076U0990
076U0990
Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1976 n. 990)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'art. 17 dell'accordo stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 ottobre 1976 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - BONIFACIO - PANDOLFI - GULLOTTI - PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 19
Art. 1
ACCORDO SULLA SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO
Considerando che l'articolo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, in appresso denominata "convenzione", firmata a Firenze il 19 aprile 1972, prevede che l'Istituto avra' sede in Firenze;
Considerando che l'articolo 4 della convenzione prevede la conclusione di un accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto;
Considerando che l'articolo 25 della convenzione prevede che la Repubblica italiana metta gratuitamente a disposizione dell'istituto un terreno situato a Firenze e gli edifici necessari al funzionamento dell'Istituto, nonche' un ristorante attrezzato e un circolo costruiti sul terreno predetto;
Considerando che i privilegi e le immunita' necessari al buon funzionamento dell'istituto sono stati definiti nel protocollo menzionato all'articolo 4 della convenzione, in appresso denominato "protocollo";
Considerando che l'articolo 13 della convenzione prevede che la Repubblica italiana si impegni a compiere tutti i passi necessari e a concludere tutti gli accordi per consentire ai docenti e ai ricercatori di utilizzare a Firenze e, se necessario, in altre citta' d'Italia, gli archivi e le biblioteche e di accedere ai musei;
Desiderosi di precisare le modalita' di applicazione delle disposizioni suddette,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1
Il terreno ed i relativi edifici messi gratuitamente a disposizione dell'Istituto da parte della Repubblica italiana ai sensi dell'articolo 25 della convenzione sono descritti nell'allegato.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili predetti e le relative spese sono a carico del Governo della Repubblica italiana conformemente a quanto e' disposto nell'allegato.
Inoltre, il Governo della Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'Istituto la prima attrezzatura di mobili e didattica degli edifici di cui al primo comma.
Art. 2
Articolo 2
Conformemente all'articolo 28 della convenzione, lo Istituto gode in Italia della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta dalla legislazione italiana alle persone giuridiche.
Art. 3
Articolo 3
Le leggi della Repubblica italiana sono applicabili all'interno della sede dell'Istituto, fatti salvi la convenzione, il protocollo, il presente accordo, nonche' le norme emanate dal Consiglio superiore ai sensi dell'articolo 6 della convenzione.
Art. 4
Articolo 4
Per locali ed edifici dell'Istituto cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del protocollo relative all'inviolabilita' si intendono tutti i locali ed edifici adibiti all'attivita' didattica, di ricerca ed amministrativa.
Art. 5
Articolo 5
L'Istituto e' tenuto ad assicurarsi contro i rischi per i quali puo' essere reso legalmente responsabile.
Art. 6
Articolo 6
1. Le competenti autorita' italiane potranno rivolgere motivata richiesta al presidente dell'Istituto onde ottenere che funzionari della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana possano accedere ai locali ed edifici dell'Istituto cui si applica l'articolo 2 del protocollo, qualora cio' sia necessario per garantire, nello spirito dell'articolo 19 del protocollo, la buona amministrazione della giustizia, l'applicazione della legislazione sociale, dei regolamenti di polizia, di sicurezza o di sanita' pubblica.
Il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato, agendo nello spirito dell'articolo 19 del protocollo, decidera' di volta in volta se accogliere le predette richieste, stabilendo eventuali condizioni e modalita'.
In caso di incendio o di qualsiasi altro sinistro, o in caso di gesto criminale che richieda un intervento urgente, si presume il consenso del presidente, o del suo rappresentante debitamente delegato, per il libero accesso nei predetti locali od edifici.
Tuttavia, se il presidente o il suo rappresentante debitamente delegato ne facesse esplicita richiesta, l'intervento delle autorita' italiane deve essere interrotto immediatamente.
2. Chiunque penetri nei locali dell'Istituto con il consenso del presidente conformemente al paragrafo 1, dovra' agire nel rispetto dell'indipendenza dell'istituto.
Art. 7
Articolo 7
Le autorita' italiane assicurano l'adeguata protezione dell'Istituto.
A richiesta del presidente, esse prenderanno i necessari provvedimenti per evitare qualsiasi perturbazione nel buon funzionamento dell'istituto.
Art. 8
Articolo 8
Il Ministro italiano per gli affari esteri rilascia un documento speciale di riconoscimento alle persone di cui agli articoli 9 e 10 del protocollo, che sono designate al Governo della Repubblica italiana in applicazione dell'articolo 19, paragrafo 2 del protocollo e che non hanno la nazionalita' italiana.
Art. 9
Articolo 9
Gli acquisti di merci o le prestazioni aventi un valore economico, che sono strettamente necessari alle attivita' ufficiali dell'Istituto e d'importo superiore a 100.000 lire non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ne' alle altre imposte indirette, comprese le imposte di fabbricazione di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Per l'applicazione delle esenzioni in materia di imposte indirette interne diverse dall'imposta sul valore aggiunto si fara' ricorso al regime dell'abbuono o a quello della restituzione, in conformita' delle procedure e modalita' stabilite in merito dalla legislazione italiana.
Le esenzioni applicabili ai carburanti e ai lubrificanti acquistati dall'Istituto per l'utilizzazione dei propri automezzi ufficiali saranno contenute nei limiti dei contingenti fissati di comune accordo dalle competenti autorita' italiana e l'Istituto.
Art. 10
Articolo 10
I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio delle sue attivita' ufficiali sono esenti da ogni imposta sulla cifra d'affari, dazio doganale e altre imposte o tasse, divieti o restrizioni all'importazione o all'esportazione, fatte salve le disposizioni in materia di tutela del patrimonio artistico e culturale italiano.
Uguale trattamento e' accordato per l'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Istituto, nonche' dei relativi pezzi di ricambio e dei carburanti e lubrificanti utilizzati per tali autoveicoli.
Il numero di tali autoveicoli, nonche' le quantita' di carburanti, lubrificanti e pezzi di ricambio saranno stabiliti di comune accordo dalle competenti autorita' italiane e l'Istituto.
Art. 11
Articolo 11
I beni importati o acquisiti conformemente agli articoli 9 e 10 non possono essere ceduti o affittati a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza preventiva notifica alle competenti autorita' italiane e a condizione che siano pagati i relativi dazi doganali e tasse di effetto equivalente. Il termine massimo di tale notifica e' stabilito di comune accordo dalle competenti autorita' italiane e l'Istituto.
I dazi doganali e tasse di effetto equivalente saranno calcolati sulla base delle aliquote in vigore alla data della cessione o della diversa utilizzazione dei beni e, se si tratta di aliquote ad valorem, secondo il valore dei beni a tale data.
Art. 12
Articolo 12
Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Istituto, i suoi beni e redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
Art. 13
Articolo 13
Le persone indicate all'articolo 9 del protocollo beneficiano sul territorio della Repubblica italiana delle seguenti disposizioni:
a partire dalla data in cui l'Istituto applichera' l'imposta sugli stipendi ed emolumenti, di cui all'articolo 12, paragrafo 1 del protocollo, esenzione da ogni imposta diretta di pertinenza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni sugli stipendi ed emolumenti che vengono loro erogati dall'istituto;
importazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali, nel periodo di un anno dalla data dell'entrata in servizio presso l'Istituto, e, entro l'anno successivo alla cessazione delle funzioni presso l'Istituto, esportazione in franchigia della propria mobilia, della propria autovettura destinata al loro uso personale e dei propri effetti personali.
Tali disposizioni sono applicate conformemente alla legislazione italiana.
Art. 14
Articolo 14
1. L'Istituto trasmettera' alle competenti autorita' italiane un elenco nominativo dei ricercatori. Fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di ordine pubblico e di sicurezza, le autorita' italiane agevoleranno le modalita' di entrata, di soggiorno e di partenza dei ricercatori. In caso di decisione negativa relativa all'entrata o al soggiorno di un ricercatore, le autorita' italiane forniranno al presidente dell'Istituto le necessarie informazioni.
2. I ricercatori potranno importare in Italia, in esenzione da dazi, la loro mobilia, i loro effetti personali, nonche' la loro autovettura a condizione che possano provare che quest'ultima e' stata acquistata all'estero almeno un anno prima dell'entrata in Italia. La richiesta di beneficiare dell'esenzione da dazi dovra' essere presentata entro sei mesi a decorrere dalla data in cui il ricercatore si sara' stabilito in Italia. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in vigore in Italia per la tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, i ricercatori potranno esportare, alla fine del loro soggiorno in Italia, la loro mobilia, la loro autovettura e i loro effetti personali in esenzione da qualsiasi dazio e da qualsiasi divieto in materia economica ed in materia di valuta.
Art. 15
Articolo 15
Il personale insegnante, nonche' i ricercatori dell'Istituto hanno accesso gratuitamente in Italia:
alle biblioteche pubbliche;
agli archivi pubblici per i documenti che datano di almeno 50 anni;
ai musei pubblici.
Il Governo della Repubblica italiana si impegna a compiere tutti i passi necessari per ottenere l'accesso gratuito negli altri musei, gallerie e biblioteche in Italia.
Art. 16
Articolo 16
1. Il presente accordo non puo' essere interpretato in modo tale da modificare la convenzione o il protocollo.
2. Nei casi in cui il presente accordo non prevede disposizioni specifiche, si applica la convenzione e il protocollo.
Art. 17
Articolo 17
Il presente accordo entra in vigore alla data in cui il Governo della Repubblica italiana avra' comunicato per iscritto all'Istituto che tutte le formalita' richieste dalle disposizioni legislative e regolamentari sono state adempiute.
Art. 18
Articolo 18
Il presente accordo redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente fede.
FATTO a Roma, addi' 10 luglio 1975
Per il Governo della Repubblica italiana
Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Per l'Istituto universitario europeo
Max KOHNSTAMM
Accordo tra il Governo della repubblica Italiana e l'Istituto Universitario Europeo-Allegato
ALLEGATO
A. Descrizione del terreno e degli immobili.
La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'istituto, alle condizioni previste nel presente allegato, il terreno e gli edifici della Badia Fiesolana.
B. Immobili che devono essere messi a disposizione dell'Istituto.
Il Governo italiano:
provvede alla sistemazione degli immobili sub A. ad uso dell'istituto;
fa sistemare il terreno in funzione degli immobili esistenti, costruire le strade necessarie e prevedere spazi sufficienti per gli impianti sportivi e ricreativi e per il parcheggio dei veicoli di coloro che si serviranno degli impianti dell'Istituto.
L'Istituto partecipa in maniera effettiva a tutte le decisioni concernenti tali sistemazioni, in quanto futuro utilizzatore degli immobili rinnovati della Badia Fiesolana.
Allo scopo di assicurare una cooperazione duratura e la reciproca informazione tra il Governo italiano e l'istituto nella fase della progettazione di tali sistemazioni, l'Istituto designera' da uno a tre esperti che rappresenteranno i suoi interessi.
Gli organi governativi italiani incaricati della progettazione terranno il piu' possibile conto dei loro pareri, delle loro proposte e delle loro obiezioni, particolarmente trattandosi delle future spese di manutenzione.
La ristrutturazione degli edifici avra' luogo in stretta collaborazione con le autorita' dell'Istituto. L'Istituto non ritardera' lo svolgimento dei lavori di sistemazione degli immobili e degli impianti previsti sul terreno della Badia Fiesolana, ma cerchera' anzi di promuoverli affinche', grazie ad una cooperazione costruttiva tra i delegati del Governo italiano e l'Istituto, si trovi quanto prima una soluzione per l'insediamento dell'Istituto che soddisfi al massimo tutte le parti interessate.
C. Lavori di manutenzione a carico dell'Istituto.
a) I seguenti lavori di manutenzione sono a carico dell'Istituto: pulizia interna degli edifici;
buon funzionamento e sorveglianza dell'impianto di riscaldamento, spese per il combustibile, spazzatura dei camini;
buon funzionamento e sorveglianza degli impianti di climatizzazione;
sorveglianza dei locali (custodia - portierato);
controllo delle attrezzature, fisse e mobili, di sicurezza e antincendio;
buon funzionamento degli ascensori, dei montacarichi, montadocumenti e del loro sistema di sicurezza, assicurato con contratti di manutenzione corrente e di sorveglianza;
tinteggiatura interna.
Le spese per lavori di manutenzioni diversi da quelli sopra elencati sono a carico del Governo italiano.
b) Sono inoltre a carico dell'Istituto le spese di canone e consumo per telecomunicazioni, elettricita', acqua, gas o altri combustibili.
D. Primo equipaggiamento di mobili e di attrezzature didattiche degli edifici.
Gli equipaggiamenti che il Governo italiano deve fornire sono principalmente i seguenti:
a) mobilio per gli uffici del personale insegnante ed amministrativo e dei loro servizi;
b) attrezzatura dei posti di lavoro dei ricercatori;
c) attrezzatura dei posti di lavoro nelle sale di lettura;
d) attrezzatura delle sale per seminari e delle sale per gruppi di lavoro;
e) attrezzatura delle sale per manifestazioni scientifiche;
f) attrezzatura delle sale di riunione del consiglio accademico e del consiglio superiore;
g) attrezzatura delle sale di ritrovo;
h) scaffalature, scaffali scorrevoli, ecc. della biblioteca, delle sale per seminari, ecc.;
i) apparecchi per la lettura;
k) apparecchi di riproduzione e di copia;
l) mezzi di comunicazione interni all'Istituto;
m) mezzi di trasporto interni (libri, ecc.);
n) attrezzatura per l'interpretazione simultanea nelle sale in cui tale interpretazione e' necessaria.
DESCRIZIONE DEI TERRENI E DEGLI EDIFICI
DELLA BADIA FIESOLANA
COMPLESSO EDILIZIO "BADIA FIESOLANA"
Dati catastali all'attualita', al nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) ed al nuovo catasto terreni (N.C.T.) del comune di Fiesole, relativi ai locali ed aree annesse oggetto del contratto di locazione per l'Istituto universitario europeo.
Il complesso immobiliare per uso della sede dell'Istituto universitario europeo, posto in Fiesole, via Badia dei Roccettini, denominato Badia Fiesolana, censito all'attualita' in catasto come segue:
Al nuovo catasto edilizio urbano (comune di Fiesole):
A. Partita 164 - Capitolo della cattedrale di Fiesole - Foglio 23, particelle: 64, 65, 66/I, 331, 384, 66/2, 66/3, 66/4.
B. Partita 657 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie toscane - Foglio 23, particella 67.
C. Partita 1077 Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole pie fiorentine per il fabbricato, e capitolo della cattedrale di Fiesole per l'area Foglio 23, particelle: 378, 451.
Al nuovo catasto terreni (comune di Fiesole):
D. Pagina 847 - Provincia toscana dell'Ordine dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie - Congregazione religiosa dei Padri Scolopi con sede in Firenze - Foglio 23, particelle: 51/2, 52, 54, 63, 474.
E. Pagina 135 - Capitolo dei canonici della cattedrale di Fiesole - Foglio 23, particelle: 64, 65, 287.
F. Pagina 1 - Aree di enti urbani e promiscui - Foglio 23, particelle: 66, 67, 239, A.
Signor Presidente,
in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, mi pregio di comunicarLe che la Repubblica italiana mettera' a disposizione dell'Istituto:
il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m2 quadri,
gli edifici che saranno adattati nel modo piu' appropriato alle necessita' dell'Istituto; la superficie utile di tali edifici e' stimata in 9.000 m2 quadri.
La superficie utile e' costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.
Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessita' dell'Istituto, che occupera' circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.
Voglia credere, signor Presidente, ai sensi della mia alta considerazione.
Firenze, li' 20 marzo 1975
Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Signor Max KOHNSTAMM
Presidente dell'istituto universitario europeo - Badia Fiesolana - San Domenico di Fiesole - (Firenze)
Signor Direttore generale,
mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, con la quale Ella mi precisa che, in applicazione dell'articolo 25, paragrafo 1 della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, la Repubblica italiana mettera' a disposizione dell'Istituto:
il terreno della Badia Fiesolana, pari a 35.000 m quadri,
gli edifici che saranno adattati nel modo piu' appropriato alle necessita' dell'Istituto; la superficie utile di tali edifici e' stimata in 9.000 m quadri.
La superficie utile e' costituita dalla superficie coperta dagli edifici diminuita di quella occupata dai muri.
Dette superfici sono calcolate in funzione delle necessita' dell'Istituto, che occupera' circa 40 docenti e da 400 a 500 ricercatori.
Voglia credere, signor Direttore generale, ai sensi della mia alta considerazione.
Firenze, li' 20 marzo 1975
Max KOHNSTAMM
Signor Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Direttore generale della cooperazione culturale, scientifica e
tecnica - Ministero degli affari esteri - ROMA
Firenze, li' 25 marzo 1976
Signor Presidente,
ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporLe di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sottoindicate:
nell'articolo 10 le parole "dazio doganale e altre imposte o tasse" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".
nell'articolo 11 par. 1) le parole "dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".
nell'articolo 11 par. 2) le parole "I dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "I dazi e le altre imposte e tasse".
nell'articolo 14 par. 2) la parola "dazi" all'inizio del paragrafo e' sostituita da "dazi e altre imposizioni".
Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorra' farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrera' in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato accordo di sede.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia alta considerazione.
Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Signor Max KOHNSTAMM
Presidente dell'istituto universitario europeo di Firenze - FIRENZE
Firenze, li' 25 marzo 1976
Signor ambasciatore,
ho l'onore di accusare ricevuta della nota della S.V. in data 24 marzo 1976 del seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi all'accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo di Firenze, firmato a Roma il 10 luglio 1975, per proporLe di apportare agli articoli 10, 11 e 14 le modifiche sottoindicate:
nell'articolo 10 le parole "dazio doganale e altre imposte o tasse" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".
nell'articolo 11 par. 1) le parole "dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "dazi ed altre imposte e tasse".
nell'articolo 11 par. 2) le parole "I dazi doganali e tasse di effetto equivalente" sono sostituite da "I dazi e le altre imposte e tasse".
nell'articolo 14 par. 2) la parola "dazi" all'inizio del paragrafo e' sostituita da "dazi e altre imposizioni".
Qualora codesto Istituto concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che la S.V. vorra' farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo a quello del 10 luglio 1975, che entrera' in vigore unitamente a quest'ultimo nei modi e nelle forme per lo stesso previste nell'art. 17 del citato accordo di sede".
In proposito ho l'onore di comunicare l'accordo dell'Istituto universitario europeo di Firenze su quanto precede.
Voglia gradire, signor ambasciatore, i sensi della mia alta considerazione.
Max KOHNSTAMM
Ambasciatore Vittorio CORDERO DI MONTEZEMOLO
Ministero degli affari esteri - ROMA