Monitoring Gesetzessammlung

050U0596

IT - DPR

050U0596

Attribuzione per l'anno 1950 alla Regione Trentino-Alto Adige delle percentuali sulle entrate erariali di cui all'articolo 60 dello Statuto. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950 n. 596)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Visto l'art. 60 della predetta legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ; Visto l'accordo tra il Governo ed il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1950, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolare sulle riscossioni, in conto competenza, avvenute nel territorio della Regione stessa:
80% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sulla manomorta, sul registro e sul bollo e delle tasse sulle concessioni governative;
5% dell'imposta generale sull'entrata.
E' altresi' attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota dell'80% dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi, nonche' la percentuale del 5% dei proventi del monopolio sui tabacchi riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2

Il gettito dei tributi e degli altri proventi di cui all'art. 1 verra', nella misura prevista dall'articolo medesimo, trasferito mensilmente nella contabilita' speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro.

Art. 3

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti, a' termini dell' art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 agosto 1950 Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 28. - CONSOLI
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