Monitoring Gesetzessammlung

079U0169

IT - DPR

079U0169

Norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642, concernenti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979 n. 169)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numeri 641 e 642 , recanti disciplina delle tasse sulle concessioni governative e dell'imposta di bollo; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Al n. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:
il modo di pagamento della tassa di rilascio di cui alla lettera a) e' variato da "ordinario" in "marche";
alle note a margine e' aggiunto il comma seguente:
"Non sono dovute le tasse di cui alle lettere a) e b) per il rilascio, per il rinnovo e per il pagamento annuale dei passaporti ordinari e collettivi in Italia od all'estero:
1) da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
2) dagli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
3) dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
4) dagli indigenti".

Art. 2

L'art. 18 della tabella allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 , e' sostituito dal seguente:
"Passaporti".
"Atti e documenti necessari per il rilascio dei passaporti agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro ed alle loro famiglie.
Atti e documenti occorrenti per il rilascio o il rinnovo dei passaporti:
a) per coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti".

Art. 3

Le disposizioni del presente decreto concernenti le agevolazioni tributarie hanno effetto dal 1 gennaio 1974.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 aprile 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - VISENTINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 31
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht