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081U1141

IT - DPR

081U1141

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981 n. 1141)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 75 - nell'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in fisica l'insegnamento, indicato al punto 8), di "esperimentazioni fisica (biennale)" e' scisso nei seguenti due insegnamenti fondamentali:
8) esperimentazioni fisica I;
9) esperimentazioni fisica II.
Nel medesimo articolo e' soppresso il testo dell'ottavo comma.
Art. 81 - i commi secondo, terzo e quarto, concernenti norme per gli esami degli insegnamenti e delle esercitazioni di durata biennale per i vari corsi di laurea della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali, sono abrogati e sostituiti come segue:
Gli insegnamenti biennali di istituzioni di matematiche, chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, impianti industriali chimici con elementi di disegno, chimica fisica, esercitazioni di chimica fisica, zoologia, botanica, fisiologia generale, nonche' l'insegnamento di fisica sperimentale per gli studenti di chimica, di chimica industriale e di scienze geologiche, comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso, l'uno propedeutico all'altro.
Le esercitazioni biennali di matematiche per il biennio propedeutico delle lauree in chimica ed in chimica industriale comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso, l'uno propedeutico all'altro.
Le esercitazioni biennali di chimica industriale comportano un esame alla fine di ciascun anno di corso, l'uno propedeutico all'altro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 aprile 1982 Registro n. 58 Istruzione, foglio n. 167
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