071U1317
071U1317
Modificazioni allo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971 n. 1317)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1
"Essa e' costituita dalle facolta' di lettere e filosofia; di economia e commercio; di laurea in lingue e letterature straniere; di medicina e chirurgia e di architettura aventi sede nel territorio del comune di Chieti, localita' Madonna delle Piane e delle facolta' di giurisprudenza e di scienze politiche in Teramo".
Art. 29. - Presso la libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti e' istituita la facolta' di lingue e letterature straniere.
L'attuale corso di laurea in lingue e letterature straniere, annesso alla facolta' di economia e commercio della stessa universita', passa a far parte della nuova facolta' di lingue e letterature straniere.
Dopo l'art. 44 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della facolta' di architettura.
Facolta' di architettura
Art. 45. - La durata del corso degli studi in architettura e' di 5 anni.
Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 46. - Sono insegnamenti fondamentali:
1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale piu' un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).
Sono insegnamenti complementari (da attivare):
1) Arte dei giardini;
2) Materie giuridiche;
3) Indirizzi architettura moderna;
4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;
5) Ponti e grandi strutture;
6) Illuminazione ed acustica;
7) Complementi di matematica;
8) Pianificazione territoriale urbanistica;
9) Progettazione artistica per l'industria;
10) Storia dell'urbanistica;
11) Morfologia strutturale;
12) Unificazione e prefabbricazione;
13) Economia dello spazio;
14) Analisi dei sistemi urbani.
Art. 47. - Sono stabilite le seguenti precedenze di esami:
Non si puo essere ammessi a Se non e stato superato sostenere l'esame di: l'esame di:
Tecnologia dell'architettu- Tecnologia dell'architet- ra II; tura I;
Statica e fisica tecnica e Analisi matematica e geo- impianti; metria analitica I;
Scienze delle costruzioni; Statica;
Storia dell'architettura II; Storia dell'architettura I;
Composizione architettonica; Nella serie degli esami stabiliti dalla facol- ta per questa materia non puo essere soste- nuto un esame senza che sia stato superato il precedente;
Composizione architettonica Scienza delle costruzio- V; ni;
Art. 48. - Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni, e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti tra i quattordici proposti dalla facolta'.
Pertanto la tabella A dei professori di ruolo e' modificata nel modo seguente:
Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . n. 4 Facolta' di lingue e letterature straniere . . . . . . . . . n. 3
Nella stessa tabella e' soppressa la dicitura (limitata ai primi due anni di corso) della facolta' di architettura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1971 SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 febbraio 1972 Atti del Governo, registro n. 247, foglio n. 5. - VALENTINI