Monitoring Gesetzessammlung

075U0440

IT - DPR

075U0440

Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975 n. 440)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , concernente disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691 ; Vista la legge 8 marzo 1975, n. 49 ; Ritenuta la necessita' di emanare, ai sensi dell' art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , disposizioni correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , e successive modificazioni; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Nel primo comma dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973; n. 605 , modificato dall' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 691 , sono soppresse le parole: "Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura"; e dopo le parole: "dell'art. 6" sono aggiunte le parole: "escluse le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura".
Il quarto comma dell'art. 16 indicato al comma precedente e' sostituito dal seguente:
"La prima comunicazione di cui all'ultimo comma dell'art. 7 sara' eseguita entro il 30 giugno 1978 relativamente agli atti emessi ed alle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1 gennaio 1977 al 31 dicembre 1977 per gli atti indicati nelle lettere g) ed i) dell'art. 6 ed entro il 30 giugno 1979 relativamente ai titoli di pagamento indicati nella lettera h) dell'art. 6 emessi dal 1 gennaio 1978 al 31 dicembre 1978".
Le disposizioni di cui al primo comma hanno effetto dal 30 giugno 1975.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 agosto 1975 LEONE MORO - VISENTINI - GUI - COLOMBO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 6
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