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086U0749

IT - DPR

086U0749

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 agosto 1986 n. 749)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980, n. 549 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi della Tuscia; Considerato che e' tuttora in atto la sperimentazione organizzativa e didattica di cui agli articoli 81 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Considerato che le tabelle dell'ordinamento didattico universitario relative ai corsi di laurea sono in fase di riordinamento per effetto di apposite commissioni di studio, e che anzi alcune tabelle sono state gia' riordinate; Vista la necessita' di riequilibrare le iscrizioni presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' "La Sapienza" di Roma, al fine di assicurare una migliore formazione degli studenti; Rilevata, quindi, la necessita' di accogliere la richiesta dell'Universita' degli studi della Tuscia di istituire il corso di laurea in scienze biologiche presso la facolta' di agraria; Considerato che gia' in alcune facolta' figurano corsi di laurea tipici di altre facolta'; Considerata la necessita' di adeguare la proposta degli organi accademici dell'Universita' della Tuscia all'ordinamento didattico vigente; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

La facolta' di agraria dell'Universita' degli studi della Tuscia puo' rilasciare la laurea in scienze biologiche.

Art. 2

Lo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso.

Art. 3

L'art. 1 della "Parte I - Disposizioni generali" e' soppresso e cosi' sostituito:
Art. 1 - L'Universita' degli studi della Tuscia comprende la facolta' di agraria con i corsi di laurea in scienze agrarie, in scienze forestali e in scienze biologiche e la facolta' di lingue e letterature straniere moderne, con il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 4

L'art. 9 della "Parte II - Ordinamento didattico - Facolta' di agraria", e' soppresso e cosi' sostituito:
Art. 9 - La facolta' di agraria conferisce le lauree in scienze agrarie, in scienze forestali e in scienze biologiche.
Dopo l'art. 26, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il seguente articolo relativo all'ordinamento degli studi del corso di laurea in scienze biologiche:
Art. 27. Laurea in scienze biologiche. - La durata del corso di studi e' di quattro anni.
Insegnamenti fondamentali:
1) istituzioni di matematiche;
2) fisica;
3) chimica generale ed inorganica;
4) chimica organica;
5) botanica (biennale);
6) zoologia (biennale);
7) anatomia comparata;
8) anatomia umana;
9) istologia ed embriologia;
10) fisiologia generale (biennale);
11) chimica biologica;
12) igiene;
13) genetica.
Insegnamenti complementari:
1) chimica fisica;
2) biologia generale;
3) antropologia;
4) biologia delle razze umane;
5) etnologia;
6) zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura);
7) idrobiologia e pescicoltura;
8) patologia generale;
9) microbiologia;
10) parassitologia;
11) entomologia agraria;
12) fisiologia vegetale;
13) patologia vegetale;
14) geologia;
15) paleontologia;
16) statistica;
17) scienza dell'alimentazione.
Gli insegnamenti biennali di "botanica" e di "zoologia" comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre almeno da lui scelti fra i complementari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 agosto 1986 COSSIGA FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 ottobre 1986 Registro n. 80 Istruzione, foglio n. 360
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