079U0319
079U0319
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979 n. 319)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Roma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 84 - l'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che i seguenti istituti:
1) istituto di seconda patologia speciale medica e metodologia clinica;
2) istituto di prima patologia speciale medica e metodologia clinica;
3) istituto di seconda patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
4) istituto di terza patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
5) istituto di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, mutano rispettivamente la denominazione nelle seguenti:
1) istituto di quinta clinica medica generale e terapia medica;
2) istituto di sesta clinica medica generale e terapia medica;
3) istituto di quarta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
4) istituto di sesta clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
5) istituto di clinica chirurgica d'urgenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 maggio 1979 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 luglio 1979 Registro n. 56 Istruzione, foglio n. 91