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 70. - FRASCA

Accord

Accord commercial entre l'Italie et l'Iran
Parte di provvedimento in formato grafico
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