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082U1055

IT - DPR

082U1055

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1982 n. 1055)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1

Art. 57 - nell'art. 57, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti:
filologia e critica dantesca;
filologia italiana;
letteratura del Rinascimento;
letteratura teatrale italiana;
sociologia della letteratura;
stilistica e metrica italiana;
storia della musica medievale;
storia della musica moderna;
geografia storica;
storia della filologia e della tradizione classica;
didattica del latino;
storia della lingua latina;
storia della storiografia antica;
storia agraria medievale;
storia dell'eta' della riforma e della controriforma;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
topografia dell'Italia antica;
antichita' ed epigrafia latina;
storia della Chiesa medievale e dei movimenti ereticali.

Art. 2

Art. 58 - nell'art. 58, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti: metodologia della ricerca sociale;
sociologia dell'educazione;
storia del pensiero scientifico;
filosofia della storia;
storia della filosofia contemporanea.
Nello stesso articolo, cambia denominazione il seguente insegnamento complementare: da statistica pedagogica a statistica applicata alle scienze sociali.

Art. 3

Art. 59 - nell'art. 59, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono inclusi i seguenti:
letteratura inglese moderna e contemporanea;
lingua e letteratura inglese medievale;
storia della lingua inglese;
letteratura teatrale inglese;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
storia della lingua tedesca;
lingua e letteratura tedesca medievale;
lingua e letteratura ceca;
storia della lingua francese;
storia della letteratura ispano-americana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 luglio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 gennaio 1983 Registro n. 4 Istruzione, foglio n. 136
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