055U0746
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Proroga della concessione dell'assegno integrativo di cui al decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, n. 23, attribuito al personale statale in esecuzione della legge delega. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 agosto 1955 n. 746)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visti gli articoli 1, 2 - punto 12 - 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 4955, n. 23; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Fermi restando le misure e i criteri di attribuzione, la concessione dell'assegno integrativo di cui all' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 , ed agli analoghi provvedimenti emanati inl'applicazione dell'art. 4 dello stesso decreto, e' prorogata, a titolo di acconto sui nuovi stipendi, paghe e retribuzioni che deriveranno dal conglobamento parziale dei trattamenti economici del personale statale previsto con effetto dal 1 luglio 1955, dall'art. 2 - punto 12 - della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 , sino all'entrata in vigore del provvedimento di attuazione del conglobamento medesimo.
Art. 2
Le somme corrisposte in attuazione del precedente art. 1 saranno recuperate, in unica soluzione, nella prima applicazione del provvedimento di conglobamento parziale dei trattamenti economici di cui e' cenno nello stesso art. 1.
Art. 3
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
La facolta' di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 luglio 1955.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 90. - CARLOMAGNO