055U1098
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Revisione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430, modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1955 n. 1098)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , contenente la delega al Governo ad emanare le norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , concernente l'attribuzione al personale statale in attivita' di servizio ed in quiescenza di un assegno integrativo netto mensile; Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430 , concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, integrata e modificata con la legge 9 luglio 1954, n. 431 ; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Ai fini della determinazione della misura delle indennita' integrative del trattamento ordinario di quiescenza o di previdenza previste dagli articoli 8 e 9 della legge 29 aprile 1953, n. 430 , modificata ed integrata con la legge 9 luglio 1954, n. 431 , va tenuto conto anche degli assegni integrativi netti mensili di cui agli articoli 1 , 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .
Nei confronti di coloro che siano cessati dal servizio in applicazione dell'art. 7 della citata legge 29 aprile 1953, n. 430 , e successive norme integrative e modificative, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sara' provveduto, d'ufficio, a riliquidazione delle indennita' gia' corrisposte, ai sensi del precedente comma. Ugualmente si provvedera' nei confronti del personale di cui all'ultimo comma dell' art. 5 della legge 9 luglio 1954, n. 431 .
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 novembre 1955 Atti dei Governo, registro n. 93, foglio n. 185. - CARLOMAGNO