Monitoring Gesetzessammlung

086U0883

IT - DPR

086U0883

Utilizzazione annuale di ore di permesso retribuito per l'aggiornamento professionale e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore del personale non docente delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 agosto 1986 n. 883)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 gennaio 1986, n. 23 , ed in particolare l'art. 1, secondo comma; Visto l' art. 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ; Sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

L'utilizzazione annuale di centocinquanta ore di permesso retribuito prevista dall' art. 1, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 23 , per l'aggiornamento professionale, mediante i corsi di cui all' art. 92 della legge 11 luglio 1980, n. 312 , e per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado o di altro titolo di istruzione secondaria superiore, e' disciplinata dalle norme contenute negli articoli seguenti.

Art. 2

Il Ministero della pubblica istruzione provvede direttamente, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e coordina lo svolgimento dei corsi che vengono istituiti dalle universita' e dagli istituti di istruzione universitaria, nonche' dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale.
Il Ministro della pubblica istruzione con proprio provvedimento, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative sul piano nazionale, determina il programma generale dei corsi nazionali indicando le sedi, i periodi di svolgimento ed il numero dei posti disponibili per ogni singola istituzione universitaria.
Le universita', gli istituti di istruzione universitaria e le opere suindicate, sentiti gli organi accademici, gli organismi competenti e le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative, comunicano al Ministero della pubblica istruzione ed alle altre istituzioni universitarie entro il 15 novembre di ogni anno, i corsi nazionali della durata non superiore a centocinquanta ore che intendono realizzare nel corso dell'anno successivo.
Per ogni singolo corso le universita', gli istituti di istruzione universitaria nonche' le opere universitarie sopracitate, invieranno un programma dettagliato con l'indicazione del numero delle ore impegnate, del periodo di svolgimento, della necessaria disponibilita' finanziaria di bilancio, nonche' del numero dei posti destinati al personale in servizio presso l'amministrazione che organizza il corso e di quelli riservati al personale proveniente da altre sedi. Il Ministero della pubblica istruzione puo' intervenire con l'erogazione di eventuali contributi.

Art. 3

Il personale che si trovi nelle condizioni previste per ciascun corso, puo' presentare domanda di ammissione in carta semplice all'amministrazione universitaria di appartenenza. Qualora i corsi si tengano presso sede universitaria diversa da quella di appartenenza, le domande accolte vengono trasmesse, per il tramite gerarchico, all'amministrazione che organizza il corso.
L'ammissione ai corsi viene disposta nel limite dei posti previsti e tenuto conto delle esigenze dei vari uffici.
A parita' di condizioni di ammissibilita', verra' data la precedenza a coloro che non abbiano frequentato altri corsi dello stesso tipo. In ogni caso, non saranno prese in considerazione richieste di partecipazione di personale che abbia frequentato uno stesso corso nei due anni precedenti o comunque un corso per il quale non siano intervenute successive sostanziali modifiche di programma.
Per alcune qualifiche funzionali o profili professionali, possono essere previste forme di aggiornamento a distanza o per corrispondenza che, comunque, comportino periodi di applicazione pari a centocinquanta ore all'anno.

Art. 4

Il permesso di centocinquanta ore retribuite per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di primo o di secondo grado, puo' essere concesso una sola volta a ciascun dipendente rispettivamente per non piu' di due o tre anni, entro i limiti di un contingente determinato annualmente con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza, sentite le organizzazioni sindacali di comparto maggiormente rappresentative.
Il permesso di cui al precedente comma puo' essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per l'aggiornamento di cui ai precedenti articoli, purche' non vengano superate complessivamente le centocinquanta ore annuali.

Art. 5

E' fatto obbligo al personale ammesso a frequentare i corsi previsti dal presente decreto, di osservare, pena l'esclusione dal corso, le modalita' di frequenza stabile nel programma di ogni singolo corso.
Alla fine di ogni corso avra' luogo un esame teorico-pratico, da svolgersi con una tesi scritta ed un colloquio diretta ad accertare il profitto conseguito durante la frequenza del corso. Tale valutazione verra' espressa mediante attribuzione del voto.
Le modalita' di svolgimento dell'esame teorico-pratico, nonche' ogni altra disposizione di attuazione saranno precisate dal programma dei corsi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 dicembre 1986 Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 45
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