082U0391
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Fusione della Corporazione dei piloti del porto di Messina e della Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria nella "Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina". (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 09 aprile 1982 n. 391)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 86 del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Visto l' art. 1 del regio decreto 29 aprile 1926, n. 778 , che approva il regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato; Vista la tabella A unita al prefato regolamento che dichiara costituita, tra le altre, la Corporazione dei piloti del porto di Messina; Visto il proprio decreto 28 marzo 1953, n. 369, che istituisce, tra le altre, la Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria; Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1977, che classifica la Corporazione dei piloti di Messina nella prima categoria e quella di Reggio Calabria nella seconda; Ritenuta la necessita' di unificare, per un migliore assetto del servizio, le suddette corporazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro della marina mercantile; Decreta:
Art. 1
A modifica della tabella dei corpi dei piloti costituente allegato A al regio decreto 29 aprile 1926, n. 778 , sul regolamento generale per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato, la Corporazione dei piloti del porto di Messina e la Corporazione dei piloti del porto di Reggio Calabria sono unificate nell'unica corporazione che assume la denominazione di "Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina" cui e' attribuita la prima categoria.
Art. 2
La Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina assume i diritti, gli obblighi ed il substrato patrimoniale delle corporazioni estinte.
Art. 3
La vigilanza dell'autorita' marittima sulla corporazione dei piloti di cui all'art. 1 e' esercitata secondo le modalita' previste dall'art. 98, ultimo comma, del regolamento marittimo, come sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 952 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 9 aprile 1982 PERTINI MANNINO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1982 Atti di Governo, registro n. 40, foglio n. 13