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053U1275

IT - DPR

053U1275

Istituzione di istituti e scuole di istruzione tecnica agraria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 02 maggio 1953 n. 1275)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 , sul riordinamento della istruzione tecnica; Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 , che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Visto l' art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1935, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 ; Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento degli istituti e delle scuole d'istruzione tecnica, gia' in atto, per ragioni di servizio, coi relativi organici dal 1 ottobre 1952; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dal 1 ottobre 1952 sono istituiti:
a) un Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, in Fabriano;
b) una Scuola tecnica agraria statale in Cingoli.

Art. 2

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica agraria statale di Fabriano, con annessa scuola secondaria di avviamento professionale a tipo agrario, e' aggregata all'Istituto tecnico agrario statale con specializzazione in economia montana, istituito per effetto del precedente art. 1.
Sono di conseguenza soppressi il posto di direttore e quello di segretario economo previsti, per detta scuola, dalla tabella organica approvata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1972 .

Art. 3

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso l'Istituto e la Scuola di cui al precedente art. 1, sono indicati nelle tabelle A e B annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4

Alle istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 , convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 .
I contributi a carico dello Stato per l'Istituto e la Scuola di cui al precedente art. 1 sono fissati nella misura indicata nella tabella C annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 5

Alla spesa necessaria per il funzionamento dell'Istituto e della Scuola di cui al precedente art. 1 verra' fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole e istituti di istruzione tecnica per l'anno 1952-53.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 1953 EINAUDI SEGNI - SCELBA - PELLA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1954 Atti del Governo, registro n. 84, foglio n. 89. - CARLOMAGNO

Tabelle

TABELLA A
Tabella organica dell'istituto tecnico agrario specializzato in economia montana di Fabriano
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
Tabella organica della Scuola tecnica agraria di Cingoli
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
Prospetto dei contributi per il funzionamento degli Istituti e delle Scuole d'istruzione tecnica agraria statali, istituiti a decorrere dal 1 ottobre 1952
Parte di provvedimento in formato grafico
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