Monitoring Gesetzessammlung

078U0240

IT - DPR

078U0240

Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente nazionale della gente dell'aria. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 aprile 1978 n. 240)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 , recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici; Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all' art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70 ; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3; Ritenuto che l'ente pubblico "Ente nazionale della gente dell'aria" e' necessario ai fini indicati nel citato art. 3; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

Articolo unico

L'ente pubblico "Ente nazionale della gente dell'aria" e' dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese, ed e' inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1° aprile 1978 LEONE ANDREOTTI - PANDOLFI - COLOMBO - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 10
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