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071U0609

IT - DPR

071U0609

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 08 giugno 1971 n. 609)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1: all'elenco dei seminari delle facolta' di lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Seminario di letteratura italiana; Seminario di letteratura latina; Seminario di storia; Seminario di storia dell'arte; Seminario di letteratura araba; Seminario di letteratura cinese; Seminario di letteratura giapponese; Seminario di letteratura ebraica; Seminario di letteratura hindi; Seminario di letteratura iranica. Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Storia delle dottrine politiche; Storia delle tradizioni popolari; Storia dell'arte contemporanea. Art. 20: all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature orientali il n. 1) e' modificato nel modo seguente: 1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere fra l'araba, l'ebraica, la cinese, la giapponese o la hindi). Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto quello di "Caucasologia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 121. - PASQUALUCCI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029 e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 1: all'elenco dei seminari delle facolta' di lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Seminario di letteratura italiana;
Seminario di letteratura latina;
Seminario di storia;
Seminario di storia dell'arte;
Seminario di letteratura araba;
Seminario di letteratura cinese;
Seminario di letteratura giapponese;
Seminario di letteratura ebraica;
Seminario di letteratura hindi;
Seminario di letteratura iranica.
Art. 15: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:
Storia delle dottrine politiche;
Storia delle tradizioni popolari;
Storia dell'arte contemporanea.
Art. 20: all'elenco degli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in lingue e letterature orientali il n. 1) e' modificato nel modo seguente:
1) una prima lingua e letteratura orientale (da scegliere fra l'araba, l'ebraica, la cinese, la giapponese o la hindi).
Nello stesso articolo all'elenco degli insegnamenti complementari e' aggiunto quello di "Caucasologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 8 giugno 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 121. - PASQUALUCCI
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