081U1001
081U1001
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1981 n. 1001)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduto l' art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Articolo unico
Il testo dell'art. 66, relativo all'elenco degli istituti, annessi alla facolta' di farmacia, e' sostituito dal seguente:
"Alla facolta' di farmacia sono annessi i seguenti istituti:
1) istituto di chimica farmaceutica;
2) istituto di chimica organica.
Ciascun istituto e' diretto da un professore ordinario o straordinario di una delle discipline afferenti all'istituto stesso.
In caso di motivato impedimento degli stessi la direzione e' affidata al professore associato.
Il direttore sara' nominato dal rettore su designazione del consiglio di istituto e dura in carica un triennio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 febbraio 1982 Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 250