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083U0334

IT - DPR

083U0334

Modifica dei termini previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783, e successive modificazioni, in materia di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1983 n. 334)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 , concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145 , e con alcuni termini prorogati dal decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6 , convertito nella legge 29 marzo 1976, n. 61 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 , recante ulteriori norme di esecuzione della legge 6 giugno 1974, n. 298 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805 ; Considerato che si rende necessario provvedere alla proroga di alcuni termini previsti dagli articoli 14 e 15 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 1983; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente decreto:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1980 per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni sostitutive, rispettivamente delle licenze e delle autorizzazioni per l'autotrasporto di cose in conto proprio e per conto di terzi, rilasciate con effetto alla data del 31 ottobre 1977, fissato dal terzo e quarto comma del paragrafo quarto degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 783 , in esecuzione dell' art. 62, quinto comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 , modificato dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 145 , gia' prorogato al 31 dicembre 1981 con decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, n. 300 , al 31 dicembre 1982 con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1981, n. 497 , ed al 31 dicembre 1983 con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 805 , e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 giugno 1983 PERTINI FANFANI - CASALINUOVO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 luglio 1983 Atti di Governo, registro n. 47, foglio n. 9
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