Monitoring Gesetzessammlung

051U1318

IT - DPR

051U1318

Autorizzazione della prelevazione di L. 450.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1951-52. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1951 n. 1318)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto l' art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 9 ottobre 1951, n. 1096 e 31 ottobre 1951, nn. 1114, 1117 e 1118 ;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1951-52, esiste la necessaria disponibilita';
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 452 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52, e' autorizzata la prelevazione di L. 450.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'indicato esercizio finanziario:
Ministero dell'interno
Cap. n. 138-bis (di nuova istituzione)
- Somma da erogare per interventi di
pronto soccorso a favore dei pescherecci
danneggiati dall'alluvione.............. L. 50.000.000
Ministero dei trasporti:
Cap. n. 47. - Sussidi straordinari di
esercizio, ecc.......................... L. 100.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle
foreste:
Cap. n. 145-bis (modificata la
denominazione).- Contributi 4 da erogare
a norma dell' art. 1 del decreto
legislativo Presidenziale 1°luglio 1946,
n. 31 , in favore degli agricoltori
danneggiati dalle alluvioni dell'autunno
1951.................................... L. 300.000.000
--------------
L. 450.000.000
Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 dicembre 1951 Atti del Governo, registro n. 47, foglio n. 57. - FRASCA
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