056U0582
056U0582
Variazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1956 n. 582)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 , e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1953, n. 881 ; Visti i decreti interministeriali 22 settembre 1954, n. 1337 e 1396 ; Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi; Sentito il Consiglio dei Ministri; Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Le classi di viaggio per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato sono ridotte da tre a due, denominate rispettivamente prima classe e seconda classe.
Art. 2
Alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'Allegato al presente decreto.
Art. 3
In conseguenza della abrogazione della tariffa n. 7 prevista nelle varianti di cui all'articolo precedente, per i viaggi effettuati in base al Regolamento trasporti militari si applica: la tariffa n. 6, quando trattisi di viaggi effettuati per conto ed a spese delle Amministrazioni di dipendenza, e la tariffa n. 61, negli altri casi.
Art. 4
Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, provvedera', con le modalita' previste dall' art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le varianti apportate dalle disposizioni contenute nel presente decreto, il testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", delle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e di altre cose sulle Ferrovie dello Stato", del "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle Ferrovie dello Stato" e delle altre tariffe applicabili al trasporto delle persone e dei bagagli.
Art. 5
Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all' art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12 .
Art. 6
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1 luglio 1956.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 giugno 1956 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - ZOLI - MEDICI - COLOMBO - CORTESE Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1956 Atti del Governo, registro n. 98, foglio n. 84. - GRECO
Allegato
Modificazioni alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato"
Alle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone" sono apportate le seguenti varianti:
1. - CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4. - PRESCRIZIONI PER L'USO DEI LOCALI DI STAZIONE E DELLE CARROZZE FERROVIARIE.
Al paragrafo 1, terzo alinea, le parole "terza classe i debbono essere sostituite dalle parole "seconda classe".
Dopo il terzo alinea del paragrafo 3 va aggiunto il seguente alinea: "Per esigenze di esercizio l'Amministrazione ferroviaria ha facolta' di stabilire norme particolari, in eccezione a quanto disposto nel precedente alinea, per effettuare la prenotazione dei posti senza percepire la tassa relativa".
Al paragrafo 3, dopo il primo alinea, va inserito l'alinea seguente: "Per accedere alle carrozze ristorante occorre essere muniti di biglietto di prima classe. L'Amministrazione ferroviaria ha facolta' di ammettervi anche i viaggiatori muniti di biglietto di seconda classe, stabilendone le condizioni".
2. - CAPO II. - DEL CONTRATTO DI TRASPORTO
Art. 8. - MODIFICAZIONI AL CONTRATTO DI TRASPORTO.
Nel paragrafo 1, primo alinea, le parole "Il cambio dalla seconda o dalla terza classe ad altra superiore o sono sostituite dalle parole:
"Il cambio dalla seconda alla prima classe".
Il terzo alinea del paragrafo 1 e' abrogato.
Il paragrafo 2 e' abrogato e sostituito dal seguente:
par. 2. Modificazioni di itinerario. - Il cambiamento di itinerario e' consentito per i biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno, nei limiti stabiliti dagli articoli 20, par. 2 e 22, par. 2, solo quando si tratti di prolungamento dell'itinerario precedente, o di cambiamento con altro di maggiore percorrenza, e sempreche' la richiesta sia stata fatta prima di impegnare il nuovo percorso.
Per ottenere il prolungamento c il cambiamento di Itinerario deve essere pagato un importo integrativo, corrispondente alla differenza tra il prezzo dovuto, a tariffa competente, per il nuovo itinerario complessivo, e quello pagato in precedenza, oltre al diritti di cui all'art. 8-bis, par. 8.
Qualora la modifica dell'itinerario non comporti il pagamento di una differenza di prezzo, e' dovuto un diritto amministrativo di lire cinquanta, senza ulteriore applicazione del diritti previsti dall'art. 8-bis, par. 8.
Art. 8-bis. - IRREGOLARITA' ED ABUSI.
Il paragrafo 1 e' abrogato e sostituito dal seguente:
par. 1. - Viaggi fuori itinerario. - Il viaggiatore che segua un percorso diverso da quello indicato sul biglietto viene regolarizzato come sprovvisto di biglietto per detto percorso considerato separatamente.
Se tuttavia il percorso irregolare costituisce deviazione ammessa per i biglietti rilasciati in base alle norme dell'art. 20, par. 2, primo alinea, e 22, par. 2, si esige il solo pagamento integrativo della differenza fra il dovuto a tariffa competente per il nuovo percorso complessivo ed il prezzo pagato, oltre ad una penalita' di L. 100. Se la differenza di percorso non comporta differenza di prezzo si applica la sola penalita' di L. 100.
Il viaggiatore che abbia oltrepassato la stazione terminale indicata sul biglietto va peraltro regolarizzato in ogni caso corno sprovvisto di biglietto per il maggior percorso considerato isolatamente.
Il secondo e quarto alinea del paragrafo 2 e' abrogato.
Nel paragrafo 6 lettera d), le parole e di prima e di seconda classe "sono sostituite dalle parole a di prima classe".
Nel paragrafo 8, primo alinea, le parole "un diritto uguale al dieci per cento della somma da riscuotere col minimo di lire cinquanta sono sostituite dalle parole: a un diritto uguale al dieci per cento della somma da riscuotere, col minimo di lire cinquanta e col massimo di lire trecento".
Nel paragrafo 9, le parole "col minimo di lire cinquanta", sono sostituite dalle parole "col minimo di lire cinquanta, e col massimo di lire trecento".
3. - CAPO IV - Art. 17. - CALCOLO DEI PREZZI.
I paragrafi 1 e 4 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
"par. 1. - Distanze. - Le distanze da stazione a stazione si desumono unicamente dal prontuario edito dall'Amministrazione.
Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze si computano come segue:
a) da 1 a 100 km., di due in due chilometri (portando i chilometri dispari al chilometro pari immediatamente superiore);
b) da 101 a 350 km., di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 105 le distanze da 101 a 105, per chilometri 110 le distanze da 106 a 110, e cosi' di seguito);
c) da 351 a 700 km., di dieci in dieci chilometri (calcolando per chilometri 360 le distanze da 351 a 360, per chilometri 370 le distanze da 361 a 370, e cosi' di seguito);
d) da 701 a 1000 km., di venti in venti chilometri (calcolando per chilometri 720 le distanze di 701 a 720, per chilometri 740 le distanze da 721 a 740, e cosi' di seguito);
e) da 1001 e oltre, di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per chilometri 1050 le distanze da 1001 a 1050, per chilometri 1100 le distanze da 1051 a 1100, e cosi' di seguito).
Per i trasporti con la Sicilia e la Sardegna, la tassazione e' fatta in base al cumulo delle distanze ferroviarie continentali ed insulari".
"par. 4. - Arrotondamento dell'importo del prezzo di trasporto.
- L'importo del prezzo calcolato secondo le basi di tariffa, degli eventuali diritti accessori e di ogni altra tassa o diritto inerenti al trasporto, viene arrotondato:
a) se inferiore a L. 2500, alle dieci lire superiori;
b) se da L. 2501 a L. 5000, alle cinquanta lire superiori;
c) se superiore a L. 5000, alle cento lire superiori.
Lo stesso arrotondamento va fatto per qualunque altra tassa, supplemento, o diritto previsto dalle tariffe e non compreso nell'importo di cui sopra.
Non si fanno ulteriori arrotondamenti sugli importi dei biglietti formati con prezzi gia' arrotondati".
4. - CAPO IV - Art. 19. - BIGLIETTI DI SUPPLEMENTO.
Il paragrafo 1 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"par. 1. - Supplementi speciali. - Nel caso di treni, carrozze o altri veicoli, offrenti comunque particolari requisiti, comodita' o prestazioni, l'Amministrazione ha facolta' di stabilire speciali supplementi di prezzo, sia in forma percentuale, che in altra.
A tali supplementi non si applica la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni prevista dall'art. 7".
Il secondo periodo del paragrafo 2 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"L'importo del supplemento puo' essere stabilito dalla Amministrazione fino alla misura del 40% del prezzo di un biglietto a tariffa ordinaria n. 1, qualunque sia la tariffa applicata al trasporto".
5. - CAPO V - Art. 20. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'art. 20 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 20. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
par. 1. Prezzi. - I prezzi del viaggi di corsa semplice sono stabiliti da apposite tariffe. Quando non sia altrimenti disposto si applica la tariffa ordinaria n. 1.
Le tariffe ridotte n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 51 e n. 61 sono applicabili secondo disposizioni particolari.
Fanno eccezione alle norme precedenti i prezzi locali istituiti, per motivi di concorrenza, in base all' art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 e successive modificazioni.
Nessuna riduzione e' applicabile ai diritti fissi, ai supplementi e alle tasse accessorie di qualsiasi specie.
L'Amministrazione ferroviaria ha facolta' di stabilire, in relazione ai costi, prezzi minimi per viaggiatore e per chilometro e, per le brevi distanze, prezzi speciali virtuali.
par. 2. - Itinerari. - I biglietti sono rilasciati per la via chilometricamente piu' breve congiungente la stazione di partenza con quella di destinazione, o per una fra le vie ammesse dall'Amministrazione come deviazioni.
I biglietti validi per una percorrenza non superiore a 700 km., e per cui la tariffa applicabile non stabilisca un numero limitato di viaggi o altre particolari limitazioni, possono essere rilasciati per l'itinerario richiesto dal viaggiatore.
L'Amministrazione puo' emanare norme particolari per regolare la facolta' prevista dal secondo alinea del presente paragrafo e per l'uso delle deviazioni, e puo' inoltre stabilire un prezzo comune per due o piu' vie.
6. - CAPO VI - Art. 22. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'ultimo periodo del comma a), del par. 1, dalle parole "E' peraltro in facolta'...", alle parole "... distanza di 250 km..; e' abrogato e sostituito dal seguente, da collocare in fondo al paragrafo: "L'Amministrazione, in relazione alle esigenze del traffico, ha facolta' di istituire eccezionalmente, per determinate relazioni, biglietti di andata e ritorno ordinari e festivi (lettere a e d) per distanze superiori a 250 km., ovvero di sospendere per determinate relazioni il rilascio di detti biglietti anche entro la distanza di 250 km.".
Nel paragrafo 2, primo alinea, le parole "primo comma dell'art. 20, par. 1" sono sostituite dalle parole a primo e terzo comma dell'art. 20, par. 2".
Il secondo alinea dello stesso paragrafo 2 e' abrogato.
7. - CAPO VII. - TARIFFE PER TRASPORTI SPECIALI
a) L'art. 26 e' abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 26. - TRENI SPECIALI.
par. 1. - Treni speciali a richiesta degli utenti. - L'Amministrazione ferroviaria effettua, a richiesta degli utenti, trasporti di persone, o di persone e cose, con treni speciali, quando li giudichi compatibili con le esigenze di servizio, o non ritenga di effettuarli con carrozze agganciate a treni ordinari.
Le domande per i treni speciali debbono essere fatte per iscritto almeno cinque giorni prima della data di effettuazione.
Contemporaneamente alla presentazione della domanda deve essere versato il deposito cauzionale indicato nell'Allegato n. 1, punto 16.
Nella domanda debbono essere indicati l'orario e le fermate richieste, nonche' il numero dei viaggiatori partenti dalla stazione di origine e di quelli che salgono o scendono in stazioni intermedie, distintamente per classe.
Gli orari e le fermate richieste si accordano subordinatamente alle esigenze di servizio.
Se, per fatto di chi ha richiesto il trasporto con treno speciale, questo non abbia piu' luogo nel giorno ed ora stabiliti, l'Amministrazione ha diritto di trattenere il deposito cauzionale.
L'Amministrazione ferroviaria e' libera di fornire i tipi di carrozze e di automotrici che ritenga idonei all'effettuazione del trasporto con treno speciale, in relazione alle esigenze dell'esercizio.
Ai trasporti con treni speciali a richiesta si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 10.
par. 2. - Treni speciali ad iniziativa dell'Amministrazione. - L'Amministrazione ferroviaria ha facolta' di effettuare, nei giorni festivi e con carrozze di sola seconda classe, treni speciali turistici di andata e ritorno o circolari, a condizione che vi siano elementi atti a far presumere una partecipazione, per l'intero percorso, di almeno quattrocento persone.
L'Amministrazione ha altresi' facolta' di effettuare, senza obbligo di rispettare i limiti e le condizioni previste nel precedente alinea, treni speciali turistici in servizio internazionale, in base a particolari accordi con le Amministrazioni estere; nonche' treni speciali in servizio interno, o internazionale, quando si tratti di conservare o acquisire traffico in relazione ad una obiettiva situazione di concorrenza determinata da prezzi e condizioni di trasporto offerti da altri vettori. Quest'ultima facolta', limitatamente ai trasporti in servizio interno, puo' essere delegata ai capi dei Compartimenti che decidono su proposta dei capi delle sezioni commerciali e del traffico.
Ai trasporti con treni speciali a iniziativa dell'Amministrazione si applicano i prezzi e le condizioni della tariffa n. 11.
b) Dopo l'art. 26, deve essere inserito il seguente:
Art. 26-bis. - CARROZZE RISERVATE.
L'Amministrazione ferroviaria accorda, a richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio l'uso esclusivo di carrozze in composizione o in aggiunta ai treni ordinari.
Per ciascuna carrozza richiesta in uso esclusivo deve essere pagato, a tariffa competente, un numero di biglietti non inferiore ai quattro quinti dei posti offerti in ciascuna classe, oltre al diritto speciale indicato nell'Allegato n. 1, punto 3.
Le domande debbono essere presentate per iscritto almeno cinque giorni prima dell'effettuazione del viaggio con l'indicazione di tutti gli elementi necessari (numero dei viaggiatori distinti per classe, estremi del viaggio, ecc.).
L'Amministrazione non assume alcun impegno di fornire i tipi di carrozze richiesti.
La domanda di proseguimento senza trasbordo viene accolta compatibilmente con le esigenze di servizio. Per il proseguimento senza trasbordo, quando richiesto, sono dovute le tasse indicate nell'Allegato n. 1, punto 14.
c) Il sesto, ottavo e none alinea dell'art. 27 sono abrogati.
d) Alla fine dello stesso art. 27 deve essere aggiunto il seguente alinea:
"La concessione dei compartimenti interi e' accordata compatibilmente con le esigenze del servizio".
e) Nell'art. 29, paragrafo 2, primo alinea, le parole "biglietti di prima classe per ogni viaggiatore, ovvero di seconda classe per ogni domestico", sono sostituite dalle parole "biglietto di prima classe per ogni viaggiatore".
f) Nell'art. 30, paragrafi 2, terzo alinea e 3, terzo alinea, le parole "terza classe" sono sostituite dalle parole "seconda classe".
g) I primi due alinea dell'art. 32 sono abrogati e sostituiti dal seguente:
"Per l'eventuale percorso a vuoto di materiale destinato a trasporti speciali, nonche' per la sosta del detto materiale nelle stazioni, determinati dalle modalita' di effettuazione del trasporto in base alla richiesta dell'utente, sono dovute le tasse indicate nell'Allegato n. 1, rispettivamente ai punti 9-10 e 11-12-13.
Agli effetti del computo delle tasse di sosta non si tien conto delle prime dodici ore per ogni fermata".
h) L'ultimo alinea dello stesso art. 32 e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Per l'impiego di veicoli di proprieta' di terzi, sia in composizione a treni ordinari che a treni speciali, l'Amministrazione ha facolta' di stabilire particolari disposizioni, sia riguardo ai prezzi che alle altre condizioni di impiego".
8. - CAPO VIII. - TARIFFA PER VIAGGI IN COMITIVA
Il capo VIII e' abrogato e sostituito dal seguente:
CAPO VIII
TARIFFE PER VIAGGI IN COMITIVA
Art. 33. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
par. 1. - Composizione e prezzi applicabili. - Per viaggi in comitiva si intendono quelli effettuati con gli stessi treni, per la stessa percorrenza e per una comune finalita'.
All'obbligo della medesima percorrenza e' fatta eccezione per i trasporti in comitiva effettuati con treni speciali a richiesta, nei limiti stabiliti dal quarto alinea del par. 1 della tariffa n. 10.
A detti viaggi si applicano le seguenti tariffe:
a) comitive ordinarie:
- la tariffa n. 4 per comitive di almeno dieci persone;
- la tariffa n. 5 per comitive di almeno venticinque persone; oppure per comitive di almeno dieci persone che effettuino un viaggio circolare per una percorrenza non inferiore a 1500 km. ed a condizione che l'itinerario non venga ripetuto se non per una percorrenza massima del 20% di quella complessiva;
- la tariffa n. 6 per comitive di almeno quattrocento persone.
Per i viaggi delle comitive ordinarie e' accordata la gratuita' del trasporto:
- ad un accompagnatore per i gruppi da quindici a cinquanta persone paganti;
- ad un accompagnatore per ogni cinquanta persone paganti o frazione di cinquanta, per i gruppi di oltre cinquanta persone, con un massimo di cinque.
Detto limite massimo non si applica per i trasporti di comitive in servizio internazionale.
Quando i componenti la comitiva viaggiano in classi diverse, la gratuita' e' accordata per la classe superiore a tutti gli accompagnatori, ove almeno un terzo dei componenti la comitiva paghi per tale classe.
Se non si raggiunge tale contingente, e' tuttavia accordata la gratuita' in classe superiore ad un accompagnatore quando almeno sei componenti la comitiva pagano per tale classe.
L'Amministrazione puo' consentire ai componenti di comitive ordinarie muniti di biglietto emesso in virtu' di una tariffa diretta internazionale di effettuare isolatamente parte del viaggio.
b) comitive familiari composte di almeno quattro persone appartenenti alla stessa famiglia:
- la tariffa n. 5 per le prime quattro persone;
- la tariffa n. 6 per le persone oltre la quarta.
L'appartenenza alla medesima famiglia, tanto per i familiari che per i domestici, deve risultare dalla iscrizione nello stesso stato di famiglia, datato da non oltre tre anni, o da altro pubblico documento equipollente non scaduto di validita'.
Agli effetti dell'applicazione della tariffa per comitive familiari si computano prima gli adulti, poi i ragazzi; nel case di viaggio in classe differente, vanno computati prima i viaggiatori di classe superiore. Le persone che viaggiano gratuitamente a qualunque titolo non vengono computate tra gli appartenenti alla famiglia.
c) comitive festive:
- la tariffa n. 5 per viaggi di andata e ritorno in comitive di almeno cinque persone effettuati nei giorni festivi, nel periodo dal 1 ottobre al 30 giugno, tra stazioni distanti non oltre 150 km. Non e' applicabile per questa tariffa la riduzione per ragazzi dai quattro ai quattordici anni di cui all'art. 7.
par. 2.- Itinerari. - Gli itinerari che a norma del primo alinea dell'art. 20 non costituiscono un viaggio di corsa semplice, sono tassati come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' di quella complessiva.
par. 3. - Limitazioni. - Nessuna riduzione e' consentita per i viaggi in carrozze speciali di cui al capo VII.
par. 4. - Traffico turistico internazionale. - La Direzione generale delle ferrovie dello Stato, ai fini dell'acquisizione di traffico turistico da e per l'estero, ha facolta' di stabilire, di volta in volta, condizioni e prezzi particolari per l'effettuazione di trasporti in comitiva a carattere periodico.
Art. 34. - VALIDITA' DEI BIGLIETTI. - FERMATE.
I biglietti rilasciati in base alle norme di cui alle lettere a) e b) del par. 1 dell'art. 33 (comitive ordinarie e familiari) hanno la validita' di trenta giorni. Quando tuttavia siano stati rilasciati con itinerario avente inizio da stazione di confine, a favore di viaggiatori provenienti dall'estero, o in destinazione di stazioni di confine, a favore di viaggiatori diretti all'estero, la validita' e' di sessanta giorni.
Per i biglietti di cui alla lettera c) del par. 1 dell'art. 33 (comitive festive) il viaggio di andata non puo' essere iniziato prima delle ore zero del giorno festivo e quello di ritorno dopo le ore ventiquattro dello stesso giorno festivo, o del giorno festivo immediatamente consecutivo. La comitiva che abbia iniziato regolarmente il viaggio di ritorno ha diritto a continuarlo senza fermate intermedie fino alla stazione di arrivo indicato sul biglietto.
Le comitive di cui ai precedenti alinea hanno diritto di effettuare, entro i termini di validita' del biglietto, un numero illimitato di fermate intermedie.
Art. 35. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
par. 1. - Domanda per l'applicazione della tariffa. - Il rilascio di biglietti per comitive fino a cinquanta persone viene effettuato a vista dalle stazioni, su presentazioni di elenchi nominativi in doppia copia firmati dal capo comitiva.
Per comitive di oltre cinquanta persone deve essere presentata alla stazione domanda scritta in doppia copia ed un elenco nominativo dei conponenti, pure in doppia copia, almeno cinque giorni prima della effettuazione del viaggio.
L'Amministrazione si riserva tuttavia la facolta' di dar corso ai trasporti anche se richiesti in ritardo rispetto a detto termine.
Quando il trasporto della comitiva comporti l'effettuazione di treni straordinari o l'aggiunta di materiale apposito ai treni ordinari, l'Amministrazione ha facolta' di richiedere il versamento del deposito cauzionale previsto nell'Allegato n. 1, punto 18. Il deposito rimane acquisito all'Amministrazione qualora il viaggio non abbia luogo nel giorno e col treno convenuti.
Nella domanda devono essere indicati il numero dei viaggiatori, distinti per classe, precisando quanti di essi siano ragazzi di eta' compresa fra i quattro ed i quattordici anni, l'itinerario, le fermate, e la durata delle fermate stesse.
Sono esclusi dalla formalita' della presentazione della domanda scritta e dell'elenco nominativo le comitive familiari di cui al punto b) del par. 1 dell'art. 33.
Le richieste di compartimenti interi, di carrozze riservate, di proseguimenti senza trasbordi e di treni speciali sono regolate dalle norme del capo VII.
par. 2. - Obblighi e responsabilita' del capo comitiva e dell'organizzatore della comitiva. - Il capo comitiva deve esibire, a richiesta, unitamente al biglietto, la copia dell'elenco nominativo vidimata dalla stazione. Ogni componente la comitiva deve essere munito di tessera personale di identificazione o di contrassegno rilasciato, in occasione del viaggio dall'organizzatore della comitiva.
All'arrivo nelle stazioni di fermata, il capo comitiva deve tempestivamente comunicare al capo stazione la data ed il treno con cui la comitiva intende proseguire.
L'organizzatore della comitiva risponde in solido con i viaggiatori delle somme dovute all'Amministrazione in caso di erronea tassazione, di irregolarita' ed abusi.
Nel caso di comitiva familiare di cui all'art. 33, par. 1, punto b), deve essere esibito, a richiesta, lo stato di famiglia o altro pubblico documento equipollente; i singoli componenti, esclusi i ragazzi fino ai quattordici anni, devono essere muniti di documento di identificazione.
Qualora, in base al numero dei viaggiatori indicati nella domanda, o per espressa richiesta degli organizzatori del viaggio in comitiva, sia stata effettuata dall'Amministrazione la prenotazione gratuita dei posti, e, per mancata partenza di tutta, o parte della comitiva, detti posti risultino in tutto o in parte inutilizzati dai richiedenti, l'Amministrazione ha facolta' di riscuotere la tassa di prenotazione di L. 150 per ciascun posto rimasto inutilizzato.
La detta tassa di L. 150 e' dovuta per tutti i posti prenotati, compresi quelli utilizzati dai richiedenti, se il numero dei partenti risulta inferiore al minimo previsto dall'art. 4, par. 3, quarto alinea per la prenotazione gratuita.
Le su indicate penalita' non si applicano quando la variazione di composizione del gruppo sia stata comunicata tempestivamente, e in ogni caso non meno di 48 ore prima della partenza.
par. 3. - Cambio di classe o di treno. - Il passaggio in classe superiore, qualunque sia il numero dei componenti la comitiva che lo richiede, viene consentito nel solo caso che, a giudizio dell'Amministrazione, sia ritenuto compatibile con la disponibilita' dei posti nella classe richiesta e tenuto conto della normale composizione del treno.
Il passaggio ad un treno di categoria superiore, per la quale il prezzo di trasporto sia piu' elevato, e' consentito solo per l'intera comitiva con le riserve di cui al precedente alinea.
par. 4. - Rimborsi. - L'Amministrazione non e' tenuta ad accordare i rimborsi previsti dall'art. 10, se le circostanze che danno diritto al rimborso non si verificano per tutti i componenti la comitiva.
9. - CAPO IX. - TARIFFE PER VIAGGI CIRCOLARI A ITINERARIO COMBINABILE Il terzo, quarto, quinto e sesto alinea del par. 1 dell'art. 38
sono abrogati.
10. - I Capi X (Tariffa per biglietti di abbonamento ordinari), XI (Tariffa per biglietti di abbonamento speciali), XII (Tariffa per biglietti di abbonamento per studenti) e XIII (Tariffe per biglietti di abbonamento per il personale civile e militare delle Amministrazioni dello Stato e rispettive famiglie) sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
CAPO X
TARIFFE PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO ORDINARIO
Art. 40. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ordinario:
a) per qualsiasi percorrenza e per la validita' di un mese, ai prezzi della tariffa n. 21, serie A;
b) per l'intera rete e per la validita' di un mese, tre mesi, sei mesi e un anno, ai prezzi della tariffa n. 21, serie B;
c) per una percorrenza non superiore a 150 chilometri e per la validita' di sei giorni ai prezzi della tariffa n. 21, serie C.
I biglietti di abbonamento intera rete sono in dotazione solo di determinate stazioni.
I biglietti di abbonamento di cui alla presente tariffa sono individuali e nominativi. Ad essi non si applica la riduzione per ragazzi di cui all'art. 7.
Art. 41. - CONDIZIONI DI APPLICAZIONE.
par. 1. - Richiesta di biglietti. - Le richieste degli abbonamenti mensili di cui alle lettere a) e b) dell'art. 40 devono essere presentate per iscritto presso una qualsiasi stazione almeno quattro ore prima del termine richiesto per il rilascio.
Le richieste degli abbonamenti intera rete di qualsiasi durata, avanzate a stazioni che non ne sono dotate, debbono essere presentate per iscritto con almeno cinque giorni di anticipo.
Nella domanda devono risultare: cognome, nome, luogo e data di nascita, abitazione del richiedente; le linee, la classe di viaggio e la data di decorrenza dell'abbonamento.
L'Amministrazione ha facolta' di dispensare, per casi singoli o con norma generale, dalla presentazione della domanda scritta, consentendo il rilascio degli abbonamenti mensili a vista.
I biglietti di abbonamento valevoli sei giorni sono rilasciati a vista.
In tutti i casi il richiedente ha l'obbligo di esibire, all'atto della richiesta di un abbonamento di entrambe le specie, uno dei documenti di identificazione ritenuti validi dall'Amministrazione a norma del successivo par. 3.
par. 2. - Rinnovo dell'abbonamento mensile. - Quando venga richiesto un abbonamento mensile avente le stesse caratteristiche e lo stesso prezzo del precedente, il nuovo abbonamento puo' essere rilasciato a vista, mediante riconsegna del precedente abbonamento scaduto da non oltre dieci giorni ed esibizione di uno dei documenti di identificazione ritenuti validi dall'Amministrazione.
L'abbonato puo', entro i cinque giorni che ne precedono la scadenza, rinnovare l'abbonamento mensile con altro avente decorrenza immediatamente successiva alla scadenza del primo.
I giorni di validita' residua dell'abbonamento rinnovato, che viene ritirato dalla stazione, vengono aggiunti, in anticipo, a quelli del nuovo abbonamento.
par. 3. - Identificazione personale. - Per l'accertamento della propria identita', l'abbonato deve essere munito di un documento di identificazione ritenuto valido dall'Amministrazione.
L'interessato puo' chiedere all'Amministrazione il rilascio dell'apposita tessera ferroviaria di identificazione. La richiesta va fatta per iscritto, sul modulo stabilito, con almeno cinque giorni di anticipo, versando contemporaneamente il diritto speciale di cui all'Allegato n. 1, punto 7.
Alla domanda debbono essere allegate tre copie di fotografia a mezzo busto formato tessera, che vengono firmate dall'interessato all'atto della consegna.
Per ottenere il rilascio della tessera l'interessato deve dimostrare la propria identita' personale.
La richiesta puo' essere fatta a qualunque stazione. L'interessato ha inoltre facolta' di richiedere che la consegna della tessera gli venga effettuata in una stazione diversa da quella cui e' stata presentata la domanda.
La tessera ferroviaria di identificazione e' valida tre anni.
L'Amministrazione ha facolta' di sospendere o rifiutare il rilascio delle tessere ferroviarie di identificazione.
par. 4. - Diritti dell'abbonato. - Il biglietto da' diritto ad effettuare, entro i limiti di validita', un numero illimitato di viaggi sulle linee per le quali e' valevole, nella classe corrispondente e con tutti i treni in servizio pubblico per i quali non siano fatte limitazioni a norma dell'art. 3.
L'abbonato puo' viaggiare entro i limiti della percorrenza indicata sul proprio biglietto, avvalendosi della via espressamente designata sul biglietto medesimo, o, in mancanza di tale designazione, della via chilometricamente piu' breve.
E' ammessa, in corso di utilizzazione, la sostituzione dell'abbonamento con altro della stessa validita' e decorrenza, ma di classe superiore, verso pagamento della differenza di prezzo fra i due abbonamenti.
Per l'uso dei treni e delle carrozze per cui siano stabiliti speciali supplementi, l'ammissione e' subordinata al pagamento di detti supplementi (1).
par. 5. - Validita' del biglietto. - Per gli abbonati che alle ore 24 dell'ultimo giorno di validita' del biglietto si trovino ancora in viaggio, la scadenza avviene nella prima stazione ove, in conformita' dell'orario ufficiale, il treno effettua fermata dopo tale ora.
L'abbonato che, trovandosi in viaggio, intende prolungarlo oltre le linee per le quali e' valevole il biglietto, o protrarlo oltre la scadenza di validita', deve darne avviso al personale del treno prima di oltrepassare dette linee o superare la scadenza, e pagare il prezzo di un biglietto a tariffa competente, per l'ulteriore percorso.
par. 6. - Smarrimento del biglietto. - Salvo quanto stabilito dal paragrafo 8 del presente articolo nessun rimborso o sostituzione spettano all'abbonato nel caso di furto, smarrimento, o distruzione del biglietto.
par. 7. - Rimborsi - Interruzioni di linea. - Salvo quanto stabilito al paragrafo 8 del presente articolo gli abbonamenti di validita' non superiore ad un mese che, per qualsiasi ragione dipendente da fatto del viaggiatore, non vengano utilizzati, non sono rimborsabili.
Nessun rimborso di prezzo, nessun cambiamento di itinerario, ne' proroga di validita' spetta all'abbonato per ritardi, diminuzione o mancata prosecuzione dei treni, cambiamenti di servizio, ne' per viaggi in classe inferiore a quella del biglietto per mancanza di posti disponibili, o altro analogo motivo.
Nel caso di interruzione di linea, l'Amministrazione ha facolta' di autorizzare il collegamento dei tratti di linea interrotti compresi nell'abbonamento, mediante altra via rimasta aperta al traffico, senza tuttavia che il viaggiatore possa effettuare su quest'ultima alcuna fermata.
Quando l'interruzione di linea si preveda di durata superiore a dieci giorni, l'Amministrazione ha facolta' di accordare per gli abbonamenti mensili, a chi ne faccia richiesta durante l'interruzione e riconsegni il biglietto, il rimborso di tanti trentesimi dell'importo pagato, quanti sono i giorni interi di validita' residua del biglietto al momento della sua riconsegna.
par. 8. - Norme particolari per gli abbonamenti di validita superiore ad un mese. - In caso di smarrimento, furto o distruzione di un biglietto di abbonamento di validita' superiore al mese, l'Amministrazione ha facolta' di autorizzare, su domanda dell'interessato e a condizione che questi ne dia immediato avviso ad una stazione, l'emissione di un nuovo abbonamento avente le stesse caratteristiche e decorrenza del primo, previo versamento di un diritto pari al 2% del prezzo dell'abbonamento stesso.
L'autorizzazione puo' essere subordinata a congrua garanzia.
Il possessore di un abbonamento, di validita' superiore al mese puo', restituendo l'abbonamento stesso, richiedere il rimborso della differenza tra il prezzo pagato e il prezzo che avrebbe dovuto pagare per uno o piu' abbonamenti mensili per il periodo gia' decorso, considerando la frazione di mese, per mese intero.
Per il rimborso si applicano le norme dell'art. 10, paragrafo 3.
par. 9. - Riconsegna del biglietto. - L'abbonato e' tenuto a riconsegnare il biglietto di abbonamento scaduto ad una qualsiasi stazione, non oltre il decimo giorno successivo alla scadenza.
L'Amministrazione puo' rifiutare il rilascio di un nuovo abbonamento, quando le risulti che non venne effettuata la riconsegna di quello scaduto.
par. 10. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che per qualsiasi ragione non puo' presentare il biglietto, o che presenti il biglietto scaduto di validita', e' soggetto al pagamento delle tasse e delle soprattasse dovute a norma dell'art. 8 bis par. 3, salvo il disposto del successivo terzo alinea.
(1) Per l'abbonamento ai treni rapidi vedasi il Capo XII art. 44.
L'uso, o il tentato uso, di un biglietto di abbonamento contraffatto, o alterato, in alcuno degli elementi riguardanti i limiti di applicazione o di utilizzazione, comportano il pagamento dei una somma pari al prezzo integrale del biglietto di abbonamento e di una soprattassa uguale a tre volte tale prezzo. Le stesse sanzioni si applicano nel caso di dolosa utilizzazione di biglietto di abbonamento scaduto di validita', o di uso o tentativo di uso di biglietto di abbonamento ceduto, o comunque intestato ad altro titolare.
In tutti i casi suindicati si procede al ritiro del biglietto, senza obbligo di alcun risarcimento.
L'abbonato che viaggi senza documento di identificazione, o con documento scaduto di validita' da oltre trenta giorni, e' soggetto al pagamento di una penalita' di lire 300.
Chi si serve dell'abbonamento per esercitare il mestiere di venditore, cantante, suonatore e simili sui treni o nei recinti delle stazioni, e' soggetto al ritiro del biglietto, senza diritto ad alcun rimborso.
CAPO XI
TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO A RIDUZIONE
Art. 42. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione puo' rilasciare biglietti di abbonamento a riduzione per la validita' di un mese in base ai prezzi della tariffa n. 22, a favore degli appartenenti alle seguenti categorie:
1) dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato in attivita' di servizio, fruenti della Concessione speciale C.;
2) ufficiali in servizio, anche se di complemento o richiamati dalla riserva, sottufficiali di carriera, graduati e militari di truppa in servizio continuativo;
3) persone di famiglia degli aventi titolo di cui ai precedenti punti 1) e 2), nei limiti stabiliti dall'art. 4 delle Disposizioni generali delle Concessioni speciali e del Regolamento trasporti militari;
4) studenti di eta' non superiore a trent'anni, iscritti alla scuole statali di qualunque ordine e grado, nonche' quelli iscritti alle scuole parificate, legalmente riconosciute, o autorizzate ai sensi delle leggi vigenti;
5) studenti iscritti ai corsi di specializzazione annessi agli istituti di istruzione superiore a carattere universitario, o a corsi di tirocinio obbligatorio delle scuole statali, purche' non abbiano superato il trentesimo anno di eta' e non esercitano alcuna attivita' retribuita;
6) ragazzi che non abbiano superato il quattordicesimo anno di eta'.
Sono esclusi dalla concessione gli iscritti a scuole e corsi di natura diversa da quelle suindicate [punti 4) e 5)], comunque denominati.
Gli abbonamenti si rilasciano:
a) alle persone di cui ai punti 1) e 2), per i viaggi tra la localita' di abitazione e quella di servizio;
b) alle persone di cui ai punti 1) e 2) quando abbiano titolo per viaggi di interesse privato alle riduzioni previste dalla Concessione speciale C e dal Regolamento trasporti militari, nonche' alle persone di famiglia di cui al punto 3), per I viaggi tra le localita' di abitazione ed altra per ragioni di cura;
c) agli iscritti alle scuole e corsi indicati ai punti 4) e 5), per viaggi tra la localita' di abitazione e la sede della scuola o del corso;
d) ai ragazzi di cui al punto 6), per i viaggi determinati da qualunque motivo.
Gli abbonamenti di cui alle precedenti lettere a), c) e d) si rilasciano per percorrenze non superiori a 250 km. Tuttavia per quelli a favore dei docenti universitari e degli iscritti ad istituti di istruzione superiore a carattere universitario la percorrenza massima e' elevata a 350 km.
Gli abbonamenti di cui alla precedente lettera b), si rilasciano per percorrenze non superiori a 50 km.
I requisiti richiesti per aver titolo all'abbonamento devono sussistere alla data d'inizio della utilizzazione. Cessando la esistenza di detti requisiti, l'abbonato puo' continuare l'utilizzazione fino alla scadenza del biglietto.
Il biglietto di abbonamento a riduzione non da' diritto a fermate intermedie.
L'Amministrazione non e' tenuta a rilasciare piu' di un abbonamento per volta a ciascun avente diritto.
Art. 43. - CONDIZIONI PARTICOLARI.
par. 1. - Richiesta del biglietto. - La richiesta dell'abbonamento deve essere presentata per iscritto alla stazione della localita' di abitazione almeno due giorni prima dell'inizio di validita'.
Nella domanda debbono essere indicati gli estremi dello abbonamento richiesto (stazione iniziale e terminale, via da percorrere, classe di viaggio, data di decorrenza) e le generalita' dell'interessato (cognome, nome, luogo e data di nascita, abitazione).
La domanda deve essere firmata dall'interessato e, nel caso di studenti minori di anni 21, o di ragazzi fino al quattordicesimo anno di eta', anche dalla persona che esercita la patria potesta'.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti certificati:
1) un certificato comprovante la localita' di abitazione. Tale certificato puo', al caso, essere costituito da una dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione o dalla scuola. Esso non occorre per gli abbonamenti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 42, oppure quando l'interessato possa comprovare la localita' di abitazione con altro documento compreso tra quelli riconosciuti validi dall'Amministrazione;
2) per gli abbonamenti di cui all'art 42, lettera a), una dichiarazione dell'Amministrazione di dipendenza attestante la localita' ove l'interessato presta servizio;
3) per gli abbonamenti di cui all'art. 42, lettera b), una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende il titolare che certifichi la ragione e la localita' di cura; nonche', per i dipendenti non in possesso di libretto Mod. C o Mod. M, e per i rispettivi familiari, un'attestazione comprovante che il titolare fruisce della Concessione speciale C o del Regolamento trasporti militari anche per i viaggi di interesse privato.
All'atto della domanda debbono inoltre essere esibiti i seguenti documenti:
a) per i dipendenti statali e loro famiglie il libretto Mod. C o Mod. M per i titolari, il libretto Mod. C bis o Mod. M bis per i loro familiari; ovvero, quando gli interessati non siano in possesso di tali libretti, la tessera Mod. T;
b) per gli studenti, la speciale tessera di riconoscimento, in regola con le prescritte certificazioni, che l'Amministrazione rilascia con le modalita' di cui al successivo par. 4;
c) per i ragazzi, di cui all'art. 42, lettera d), un documento comprovante la data di nascita.
par. 2. - Rinnovo dell'abbonamento. - Alle persone che richiedono un abbonamento avente le stesse caratteristiche e prezzo del precedente, il nuovo abbonamento puo' essere rilasciato a vista, mediante riconsegna del precedente abbonamento scaduto da non oltre 10 giorni, ed esibizione (per i relativi abbonamenti) dei documenti di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo uno. E' fatta eccezione in caso di rinnovo degli abbonamenti di cui all'art. 42, lettera b), per i quali e' sempre fatto obbligo della presentazione della domanda e della relativa documentazione.
Ferma restando la esibizione dei suddetti documenti, l'abbonato puo', entro i cinque giorni che ne precedono la scadenza, rinnovare il proprio abbonamento nella stazione di partenza od in quella di destinazione, per il periodo mensile immediatamente successivo e per la stessa classe.
I giorni di validita' residua dell'abbonamento rinnovato che viene ritirato dalla stazione, vengono iscritti nel nuovo abbonamento per consentirne l'utilizzazione anticipata, fino al raggiungimento della sua naturale decorrenza.
par. 3. - Identificazione personale. - Per l'accertamento della loro identita', i titolari dell'abbonamento a riduzione debbono essere muniti di un documento di identificazione riconosciuto valido dall'Amministrazione, a norma dell'art. 41, par. 2.
Per gli studenti, valgono, tuttavia, le disposizioni di cui al successivo par. 4.
Il possesso del documento di identificazione non esclude l'obbligo di esibire, al caso, i documenti comprovanti il titolo alla tariffa ridotta.
par. 4. - Tessera per studenti. - Le persone menzionate all'art. 42, punti 4) e 5) devono munirsi di un'apposita tessera di identificazione rilasciata dall'Amministrazione al prezzo indicato all'allegato n. 1, punto 7.
La domanda della tessera, redatta sul modello prescritto, viene presentata alla stazione della localita' di abitazione dello studente, accompagnata:
1) da tre copie di fotografia, a mezzo busto, formato tessera, che vengono firmate dall'interessato all'atto della consegna; l'interessato deve inoltre dimostrare la propria identita';
2) da una dichiarazione del capo della scuola o del corso che indica la natura della scuola o del corso, secondo la terminologia prevista dalla presente tariffa, nonche', per i corsi, la loro durata. Le certificazioni non sono valide oltre l'anno scolastico nel quale sono rilasciate, compreso il periodo degli esami.
La tessera viene compilata dalla stazione e consegnata all'interessato entro cinque giorni dalla data di presentazione della domanda.
Sulla tessera vengono riportate a cura della stazione le generalita' e abitazione del titolare, la certificazione della qualita' di studente, l'indicazione della scuola o del corso che egli frequenta e la durata di validita' della certificazione.
La tessera ha la validita' di tre anni. Permanendo la qualita' di studente, le conferme o le variazioni vengono effettuate di volta in volta dalla stazione in base a nuove certificazioni dell'Autorita' scolastica competente.
Le tessere non sono valide se mancano delle certificazioni prescritte, o se queste sono scadute di validita'. Peraltro, se l'abbonamento venne rilasciato entro i termini di validita' della certificazione, la tessera si ritiene valida fino alla naturale scadenza dell'abbonamento.
par. 5. - Responsabilita' delle certificazioni. - Chi rilascia indebitamente le certificazioni prescritte per l'applicazione della presente tariffa, e' responsabile in solido con chi indebitamente se ne avvalga, delle somme dovute per irregolarita' ed abusi che da esse derivano.
par. 6. - Irregolarita' ed abusi. - L'abbonato che effettua una fermata intermedia e' soggetto alla penalita'' di lire 300.
Se e' trovato a viaggiare senza i documenti di identificazione o con i documenti scaduti di validita', deve pagare il prezzo di un biglietto di corsa semplice a tariffa ordinaria n. 1 per il percorso dell'abbonamento, piu' una soprattassa di lire 300.
Il viaggiatore che abbia ottenuto l'abbonamento a tariffa ridotta senza averne titolo, per mancanza di alcuna delle condizioni essenziali, deve pagare la differenza tra il prezzo di un abbonamento ordinario di pari durata, percorrenza e classe e l'importo versato per il biglietto in suo possesso, oltre ad una soprattassa di pari ammontare.
Qualora risulti che il viaggiatore abbia ottenuto l'abbonamento ridotto facendo abusivamente apparire esistente alcuna delle condizioni essenziali per fruirne, la soprattassa e' triplicata: il tutto senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle norme in vigore.
par. 7. Norme applicabili - Per quanto non previsto dal presente Capo, valgono le norme sugli abbonamenti ordinari di cui al Capo X.
CAPO XII
TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO
AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI
Art. 44.
BIGLIETTI DI ABBONAMENTO AI SUPPLEMENTI PER TRENI RAPIDI
L'Amministrazione rilascia biglietti di abbonamento ai supplementi per viaggi in treni classificati rapidi, di cui all'art. 19, par. 2, a favore dei possessori di biglietti di abbonamento ordinari e ridotti di cui ai precedenti Capi X e XI, che consentano l'utilizzazione di detti treni e comprendano nel loro itinerario linee da esse servite.
L'abbonamento ai supplementi si rilascia per la stessa classe, con validita' non superiore e con scadenza non diversa da quella dell'abbonamento principale.
Il prezzo dell'abbonamento al supplemento per treni rapidi puo' essere stabilito dall'Amministrazione fino alla misura del 40% del prezzo di un abbonamento ordinario della stessa classe, decorrenza e durata, per la percorrenza delle linee servite dai treni rapidi per cui viene chiesto l'abbonamento al supplemento.
Il rilascio dei biglietti di abbonamento ai supplementi si effettua con le stesse modalita' previste per l'abbonamento principale e su esibizione di quest'ultimo.
Per tutto quanto non previsto al presente Capo valgono le norme del
Capo X relative ai biglietti di abbonamento ordinari
11. - CAPO XIV. - TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI
All'art. 48, quinto alinea, le parole "limitatamente alla seconda ed alla terza classe e" sono abrogate.
12. - CAPO XV. - TARIFFA PER BIGLIETTI TURISTICI DI LIBERA CIRCOLAZIONE.
Le indicazioni circa la durata di validita' di 10 o 20 giorni, contenute nel primo alinea dell'art. 51, sono abrogate e sostituite rispettivamente dalle indicazioni di 15 o 30 giorni.
Il quinto alinea dell'art. 52, riguardante la facolta' di proroga dei biglietti, e' abrogato.
13. - CAPO XV bis. - TARIFFA PER BIGLIETTI DI LIBERA CIRCOLAZIONE AD ITINERARI FISSI.
Il Capo XV bis delle C.T. - Tariffe per biglietti di libera circolazione ad itinerario fisso e relativo Allegato n. 8, sono abrogati.
14. - CAPO XVI. - TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER LO ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO
Il Capo XVI e' abrogato e sostituito dal seguente:
CAPO XVI
TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO
DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO
Art. 53. - LIMITI DI APPLICAZIONE.
L'Amministrazione rilascia tessere nominative le quali autorizzano ad acquistare, durante la loro validita', biglietti di corsa semplice a tariffa n. 5.
Le tessere di autorizzazione hanno la validita' di tre mesi, sei mesi, un anno. Esse si distinguono in due categorie:
categoria A) con diritto all'acquisto di biglietti di 1ª e 2ª classe;
categoria B) con diritto all'acquisto di biglietti soltanto di 2ª classe.
Si rilasciano tessere di autorizzazione intestate a due persone.
Esse possono essere utilizzate dall'uno o dall'altro intestatario, ma non da entrambi contemporaneamente.
I prezzi delle tessere di autorizzazione sono quelli stabiliti dalla tariffa n. 24.
Alle tessere di autorizzazione ed ai relativi viaggi di corsa semplice a prezzo ridotto non sono applicabili le riduzioni per i ragazzi dai quattro ai quattordici anni previste dall'art. 7.
Art. 54. - CONDIZIONI Di APPLICAZIONE.
par. 1. - Distribuzione. - Le tessere si distribuiscono dalle stazioni a cio' autorizzate.
par. 2. - Domanda delle tessere. - La richiesta delle tessere deve essere presentata per iscritto con almeno due ore di anticipo.
Nella domanda devono risultare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio dei richiedenti;
b) il tipo della tessera richiesta per validita' e categoria;
c) specie e numero del documento di identificazione ritenuto valido dall'Amministrazione a norma dell'art. 41, paragrafo 3.
par. 3. - Condizioni particolari. - E' ammesso il cambio di una tessera con altra autorizzante l'acquisto di biglietti di classe superiore, verso pagamento della differenza fra i prezzi integrali delle due specie di tessera qualunque sia il periodo di validita' che rimane da usufruire. Alla nuova tessera vengono assegnati gli stessi termini di validita' (decorrenza e scadenza) di quella sostituita.
Il viaggiatore munito del biglietto a tariffa ridotta puo' chiedere il passaggio alla classe superiore per la quale sia valevole la sua tessera di autorizzazione, verso pagamento della differenza di cui all'art. 8 par. 1. Se la tessera di autorizzazione non e' valevole per la classe superiore richiesta dal viaggiatore, la differenza suddetta si calcola fra i prezzi della due classi a tariffa n. 1.
Il titolare di una tessera di autorizzazione che non intenda di continuarne l'utilizzazione e ne effettui la restituzione ha diritto al rimborso della differenza tra il prezzo pagato e quello di una tessera di validita' inferiore di cui avrebbe potuto originariamente munirsi. Il rimborso e' soggetto alle norme di cui al par. 3 dell'art. 10.
Per l'acquisto e l'uso dei biglietti in base alle tessere di autorizzazione e' prescritta, oltre alla presentazione di detta tessera, anche quella di un valido documento di identificazione. Il viaggiatore sprovvisto della tessera di autorizzazione e' soggetto all'applicazione delle disposizioni del primo alinea del par. 2 dell'art. 8 bis.
In caso di smarrimento e' in facolta' dell'Amministrazione di consentire la sostituzione delle tessere smarrite intestate ad una sola persona, a condizione che il titolare dia immediato avviso dello smarrimento alla stazione piu' vicina, rimetta una nuova domanda e paghi una soprattassa corrispondente al 2% del prezzo integrale della tessera.
La nuova tessera e' rilasciata entro cinque giorni dal ricevimento della domanda.
Non si sostituiscono le tessere intestate a due persone.
La sostituzione non puo' essere ammessa che una sola volta.
Alle tessere di autorizzazione sono applicabili le condizioni e norme del Capo X in quanto non siano modificate da quelle del presente Capo.
15. - Le basi chilometriche delle tariffe per viaggi di corsa semplice n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
TARIFFE DAL N. 1 AL N. 6 PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE
(CAPO V)
Basi chilometriche in lire per viaggiatore
---------------------------------------------------------------------
| | ZONE DI PERCORRENZA
TARIFFE | CLASSE |-------------------------
| | Km | Km |Km 1001
| | 1-700 |701-1000|ed oltre
---------------------------------------------------------------------
| | | |
| | 1ª | 11,56 | 7,70 | 2,00
Tariffa ordinaria n. 1........< | | | |
| | 2ª | 6,42 | 4,30 | 1,12
| | | |
| | | |
| | 1ª | 9,83 | 6,55 | 2,00
Tariffa ridotta n. 2..........< | | | |
| | 2ª | 5,46 | 3,66 | 1,12
| | | |
| | | |
| | 1ª | 9,25 | 6,16 | 2,00
Tariffa ridotta n. 3..........< | | | |
| | 2ª | 5,14 | 3,44 | 1,12
| | | |
| | | |
| | 1ª | 8,10 | 5,39 | 2,00
Tariffa ridotta n. 4..........< | | | |
| | 2ª | 4,50 | 3,10 | 1,12
| | | |
| | | |
| | 1ª | 6,94 | 4,62 | 2,00
Tariffa ridotta n. 5..........< | | | |
| | 2ª | 3,86 | 2,58 | 1,12
| | | |
| | | |
| | 1ª | 5,78 | 3,85 | 2,00
Tariffa ridotta n. 6..........< | | | |
| | 2ª | 3,21 | 2,15 | 1,12
| | | |
In luogo di queste tariffe, l'Amministrazione ha facolta', per
brevi distanze, di stabilire prezzi speciali virtuali.
16. - Le tariffe n. 10 e n. 11 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
TARIFFA N. 10 PER I TRASPORTI CON TRENI SPECIALI
A RICHIESTA DEGLI UTENTI
(CAPO VII)
par. 1. - Per i trasporti di persone con treni speciali a richiesta si applica la tariffa competente alle persone trasportate.
Agli effetti della tassazione, e del calcolo del prezzo minimo di cui al successivo par. 3, gli itinerari che, a norma dell'art. 20, non costituiscono un viaggio di corsa semplice, sono tassati come due viaggi di corsa semplice aventi ciascuno una percorrenza pari alla meta' del percorso complessivo.
I posti offerti dalle automotrici si considerano tutti di seconda classe, salvo che non sia diversamente disposto.
E' consentito che prendano posto sul treno speciale anche viaggiatori affluenti nelle stazioni intermedie dell'itinerario, ovvero che ne discendano, purche' diretti, nel primo caso, alla stazione terminale del viaggio di andata, o partenti, nel secondo caso, dalla stazione iniziale del viaggio di ritorno; detti viaggiatori pagano per il percorso effettivamente compiuto. Qualora trattisi di trasporti effettuati in base alle tariffe per comitive, di cui al Capo VIII, a detti trasporti e' applicabile la tariffa fruita dal gruppo che compie l'intero percorso del treno speciale.
par. 2. - Per I viaggi di andata e ritorno degli affluenti ai treni speciali, sia nelle stazioni di origine, che in quelle intermedie dell'itinerario, l'Amministrazione ferroviaria ha facolta' di accordare l'applicazione della tariffa n. 4 per i viaggi di affluenza.
par. 3. - L'importo da pagare per ciascun treno speciale non puo' essere inferiore ai seguenti minimi, calcolati per tutto il percorso e per non meno di km. 30 in base alle norme del primo alinea del par.
1:
- al prezzo di 180 biglietti di seconda classe a tariffa n. 1, per i treni a carrozze;
- al prezzo di tanti biglietti di seconda classe a tariffa n. 1 quanti sono i posti offerti dal mezzo, per le automotrici, compresi i rimorchi o le carrozze ad esse agganciate.
A formare l'importo minimo di cui sopra concorre, purche' effettuato anticipatamente alla stazione di origine, ogni versamento pertinente ai trasporti col treno speciale, eccettuati i diritti relativi a servizi speciali e i supplementi treni rapidi e treni lusso. Gli importi dei biglietti a pagamento (esclusi gli abbonamenti) valevoli per una percorrenza superiore a quella del treno speciale, ma comprendente l'itinerario di quest'ultimo, vengono computati in base al loro prorata chilometrico, a condizione che l'acquisto dei biglietti stessi sia comprovato alla stazione di origine del treno speciale.
par. 4. - Per i treni speciali a carrozze, oltre al minimo di cui al paragrafo precedente deve essere garantito, per ciascuna carrozza messa in composizione in base al numero dei viaggiatori dichiarati nella domanda e per il percorso della carrozza stessa, un numero di biglietti, alla tariffa e per la classe competente, non inferiore ai quattro quinti dei posti offerti.
par. 5. Per il trasporto contemporaneo con treno speciale di persone, di bagagli o merci, si applicano le tasse competenti alle persone e alle cose trasportate, con la maggiorazione del 20% per le sole merci.
Per detti trasporti deve essere garantito l'importo minimo stabilito nel precedente par. 3.
par. 6. - La Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di stabilire particolari prezzi e condizioni per i treni speciali in servizio internazionale, nonche' per l'impiego in composizione ai treni speciali, di carrozze o altro materiale avente particolari requisiti.
TARIFFA N. 11 PER TRENI SPECIALI
AD INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE
(CAPO VII)
par. 1. - Per i viaggi sui treni turistici, sia in servizio interno che internazionale, effettuati ad iniziativa dell'Amministrazione, si rilasciano biglietti individuali di andata e ritorno o circolari a tariffa n. 6.
par. 2. - Per i viaggi sui treni speciali effettuati a iniziativa dell'Amministrazione per acquisizione di traffico, a norma dell'art. 26, par. 2, secondo alinea, si rilasciano tanti biglietti collettivi che individuali di andata e ritorno a tariffa n. 5, o n. 6, a seconda del numero presumibile dei partecipanti e delle esigenze della concorrenza, con decisione volta per volta.
La tariffa n. 6 non puo' tuttavia essere applicata per i treni speciali con automotrici e, per i treni a carrozze, quando non sia prevedibile una partecipazione per tutto il percorso di almeno 300 persone.
par. 3. E' ammesso che al prezzo del trasporto sia conglobato quello dei servizi e prestazioni accessorie e complementari.
par. 4. - Per i viaggi di andata e ritorno degli affluenti alla stazione di origine dei treni di iniziativa, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato ha facolta' di applicare la stessa tariffa stabilita per i viaggi con treno Speciale, nei seguenti limiti:
a) per i treni turistici in servizio interno, per viaggi di andata e ritorno da stazioni distanti non oltre 100 km. da quelle di origine del treno turistico;
b) per i treni speciali di iniziativa in servizio internazionale per il viaggio dalla localita' di residenza alla stazione di origine del treno speciale e per quello di rientro in residenza dalla stazione terminale del viaggio di ritorno dello stesso treno speciale;
c) per i treni speciali di iniziativa per acquisizione di traffico, nei limiti stabiliti volta per volta.
par. 5. - Ai trasporti effettuati in base alla presente tariffa non sono applicabili le riduzioni per ragazzi da quattro a quattordici anni previste nell'art. 7.
17. - Le tariffe n. 12 e n. 13 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
TARIFFA N. 12 PER SALONCINI
E CARROZZE SALONE DELL'AMMINISTRAZIONE
(CAPO VII)
CARROZZE PREZZO per l'occupazione della vettura Quantita delle persone ammesse nelle carroz- ze col pagamento dei prezzi rispettivamente contro indicati (1)
(1) Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di
eta' inferiore ai 4 anni. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto.
Ogni persona che volesse prendere posto nella carrozza salone o saloncino in piu' dei limiti sopra indicati, deve munirsi di un biglietto di 1ª classe a tariffa ad essa competente per tutto il percorso che la carrozza deve compiere e dell'eventuale supplemento.
Quando sia consentito il trasporto nelle carrozze suddette di colli a mano eccedenti i limiti di peso o di volume stabiliti per trasporto gratuito nelle carrozze viaggiatori dall'art. 13 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, dei cani od altri piccoli animali, di bagagli o di altre cose, devono riscuotersi le tasse rispettive in aggiunta a quelle delle carrozze.
TARIFFA N. 13 PR CARROZZE SALONE
DI ALTRE AMMINISTRAZIONI E DI PRIVATI
(CAPO VII)
CARROZZE PREZZO per l'occupazione della vettura Quantita delle persone ammesse nelle carroz- ze col pagamento dei prezzi rispettivamente contro indicati (1)
(1) Nel computo delle persone non si tiene conto dei ragazzi di
eta' inferiore ai 4 anni. Due ragazzi dai 4 ai 14 anni sono considerati per un adulto.
Ogni persona che volesse prendere posto nella carrozza salone o saloncino in piu' del limite sopra indicato, deve munirsi di un biglietto di 1ª classe a tariffa ad essa competente per tutto il percorso che la carrozza deve compiere.
Quando sia consentito il trasporto nelle carrozze suddette di colli a mano eccedenti i limiti di peso o di volume stabiliti per trasporto gratuito nelle carrozze viaggiatori dall'art. 13 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, dei cani od altri piccoli animali, di bagagli o di altre cose, devono riscuotersi le tasse rispettive in aggiunta a quelle delle carrozze.
18. - Nella tariffa n. 14 per il servizio locale sulla linea Napoli-Pozzuoli-Solfatara (Metropolitana), l'indicazione "3ª classe" va sostituita con l'indicazione "2ª classe".
19. - La tariffa n. 15 per i biglietti turistici di libera circolazione e' abrogata e sostituita dalla seguente:
TARIFFA N. 15 PER BIGLIETTI TURISTICI
DI LIBERA CIRCOLAZIONE
(CAPO XV)
Parte di provvedimento in formato grafico
20. - Le tariffe n. 21, 22, 23, 24 e 51 sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
TARIFFA N. 21 PER BIGLIETTI
DI ABBONAMENTO ORDINARIO
(CAPO X)
Basi chilometriche in lire per viaggiatore
SERIE A - Abbonamenti mensili
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SERIE B - Abbonamenti intera rete
Prezzi in lire per viaggiatore e per mese
Parte di provvedimento in formato grafico
SERIE C - Abbonamenti per 6 giorni
Basi chilometriche in lire per viaggiatore
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 22 PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO RIDOTTO
(CAPO XI)
Basi chilometriche in lire per viaggiatore
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 23 PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO SETTIMANALI E FESTIVI PER IMPIEGATI, OPERAI E BRACCIANTI
(CAPO XIV)
Parte di provvedimento in formato grafico
TARIFFA N. 24 PER TESSERE DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO
(CAPO XVI)
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TARIFFA N. 51 PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE DEI DIPENDENTI CIVILI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E LORO FAMILIARI, NONCHE'' DEI FAMILIARI DEL PERSONALE MILITARE.
(Concessione speciale C e regolamento trasporti militari nei casi ammessi)
Basi chilometriche per viaggiatore in lire
Parte di provvedimento in formato grafico
21. - E' istituita la seguente tariffa:
TARIFFA N. 61 PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE IN CONTO PROPRIO E A PROPRIE SPESE EFFETTUATI DAL PERSONALE MILITARE
(Regolamento trasporti militari, nei casi ammessi)
Basi chilometriche per viaggiatore in lire
Parte di provvedimento in formato grafico
22. - L'allegato n. 1 (Tasse accessorie) e' abrogato e sostituito dal seguente:
ALLEGATO N. 1
DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE
DEPOSITI CAUZIONALI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 1
22. - L'allegato n. 1 (Tasse accessorie) e' abrogato e sostituito dal seguente:
ALLEGATO N. 1
DIRITTI SPECIALI - TASSE ACCESSORIE
DEPOSITI CAUZIONALI
Parte di provvedimento in formato grafico