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051U1664

IT - DPR

051U1664

Modificazione allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 07 dicembre 1951 n. 1664)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 , che istituisce il Consorzio per la zona industriale apuana, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1948, n. 242 ;
Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1949, n. 95, che approva lo statuto del Consorzio suddetto;
Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818 ;
Viste le modifiche apportate dal Consorzio stesso al proprio statuto con deliberazioni del 28 marzo 1951 e del 27 settembre 1951;
Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;
Decreta:
E' approvata la modifica allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana allegata, al presente decreto, vistata dal Ministro per l'industria e il commercio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 7 dicembre 1951 EINAUDI CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 gennaio 1952 Atti del Governo, registro n. 49, foglio n. 63. - FRASCA

Allegato

Modifica allo statuto del Consorzio per la zona industriale apuana
L'art. 3 dello statuto del Consorzio per la zona industriale apuana e' modificato come segue:
"Il Consorzio, per il raggiungimento del suoi scopi, provvedera' in particolare:
a) a stimolare ed agevolare lo studio l'esecuzione delle opere e dei lavori necessari per una idonea e completa sistemazione del servizi generali della zona, per la graduale attuazione del piano urbanistico generale previsto dall' art. 9 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372 ;
b) a chiedere l'espropriazione degli immobili compresi entro i confini della zona Industriale e nel territori del comuni di Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema, Forte dei Marmi, nel limiti e secondo le norme stabiLite dal regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, dal decreto istitutivo modificato con decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242 e dalla legge 21 luglio 1950, n. 818 ;
c) a promuovere e favorire la risoluzione di ogni altro problema tecnico attinente all'impianto ed al funzionamento della zona ed alla riattivazione degli stabilimenti industriali danneggiati per eventi bellici o comunque inattivi entro i confini della zona industriale e nel territorio dei Comuni di cui al comma precedente;
d) a promuovere le iniziative dirette alla preparazione professionale dei lavoratori da impiegarsi nella zona industriale, nonche' all'assistenza dei lavoratori stessi".
Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI
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