052U0352
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Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova, ad acquistare un'area edificatoria per la costruzione delle case per i propri dipendenti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1952 n. 352)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1930, n. 1900 , convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 , e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524 , convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387 ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 , sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonche' degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria; Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817 ; Viste le deliberazioni n. 12414/12830 del 19 luglio 1951 e n. 13837 del 23 agosto 1951, con le quali la Camera, di commercio, industria e agricoltura di Mantova ha stabilito di acquistare un'area per la costruzione delle case per i propri dipendenti; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
La Camera di commercio, industria e agricoltura di Mantova e' autorizzata ad acquistare:
a) mq. 552 di terreno edificatorio di proprieta' degli Istituti ospedalieri di Mantova, sito in Mantova, angolo di piazza Virgiliana e via Virgilio;
b) il diritto di fabbricare, a partire dal primo piano su parte della confinante ragione Benedini, pure di pertinenza degli Istituti ospedalieri di Mantova giusta deliberazione n. 12414/12830 del 19 luglio 1951.
La predetta Camera di commercio, industria e agricoltura e' altresi' autorizzata ad acquistare dagli eredi Benedini uq. 20 circa di area costruttiva da scorporarsi per frazionamento dal mappale n. 135, foglio III, sez. A e a rinunciare in loro favore, al diritto di costruire, per sopraelevazione, a partire dal primo piano sulla ragione Benedini per mq. 52 circa, giusta deliberazione n. 13837 del 23 agosto 1951 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 febbraio 1952 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 73. - FRASCA