079U0554
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Dichiarazione di pubblica utilita' per alcuni immobili da costruirsi dall'Aeronautica militare in comune di Borgo Piave. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1979 n. 554)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 , che reca modifiche alla legge anzidetta; Visto l' art. 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247, che estende alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , sulla determinazione delle indennita' di esproprio; Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1 : "Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche"; Accertato che, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 76 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, in data 21 giugno 1978 e' stata emanata dalla competente autorita' militare territoriale l'ordinanza per l'occupazione d'urgenza dei terreni all'uopo necessari; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta:
Art. 1
Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinati alla difesa, da realizzarsi dall'Aeronautica militare nel comune di Borgo Piave (Latina) sono dichiarate di pubblica utilita'.
Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall' art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita'.
Art. 2
All'esproprio degli immobili, nonche' dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sara' provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.
Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno avere inizio e compiersi e' stabilito in anni tre e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale i lavori dovranno avere inizio e compiersi e' stabilito in anni tre e cinque dalla data dell'ordinanza di occupazione d'urgenza dei terreni espropriandi, emanata in data 21 giugno 1978, ai sensi dell' art. 76 della legge n. 2359 dei 25 giugno 1865 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 giugno 1979 PERTINI RUFFINI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 settembre 1979 Registro n. 29 Difesa, foglio n. 282