080U1063
080U1063
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593, concernente modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 05 dicembre 1980 n. 1063)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593 , con il quale e' stato provveduto, tra l'altro, al riordinamento della prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna dell'Universita' di Roma; Considerato che nella redazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593 , si e' verificato un errore materiale nella trascrizione del secondo comma dell'art. 533 dello statuto delle predette scuole di specializzazione per quanto riguarda la direzione della scuola; Riconosciuta la necessita' di apportare la opportuna correzione al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:
Articolo unico
Il secondo comma dell'art. 533 dello statuto dell'Universita' di Roma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1980, n. 593 , relativo alla prima e seconda scuola di specializzazione in medicina interna, e' soppresso e sostituito dal seguente:
"La direzione della scuola e' affidata al professore di ruolo o fuori ruolo di patologia o di clinica medica o, in assenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 dicembre 1980 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1981 Registro n. 17 Istruzione, foglio n. 253