Monitoring Gesetzessammlung

088G0083

IT - DPR

088G0083

Richiamo alle armi di militari, per aggiornamento e addestramento, nell'anno 1988. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1988 n. 39)

Premessa

Entrata in vigore del decreto: 10/03/1988 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ; Visto l' art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599 , sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212 , sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370 , sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248 , e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta:

Art. 1

Nel corso dell'anno 1988 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari:
millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito;
sessantaquattro ufficiali e settantatre sottufficiali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare;
trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.

Art. 2

Il Ministro della difesa stabilira' per ogni Arma, Corpo, servizio, categoria, specialita' e ruolo, il numero dei militari da richiamare.
Il richiamo avra' luogo nei tempi, nei modi e per la durata stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Art. 3

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita tempestiva comunicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 febbraio 1988 COSSIGA ZANONE, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 febbraio 1988 Registro n. 6 Difesa, foglio n. 157
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