049U0172
049U0172
Norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 aprile 1949 n. 172)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Visti gli articoli 59, 61, 67 e 68 della predetta legge costituzionale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta, del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
A decorrere dal 13 dicembre 1948, data della prima riunione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, sono devoluti alla Regione:
a) i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso;
b) il provento della imposta governativa riscosso nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.
Art. 2
Dal 20 dicembre 1948, data della prima riunione dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, sono devoluti alle dette Province:
a) i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori;
b) i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.
Art. 3
Le somme che dal 1 marzo 1949 affluiranno presso le Tesorerie di Trento e Bolzano per i proventi di cui agli articoli 1 e 2, saranno nella misura prevista dagli articoli stessi mensilmente trasferite in contabilita' speciali, intestate alla Regione ed alle due Province, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.
Resta salvo il rimborso da parte dello Stato degli arretrati maturati rispettivamente dal 13 dicembre 1948 e dal 20 dicembre 1948 a tutto il 28 febbraio 1949.
Art. 4
Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 aprile 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1949 Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 101. - FRASCA