Monitoring Gesetzessammlung

076U0446

IT - DPR

076U0446

Accordo (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1976 n. 446)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ;. Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per la sanita'; Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'art. 8, all'accordo veterinario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'importazione in Italia dall'Uruguay di animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne, firmato a Montevideo il 29 gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 marzo 1976 LEONE MORO - RUMOR - DE MITA - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 7, foglio n. 16

Art. 1

ACCORDO VETERINARIO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY PER LA IMPORTAZIONE IN ITALIA DALL'URUGUAY DI ANIMALI APPARTENENTI ALLA SPECIE BOVINA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
Allo scopo di facilitare il traffico degli animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne fra l'Italia e l'Uruguay, sul piano dei rapporti commerciali esistenti tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo veterinario e a tal fine hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1°
Il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay si impegna a fornire le garanzie e le condizioni zoosanitarie secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel presente accordo, nell'annesso elenco e nei relativi allegati che ne fanno parte integrante, per gli animali bovini da ingrasso originari dal suo territorio e destinati alla esportazione verso l'Italia.
Da parte sua il Governo della Repubblica italiana si impegna a consentire l'importazione degli animali suddetti che rispondano alle condizioni sopra indicate.

Art. 2

Articolo 2°
1. - Ai fini di rendere efficace l'esecuzione del presente accordo i servizi veterinari ufficiali della Repubblica orientale dell'Uruguay invieranno periodicamente e con tempestiva regolarita' al Ministero della sanita' in Roma, i bollettini statistici quindicinali o mensili concernenti le malattie infettive contagiose degli animali nonche' tutte le informazioni riguardanti:
la situazione sanitaria degli allevamenti;
i piani nazionali di lotta contro l'afta epizootica la tubercolosi bovina, la brucellosi, le malattie protozoarie ed eventualmente altre forme morbose;
la quarantena, l'imbarco e il trasporto dei bovini destinati all'esportazione verso l'Italia.
2. - In particolare sara' segnalata per via telegrafica l'insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite bovine contagiosa, febbre catarrale degli ovini (blue tongue).
3. - Per l'afta epizootica sara' segnalata telegraficamente l'insorgenza di ogni nuovo caso di malattia sostenuta da un tipo ai virus o da variazioni di virus non presenti in precedenza nel Paese.
4. - L'informazione telegrafica di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sara' integrata in ogni caso da una dettagliata relazione sull'origine e l'agente eziologico della malattia, sulla localita' di prima insorgenza, sulla sua evoluzione e sulle misure adottate per l'eradicazione della malattia stessa.
5. - Indipendentemente dalle segnalazioni di cui a precedenti paragrafi 2 e 3, i servizi veterinari ufficiali della Repubblica orientale dell'Uruguay invieranno mensilmente una comunicazione riguardante l'afta epizootica relativa a:
il numero degli animali infetti e il numero dei focolai indicando esattamente la localizzazione geografica in una mappa di coordinate; i tipi e le varianti dei virus responsabili della malattia;
invieranno inoltre quadrimestralmente una comunicazione relativa a:
i risultati del programma di vaccinazione antiaftosa;
i vaccini antiaftosi impiegati specificando i tipi le varianti dei ceppi O, A e C usati nonche' le norme di controllo dei vaccini medesimi.
6. - Nel caso il servizio veterinario centrale italiani ne faccia domanda, il Governo uruguaiano s'impegna fornire i ceppi di virus aftosi isolati in Uruguay e gli antisieri corrispondenti.

Art. 3

Articolo 3°
1. - Il Governo uruguaiano si impegna a sospendere immediatamente l'esportazione di animali della specie bovina dall'intero territorio nazionale, in caso di insorgenza di peste bovina, pleuropolmonite contagiosa bovina e di febbre catarrale degli ovini (blue tongue).
2. - Parimenti il Governo uruguaiano s'impegna a sospendere immediatamente l'esportazione di animali della suddetta specie dall'intero territorio nazionale in caso di insorgenza di afta epizootica sostenuta da tipi o sottotipi di virus che si discostano sul piano sierologico da quelli gia' comparati sul piano immunologico con i ceppi usati in Italia per la preparazione del vaccino antiaftoso.

Art. 4

Articolo 4°
1. - In caso di insorgenza di una delle malattie considerate al precedente articolo 3 o di un nuovo morbo grave e contagioso come pure qualora un altro morbo assuma carattere estensivo e particolarmente virulento, il Governo italiano puo' vietare o limitare - finche' perdura il pericolo di contagio - l'importazione degli animali della specie bovina dal territorio uruguaiano o da determinate aree geografiche.
2. - Le restrizioni di cui al precedente comma possono essere applicate anche nei riguardi degli animali vaccinati con vaccini vivi e vaccini contenenti tipi o varianti di virus esotici.

Art. 5

Articolo 5°
Il Governo italiano puo' disporre, in ogni momento, con il benestare del Governo uruguaiano, l'invio in Uruguay di funzionari o di esperti veterinari allo scopo di constatare lo stato sanitario degli allevamenti, le condizioni igienico-sanitarie delle stazioni quarantenarie e di assistere alle singole spedizioni di animali.

Art. 6

Articolo 6°
Il Governo italiano e il Governo uruguaiano faciliteranno la collaborazione tecnico-scientifica fra gli istituti veterinari dei due Paesi e lo scambio di specialisti per rafforzare la reciproca cooperazione nel settore della zooprofilassi.

Art. 7

Articolo 7°
1. - Le condizioni e le garanzie previste dal presente accordo potranno essere modificate a seguito di intese tecniche tra i servizi veterinari ufficiali dei due Paesi da rendersi esecutive con scambio di note diplomatiche.
2. - Da parte italiana si fa riserva di variare le garanzie sanitarie e le condizioni di cui al presente accordo qualora sopravvengano modifiche della legislazione italiana in materia d'importazione e per impegni internazionali assunti in virtu' di accordi multilaterali e per effetto di norme emesse da organi di comunita' delle quali l'Italia faccia parte.
In questo caso ambo le parti si consulteranno successivamente per ridurre al minimo le eventuali conseguenze pregiudizievoli di tali variazioni, fatte salve comunque le esigenze di tutela della salute pubblica.

Art. 8

Articolo 8°
Il presente accordo verra' approvato da ciascuna delle parti contraenti secondo la propria legislazione interna ed entrera' in vigore mediante scambio di note diplomatiche a verifica di tale approvazione. Esso avra' durata indeterminata e potra' essere denunciato con preavviso di tre mesi.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti plenipotenziari debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Montevideo, addi' 29 del mese di gennaio millenovecentosettantatre, in due originali ciascuno di essi redatto in lingua italiana e in lingua spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
Adolfo CRISTOFORI
Per il Governo della Repubblica orientale dell'Uruguay
Juan Carlos BLANCO

Art. 1

ELENCO DELLE GARANZIE E CONDIZIONI SANITARIE PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DALL'URUGUAY DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE.
Articolo 1°
I. - Fatte salve le norme previste dalla vigente legislazione italiana in materia di limitazioni e divieti alla importazione, gli animali appartenenti alla specie bovina destinati alla produzione della carne (ingrasso) provenienti dalla Repubblica orientale dell'Uruguay devono:
1) essere nati ed allevati in territorio uruguaiano;
2) essere identificati individualmente mediante un contrassegno auricolare numerato;
3) essere riconosciuti clinicamente sani il giorno dell'imbarco.
II. - I bovini, d'eta' compresa fra i 3 ed i 18 mesi, devono inoltre:
1) essere di sesso maschile;
2) essere contrassegnati con apposita tenaglia alla origine, mediante due fori circolari del diametro di un centimetro e distanti tra loro due centimetri all'orecchio sinistro;
3) essere originari di allevamenti compresi in un hinterland cosi' come definito nell'allegato A e nel quale gli animali recettivi vengono vaccinati sistematicamente contro l'afta epizootica secondo il piano nazionale uruguaiano per l'eradicazione della predetta infezione;
4) avere soggiornato negli ultimi 30 giorni prima dell'imbarco in allevamenti distanti almeno 20 km da focolai di malattie contagiose della specie bovina e indenni da almeno 90 giorni da afta epizootica sostenuta da virus non esotici, tubercolosi, brucellosi, paratubercolosi, rabbia, leptospirosi, anaplasmosi, babesiellosi e indenni da almeno 30 giorni dalle altre malattie infettive e infestive trasmissibili alla specie;
5) provenire da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi cosi' come definito all'allegato B oppure avere subito una reazione negativa alla intradermotubercolinizzazione eseguita almeno 6 settimane prima di essere avviati alla stazione di quarantena di cui al successivo punto 6), in conformita' alle disposizioni dell'allegato B;
6) essere stati sottoposti ad un periodo di osservazione di almeno 21 giorni in una stazione di quarantena abilitata.
Durante tale periodo gli animali devono:
a) essere vaccinati, almeno 15 giorni prima dell'imbarco, contro i tipi OD, A 7 e C6, del virus aftoso, con un vaccino inattivato ufficialmente autorizzato e controllato, fornito dall'Italia; il tipo e la serie del vaccino e la ragione sociale dell'istituto produttore devono figurare nel certificato di scorta;
b) aver avuto una reazione negativa, ad una intra, dermotubercolinizzazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato B;
c) aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millilitro, alta siero-agglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C;
d) avere subito un trattamento antiparassitario esterno;
e) non avere presentato alcuna manifestazione riferibile a malattia infettiva ed infestiva;
7) essere trasportati direttamente dagli allevamenti d'origine alla stazione quarantenaria e da questa al porto d'imbarco senza aver avuto contatto con altri animali fessipedi, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
8) essere imbarcati in un porto situato al centro di una zona indenne da epizoozia;
9) essere accompagnati durante il trasporto da un veterinario ufficiale e scortati da un certificato sanitario conforme all'allegato modello 2, rilasciato da un veterinario ufficiale il giorno dell'imbarco e redatto in lingua spagnola con traduzione interlineare in lingua italiana; su ciascun foglio devono essere apposti il numero del certificato, il timbro e la firma del veterinario.
Il certificato e' valido sino al giorno dello scarico nel porto italiano di sbarco;
10) essere trasportati senza scali intermedi con navi-stalla abilitate rispondenti ai requisiti zoofili e tecnico-igienico-sanitari e previamente disinfettate prima dell'imbarco degli animali; il veterinario ufficiale deve constatare, prima della spedizione degli animali, che il mezzo di trasporto e le condizioni di carico corrispondano alle norme igieniche ed assicurino il benessere degli animali.
III. - I bovini, d'eta' compresa fra i 40 e gli 80 giorni, oltre a rispondere alle condizioni di cui al precedente punto I, devono:
1) essere di sesso maschile;
2) essere contrassegnati cosi' come e' previsto al n. 2) del precedente punto II;
3) essere originari di un allevamento di bovini da latte in condizioni epizootologiche ed enzootologiche ottimali, situato in zone ("zonas lecheras") rispondenti alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2) dell'allegato A e accreditato dai servizi veterinari ufficiali della Repubblica orientale dell'Uruguay per l'esportazione verso l'Italia;
4) avere soggiornato fin dalla nascita in detto allevamento che si trova nelle condizioni di cui al n. 4) del precedente punto II;
5) provenire da allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi cosi' come definito nell'allegato B;
6) esser concentrati in un centro di raccolta e svezzamento accreditato dal servizio veterinario ufficiale uruguaiano, situato nelle vicinanze del porto o dell'aeroporto d'imbarco e che si trova nelle condizioni previste per la stazione quarantenaria cosi' come definita al punto 4) dell'allegato A.
Gli animali devono restare isolati nel suddetto centro per almeno 30 giorni e durante tale periodo devono:
aver presentato un tasso brucellare inferiore a 30 unita' internazionali agglutinanti per millimetro, alla sieroagglutinazione praticata conformemente alle disposizioni dell'allegato C;
non aver presentato alcuna manifestazione riferibile a malattia infettiva o infestiva;
7) essere trasportati direttamente dagli allevamenti d'origine al centro di raccolta e da questo all'aeroporto o porto senza avere avuto contatto con altri animali fessipedi, impiegando mezzi di trasporto e di contenzione previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato;
8) essere imbarcati in un aeroporto o porto situato al centro di una zona indenne da epizoozia;
9) essere riconosciuti sani e in buone condizioni fisiche il giorno dell'imbarco;
10) essere accompagnati durante il trasporto da un certificato sanitario conforme all'allegato modello 3 rilasciato e redatto secondo le modalita' stabilite al numero 9) del precedente punto II;
11) essere trasportati senza scali intermedi con navi o aerei, opportunamente attrezzati, conformemente alle condizioni di cui al numero 10) del precedente punto II.

Art. 2

Articolo 2°
L'intero territorio della Repubblica orientale dell'Uruguay dovra' essere indenne da almeno 6 mesi da peste bovina, pleuro polmonite bovina contagiosa, afta da virus esotici e da febbre catarrale ("blue tongue").

Art. 3

Articolo 3°
Devono essere comunque esclusi dall'esportazione verso l'Italia gli animali trattati con estrogeni, naturali o di sintesi, a scopo zootecnico o terapeutico, con sostanze arsenicali, con tirostatici, calmanti, antimoniali e simili, nonche' gli animali eliminati nel quadro di un programma nazionale di eradicazione delle malattie contagiose.

Art. 4

Articolo 4°
Gli animali che, all'atto dell'importazione risultino al controllo veterinario effettuato al porto di sbarco, infetti o sospetti d'infezione o di contaminazione di malattie infettive contagiose e non conformi alle disposizioni previste dal presente accordo possono essere respinti; qualora cio' non sia possibile, possono essere abbattuti in un macello designato dall'autorita' veterinaria italiana a spese del proprietario.

Allegati-Allegato A

ALLEGATO A
DEFINIZIONI
Ai sensi del presente accordo, s'intende per:
1) Allevamento: il complesso agricolo-zootecnico costituito da piu' capi di bestiame che, nel loro insieme possono essere considerati, anche se ripartiti in piu' ricoveri vicini o in pascoli contigui, un gruppo a se' stante, sulla base della proprieta', dell'unita' aziendale e del personale di custodia;
2) Hinterland: un'area territoriale sufficientemente ampia e omogenea sul piano geo-fisico e zoo-agricolo, in condizioni epizootologiche ottimali, comprendenti piu' allevamenti conglobanti l'allevamento da cui originano gli animali destinati alla esportazione verso l'Italia e nel quale tutti gli allevamenti esistenti, cosi' come definiti al punto 1):
a) sono sotto controllo permanente del servizio veterinario ufficiale;
b) sono situati in una zona indenne da epizoozia;
c) risultano, secondo constatazioni ufficiali:
indenni da almeno un anno da afta epizootica, da virus esotici, peste bovina, pleuropolmonite bovina contagiosa, blue tongue;
indenni da almeno 30 giorni da afta epizootica sostenuta da virus non esotici;
3) Zona indenne da epizoozia: una zona avente un raggio di 20 km intorno allo stabilimento di allevamento o stazione quarantenaria o porto d'imbarco, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si sono verificati casi di afta epizootica da almeno 30 giorni prima dell'imbarco dei bovini destinati all'esportazione verso l'Italia;
4) Stazione quarantenaria: una stazione contumaciale riconosciuta idonea dalle competenti autorita' veterinarie uruguaiane e dalle corrispondenti autorita' italiane per l'isolamento del bestiame destinato all'esportazione verso l'Italia.
Detta stazione deve essere:
a) ubicata nelle vicinanze del porto d'imbarco;
b) situata in una zona indenne da epizoozia;
c) convenientemente isolata e recintata;
d) dotata di idonei ed adeguati impianti ed attrezzature per il ricovero degli animali, per i trattamenti immunizzanti, antiparassitari e le prove diagnostiche nonche' per le operazioni di pulizia, disinfezione e disinfestazione degli animali e della stazione stessa;
e) pulita e disinfettata prima della introduzione degli animali da sottoporre a quarantena.
Nel caso in cui si abbiano a verificare casi di afta epizootica o di altre malattie contagiose sia nell'ambito della stazione quarantenaria che nel territorio limitrofo, la medesima non potra' essere utilizzata se non quando tutti gli animali presenti saranno abbattuti o disinfettati e dopo una adeguata ed accurata pulizia e disinfezione;
5) Veterinario ufficiale: il veterinario designato dalle competenti autorita' veterinarie centrali del Paese esportatore.

Allegati-Allegato B

Allegato B
I. - Bovini e allevamenti indenni da tubercolosi.
1) E' considerato indenne da tubercolosi un bovino:
a) appartenente ad allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi ai sensi del n. 2);
b) che non presenta manifestazioni cliniche di tubercolosi;
c) se e' di eta' superiore a 6 settimane, che non presenta una reazione all'intradermotubercolinizzazione praticata, secondo le disposizioni del capitolo II, non oltre 30 giorni prima del carico.
2) E' considerato ufficialmente indenne da tubercolosi un allevamento bovino nel quale:
a) tutti i bovini sono esenti da manifestazioni cliniche di tubercolosi;
b) tutti i bovini di eta' superiore a 6 settimane hanno avuto una reazione negativa ad almeno due intradermotubercolinizzazioni ufficialmente praticate secondo le disposizioni del capitolo II, che hanno luogo la prima 6 mesi dopo la fine delle operazioni di risanamento dell'allevamento, la seconda 6 mesi dopo la prima e le successive ad un anno di intervallo.
Tuttavia, quando in un Paese in cui la totalita' del patrimonio bovino e' sotto controllo ufficiale la percentuale di aziende che comprendono dei bovini ed infettate da tubercolosi e' inferiore all'1% durante due periodi succedentisi ad intervallo di un anno, tale intervallo puo' essere portato a due anni.
Quando la percentuale di tali aziende infettate e' inferiore allo 0,2% durante due periodi di controllo succedentisi a intervallo di due anni, l'intervallo tra le tubercolinizzazioni puo' essere portato a tre anni;
c) non e' stato introdotto alcun bovino senza un attestato di un veterinario ufficiale in cui si certifichi che detto animale proviene da allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi, se e' di eta' superiore a 6 settimane, ha avuto una reazione negativa all'intradermotubercolinizzazione valutata secondo i criteri del capitolo 11, n. 4).
Tuttavia l'intradermotubercolinizzazione non e' richiesta allorquando la percentuale di aziende che comprendono bovini e infettate da tubercolosi e' inferiore al 2% e se risulta da un attestato del veterinario ufficiale che l'animale:
1) e' debitamente identificato;
2) proviene da un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi;
3) in occasione del trasporto non e' entrato in contatto con bovini non provenienti da stalle ufficialmente indenni da tubercolosi.
II. - Tubercolinizzazione.
1) Le tubercolinizzazioni devono essere effettuate mediante la tubercolina PPD (bovina) o una tubercolina preparata sinteticamente e concentrata a caldo.
2) La tubercolinizzazione deve essere effettuata mediante iniezione intradermica unica, o al collo o alla spalla o nella piega caudale.
3) La dose di tubercolina da iniettare deve essere di almeno 5000 U.I. di PPD o di tubercolina sintetica.
4) Il risultato dell'intradermotubercolinizzazione deve essere letto e valutato secondo i criteri stabiliti dal "Centro Panamericano de Zoonosis".

Allegati-Allegato C

ALLEGATO C
SIERO-AGGLUTINAZIONE
1) Il siero agglutinante tipo deve essere conforme al siero campione preparato dal Veterinary Laboratory Weybridge/Surrey, Inghilterra. L'ampolla deve contenere 1000 unita' internazionali (U.I.) agglutinanti provenienti dalla liofilizzazione di 1 ml di siero bovino.
2) Il tasso delle agglutine brucellari di un siero deve essere espresso in unita' internazionali per ml (ad esempio: siero X = 80 U.I. per ml).
3) La lettura della siero-agglutinazione lenta in tubi deve avvenire secondo i criteri stabiliti dal "Centro Panamericano de Zeonosis".
4) Per la preparazione dell'antigene destinato alta sieroaoglutinazione in tubi (metodo lento) devono essere utilizzati i ceppi Weybridge n. 99 o USDA 1119 o qualsiasi altro ceppo di sensibilita' equivalente.
5) I terreni di coltura utilizzati sia per la conservazione del ceppo nel laboratorio che per la produzione dell'antigene devono essere scelti in modo da non favorire la dissociazione batterica (S-R); si dovra' impiegare di preferenza l'agar-patata.
6) L'emulsione batterica deve essere effettuata con soluzione fisiologica (NaCL 8,5%) fenicato allo 0,5%. Non deve essere usato il formolo.
7) Gli antigeni devono essere controllati da istituti ufficiali.
8) Gli antigeni possono essere forniti concentrati purche' il coefficiente di diluizione richiesto sia indicato sulla etichetta del flacone.
9) Per effettuare una siero-agglutinazione occorre preparare almeno tre diluizioni per ogni siero. Le diluizioni del siero sospetto devono essere effettuate in modo che la lettura della reazione al limite d'infezione avvenga nel tubo mediano. In caso di reazione positiva in questo tubo il siero sospetto conterra' quindi almeno la quantita' di 30 U.I. agglutinanti per millilitro.

Allegati-Modello 2

MODELLO 2
REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
CERTIFICATO D'ORIGINE E SANITA' PER L'ESPORTAZIONE VERSO L'ITALIA DI GIOVANI BOVINI MASCHI DA DESTINARSI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE, D'ETA' COMPRESA FRA I 3 E I 18 MESI (1).
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati-Modello 3

MODELLO 3
REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY
CERTIFICATO D'ORIGINE E SANITA' PER SPEDIZIONE VERSO L'ITALIA DI VITELLI MASCHI DA LATTE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DELLA CARNE D'ETA' COMPRESA FRA 40 E 80 GIORNI (1).
Parte di provvedimento in formato grafico
Visto, il Ministro per gli affari esteri
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