Monitoring Gesetzessammlung

081U0129

IT - DPR

081U0129

Adeguamento della tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1981 n. 129)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060, e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 ; Ritenuta la necessita' di apportare adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1973, n. 936 ; Sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Decreta:

Art. 1

Gli scaglioni e gli onorari di cui agli articoli 19, n. 1 e 2, 28 e 64 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 2

Gli onorari fissi di cui agli articoli 22 e 23 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 3

Gli scaglioni di cui agli articoli 24, 29, 30, 33, 39, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 61 e 65 di cui alla tariffa sopracitata sono raddoppiati.

Art. 4

Gli onorari di cui al primo comma dell'art. 43 di cui alla tariffa sopracitata sono sostituiti dai seguenti:
fino a L. 100.000.000: da L. 500.000 a L. 1.200.000;
da L. 100.000.000 fino a meno di L. 200.000.000: da
L. 1.200.000 a L. 1.700.000;
da L. 200.000.000 fino a meno di L. 500.000.000: da
L. 1.700.000 a L. 2.000.000;
da L. 500.000.000 fino a meno di L. 1.000.000.000: da
L. 2.000.000 a L. 2.300.000;
da L. 1.000.000.000 fino a meno di L. 3.000.000.000: da
L. 2.300.000 a L. 2.500.000;
da L. 3.000.000.000 e oltre: da L. 2.300.000 a lire
2.500.000 piu' un aumento da L. 100.000 a L. 200.000 ogni
3.000.000.000 o frazione di 3.000.000.000 in piu'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 gennaio 1981 PERTINI SARTI - PANDOLFI - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: SARTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 aprile 1981 Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 16
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