052U0424
052U0424
Inclusione dell'abitato di Faraone frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata (Teramo) fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952 n. 424)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 ;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 ;
Visto il regio decreto 24 aprile 1921, n. 908 , con il quale l'abitato di Faraone, frazione del comune di Sant'Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, fu incluso nella tabella D allegata alla detta legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di abitati minacciati da frane);
Considerato che, in seguito all'accentuarsi del movimento franoso, e' risultata la necessita' di provvedere, per una parte dell'abitato, allo spostamento in nuova sede;
Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 9 novembre 1951, n. 3346 ;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
L'abitato di Faraone, frazione del comune di Santo Egidio alla Vibrata in provincia di Teramo - limitatamente alla zona sud e sud-est - e' cancellato dalla tabella D allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 , ed e' aggiunto, a norma dell' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568 , agli abitati indicati nella tabella E allegata alla legge predetta (trasferimento di abitati minacciati da frane).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 1952 EINAUDI ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 maggio 1952 Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 33. - FRASCA