049U0388
049U0388
Modificazioni allo statuito dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.0.). (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1949 n. 388)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 , e successive modificazioni; Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), approvato con regio (decreto 6 giugno 1939, n. 1305; Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1945, con il quale il dott. Guglielmo Rizzo fu nominato commissario straordinario dell'E.N.A.S.A.R.C.O. con i poteri e le facolta' spettanti al Consiglio di amministrazione ed al Comitato esecutivo dell'Ente; Vista la delibera commissariale n. 66 del 15 novembre 1948, con la quale sono apportate alcune modifiche egli articoli 3, 4, 9 e 15 dello statuto predetto; Ritenuta la opportunita' di apportare allo statuto le varianti proposte; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la delibera n. 66 del 15 novembre 1948 del commissario straordinario dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio (E.N.A.S.A.R.C.O.), nel testo allegato al presente decreto, visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 3, 4, 9 e 15 e sono soppressi gli articoli 7 ed 8 ed il secondo comma dell'art. 10 dello statuto dell'E.N.A.S.A.R.C.O., approvato con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 giugno 1919 EINAUDI FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 luglio 1949 Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 9. - FRASCA
Delibera
DELIBERA N. 66.
Il giorno 15 novembre 1948 il commissario dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, dottor Guglielmo Rizzo, avvalendosi della facolta' concessagli dal decreto Ministeriale 30 marzo 1945;
Visto l'art. 16 dello statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, approvato con decreto 6 giugno 1939, n. 1305;
Vista la lettera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 6451 del 25 ottobre 1948 ;
Ritenuta la necessita' di modifiche allo statuto dell'Ente come sopra approvato;
Delibera:
A) Gli articoli 3, 4, 9, 15, sono sostituiti rispettivamente dal seguenti:
Art. 3. - Sono organi dell'Ente:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente.
Art. 4. - Il Consiglio di amministrazione e' composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri i quali sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
a) quattro rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio;
b) un rappresentante delle aziende industriali;
c) un rappresentante delle aziende commerciali;
d) un rappresentante delle aziende cooperative;
e) un funzionario del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c) e d), sono scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale fra i nominativi designati da ciascuna delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Art. 9. - Il presidente dell'Ente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione;
d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per l'Ente.
Il presidente in caso di assenza o di Impedimento puo' delegare le sue funzioni ad un membro del Consiglio di amministrazione.
Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato.
Art. 15. - Le funzioni del sindaci dell'Ente sono esercitate da un Collegio costituito da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con funzione di presidente da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio e da un rappresentante delle aziende designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
Il Collegio e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
B) Gli articoli 7 e 8 e il secondo comma dell'art. 10 sono soppressi.
Il Commissario: dott. GUGLIELMO RIZZO
Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI