052U3130
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Trasferimento in proprieta' all'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pastore Maria fu Carmine, in comune di Battipaglia (Salerno). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1952 n. 3130)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della. Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333; 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtu' della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 70; Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pastore Maria fu Carmine, per i terreni ricadenti del comune di Battipaglia (provincia di Salerno); Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell' articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dello articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che la sunnominata non e stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21, ottobre 1950, numero 841, per non aver ottemperato ai tutti gli adempimenti previsti in detto articolo; Udito il parere, in data 12 novembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 8431 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta:
Art. 1
E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Pastore Maria fu Carmine, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Battipaglia (provincia di Salerno), per una superficie di ettari 200.85.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.
Art. 2
I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprieta' all'Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria.
Art. 3
E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Opera, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.
Art. 4
L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1953 Atti del Governo, registro n. 68, foglio n. 114. - PALLA
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1
Elenco dei terreni intestati alla ditta Pastore Maria fu Carmine, in comune di Battipaglia (provincia di Salerno), trasferiti in proprieta' dell'Ente Opera Nazionale per i Combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1950, n. 70 .
Parte di provvedimento in formato grafico