Monitoring Gesetzessammlung

082U0455

IT - DPR

082U0455

Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1982 n. 455)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 194, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, e' sostituito dal seguente:
Art. 194. - I laureati in ingegneria, chimica, matematica, fisica vengono di regola ammessi al 2° anno per la laurea in scienze geologiche; possono venire ammessi al 3° qualora abbiano superato esami caratterizzanti di questo corso di laurea.
I laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al 3° anno; ma se hanno svolto la dissertazione di laurea in discipline geo-mineralogiche potranno essere ammessi al quarto anno, su conforme parere della facolta'. Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze geologiche, sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito, caso per caso, con decreto rettorale, udito il parere della facolta' e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del titolo di studio prescritto per la immatricolazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 marzo 1982 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 luglio 1982 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 381
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