Monitoring Gesetzessammlung

085U0299

IT - DPR

085U0299

Istituzione in Ginevra, con decorrenza 1 giugno 1985, di una rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo, con rango di ambasciata. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1985 n. 299)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 gennaio 1985; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto:

Articolo unico

E' istituita in Ginevra, con effetto dal 1° giugno 1985, una rappresentanza permanente presso la Conferenza del disarmo, con rango di ambasciata.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 febbraio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1985 Registro n. 11 Esteri, foglio n. 52
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