Monitoring Gesetzessammlung

054U0628

IT - DPR

054U0628

Applicazione nella provincia di Vercelli della legge 9 giugno 1901, n. 211, sui Consorzi obbligatori di difesa antigrandine. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954 n. 628)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ;
Vista la legge 9 giugno 1901, n. 211 , sui Consorzi obbligatori di difesa contro la grandine;
Vista la deliberazione 18 novembre 1953, n. 129 , con la quale il Consiglio provinciale di Vercelli ha chiesto, ai sensi dell'art. 18 della citata legge 9 giugno 1901, n. 211 , che la legge medesima sia resa applicabile nel territorio di quella Provincia;
Ritenuta l'opportunita' di rafforzare la difesa antigrandine in atto nella predetta Provincia mediante la costituzione di Consorzi obbligatori fra i proprietari interessati;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
La legge 9 giugno 1901, n. 211 , e' resa applicabile nel territorio della provincia di Vercelli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1954 EINAUDI SCELBA - MEDICI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 agosto 1954 Atti del Governo, registro n. 85, foglio n. 20, - CARLOMAGNO
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