084U1015
084U1015
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984 n. 1015)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Dopo l'art. 62, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione dell'istituto polidisciplinare di diritto privato:
Istituto polidisciplinare di diritto privato
Art. 63. - E' costituito presso la facolta' di giurisprudenza l'istituto polidisciplinare di diritto privato. Esso raggruppa le cattedre di: istituzioni di diritto privato; di diritto civile; di diritto privato comparato; di diritto di famiglia; di diritto agrario; di diritto fallimentare; di diritto d'autore.
Art. 64. - L'istituto svolge le attivita' didattiche e di ricerca previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente; cura le pubblicazioni di studi e ricerche, promuove ed organizza seminari, conferenze ed ogni altra iniziativa scientifica, didattica e culturale nelle discipline afferenti.
Art. 65. - L'istituto ha sede nei locali messi a sua disposizione dall'Universita'. Esso dispone della biblioteca della facolta' e di proprie raccolte bibliografiche specializzate.
Art. 66. - L'istituto disporra' della dotazione da parte dell'Universita' e da parte della facolta' di giurisprudenza, nonche' di ogni altra eventuale erogazione straordinaria di enti pubblici e privati.
Art. 67. - L'istituto utilizza il personale assegnato alle cattedre di cui all'art. 1 ed altro eventuale che l'Universita' o il Ministero assegnera'.
Art. 68. - Gli organi dell'istituto sono il direttore e il consiglio di istituto. La costituzione, le attribuzioni e le attivita' degli organi suddetti, per quanto non espressamente previsto dallo statuto, sono disciplinati dalla normativa disciplinare e regolamentare vigente.
Art. 69. - Studenti e studiosi di altre facolta' o universita' possono frequentare l'istituto su autorizzazione del direttore.
Art. 70. - I frequentatori dell'istituto dovranno riferire almeno ogni due mesi al direttore, oppure a chi sia stato a cio' delegato sugli studi e le ricerche che vanno effettuando. Essi dovranno osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel regolamento interno e le altre disposizioni impartite dal direttore.
Art. 71. - Il direttore potra' sospendere o escludere dalla frequenza dell'istituto con provvedimento motivato chi commetta gravi infrazioni. Avverso il provvedimento potra' il colpito reclamare nei termini e modi di legge alle competenti autorita' accademiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 ottobre 1984 PERTINI FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1985 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 326