071U0595
071U0595
Statuto dell'U.N.I.R.E. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 giugno 1971 n. 595)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624 , con il quale venne istituita in Roma, ed eretta in ente morale, l'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.) posta sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
Visto lo statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1956, numero 805 ;
Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315 , concernente provvedimenti per l'ippicoltura;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1969, e successive modificazioni, con il quale venne sciolto il consiglio direttivo dell'U.N.I.R.E. e nominato un commissario governativo con l'incarico, tra l'altro, di predisporre un nuovo schema di statuto dell'ente;
Vista la delibera n. 158 del 24 marzo 1971 del predetto commissario concernente la proposta di un nuovo statuto;
Ritenuta la necessita' di dare all'U.N.I.R.E. nuove norme statutarie piu' idonee ad assicurare all'ente un funzionale ricambio dei propri organi ed una maggiore rispondenza delle strutture alle esigenze del settore ippico ed al perseguimento delle finalita' pubbliche ad esso demandate;
Visto l' art. 87 della Costituzione ;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
E' approvato il nuovo statuto dell'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, nel testo allegato al presente decreto, composto di ventidue articoli e vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - NATALI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 agosto 1971 Atti del Governo, registro n. 243, foglio n. 116. - CARUSO
Art. 1
Statuto dell'U.N.I.R.E.
Art. 1.
(Natura giuridica dell'ente)
L'unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), con sede in Roma, ha personalita' giuridica pubblica.
Essa e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che assicura, con ogni necessario intervento, la piena rispondenza dell'attivita' dell'ente ai fini istituzionali.
Art. 2
Art. 2.
(Compiti dell'ente)
L'U.N.I.R.E. ha i seguenti compiti:
a) svolgere, direttamente ed avvalendosi degli enti tecnici
(Jockey club italiano, Ente nazionale corse al trotto, Societa' degli steeple chases d'Italia, Ente nazionale cavallo italiano), ogni opportuna iniziativa ed attivita' promozionale nel settore della ippicoltura, particolarmente a mezzo dell'allevamento e della selezione dei cavalli e dell'organizzazione delle corse;
b) vigilare sugli enti tecnici, assicurando altresi' il
coordinamento della loro attivita', specialmente in materia di calendario delle manifestazioni ippiche, anche in armonia con le direttive e le disposizioni che saranno emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) vigilare, per conto del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, sulle corse dei cavalli e sulle prove funzionali, avvalendosi degli enti tecnici, per quanto attiene alla parte tecnica e disciplinare;
d) esercitare totalizzatori, scommesse a libro e tutte le altre forme di concorsi e scommesse sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi, direttamente ovvero delegando l'esercizio stesso a persone fisiche o giuridiche, operanti nel suo interesse iscritte in elenchi da formarsi e tenersi dall'U.N.I.R.E. secondo le prescrizioni stabilite con apposito regolamento;
e) emanare regolamenti, istruzioni e direttive per la disciplina dei totalizzatori, delle scommesse a libro e di ogni altra forma di scommessa sulle corse dei cavalli negli ippodromi e fuori di essi;
f) redigere il calendario delle manifestazioni ippiche, sentiti gli enti tecnici;
g) determinare gli stanziamenti relativi a premi ed a provvidenze
per l'ippicoltura, ed approvare i programmi delle manifestazioni ippiche in genere, tenendo conto dei risultati annualmente conseguiti dai singoli ippodromi, delle finalita' dei piccoli ippodromi, nonche' del parere degli enti tecnici;
h) impartire direttive agli enti tecnici dipendenti, ed
approvarne i bilanci preventivi ed i conti consuntivi, che dovranno esserle inviati rispettivamente entro i mesi di novembre e marzo di ogni anno, unitamente ad una relazione annuale sulla attivita' svolta;
i) riferire annualmente, non oltre il 30 aprile, al Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, circa il funzionamento e l'attivita' degli enti predetti;
l) attuare, direttamente o a mezzo degli enti tecnici, ogni
opportuna iniziativa interessante l'ippicoltura nazionale;
m) erogare i fondi ed adottare provvedimenti a favore
dell'ippica, secondo piani e programmi da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
n) vigilare affinche' in tutte le attivita' ippiche vengano
perseguite le finalita' pubbliche la cui tutela e' stata conferita all'ente dalla legge, intervenendo per assicurare, nel quadro delle leggi vigenti, la conformita' ai fini generali di ogni attivita', nello specifico settore;
o) intervenire, nei limiti e con le modalita' stabilite dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in iniziative previdenziali ed assistenziali a favore dei prestatori d'opera dell'ippica;
p) erogare quote a retribuzione del servizio delle scommesse al totalizzatore nonche' contributi alle spese di gestione degli ippodromi; qualora l'U.N.I.R.E. attui la diretta gestione delle scommesse, ai gestori degli ippodromi saranno erogati soltanto contributi alle spese di gestione degli ippodromi stessi.
Art. 3
Art. 3.
(Organi dell'ente)
Sono organi dell'U.N.I.R.E.:
a) il presidente che e' coadiuvato da due vice-presidenti;
b) il consiglio generale;
c) il comitato amministrativo;
d) il collegio sindacale;
e) la consulta nazionale dell'ippica.
Art. 4
Art. 4.
(Presidente)
Il presidente dell'U.N.I.R.E. e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura, e le foreste tra persone particolarmente competenti e qualificate.
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente; convoca e
presiede il consiglio generale ed il comitato amministrativo, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi medesimi.
Convoca e presiede, altresi', la consulta nazionale dell'ippica.
Dura in carica 4 anni e puo' essere confermato una sola volta.
Art. 5
Art. 5.
(Vice-presidenti)
I vice-presidenti sono nominati, uno nel ramo galoppo e l'altro nel
ramo trotto, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, nei modi stabiliti dal successivo art. 6.
I vice-presidenti affiancano e coadiuvano il presidente,
nell'ambito degli specifici compiti ad essi, singolarmente o congiuntamente delegati ogni anno dal presidente, sentito il consiglio generale, con apposita deliberazione.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni
sono espletate congiuntamente dai vice-presidenti, il piu' anziano dei quali presiedera' gli organi collegiali deliberanti e la consulta.
Essi durano in carica 4 anni e possono essere confermati una sola volta.
Art. 6
Art. 6.
(Consiglio generale)
Il consiglio generale e' il massimo organo deliberante
dell'U.N.I.R.E.
Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, nei modi stabiliti nel successivo art. 12, ed e' cosi' composto:
a) dal presidente;
b) da tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e
foreste;
c) da due rappresentanti del Ministero delle finanze;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
f) da due rappresentanti degli istituti di incremento ippico;
g) da sei esperti nel settore dell'allevamento equino (il
possesso del requisito di esperto e' da accertare sentite le associazioni dei proprietari e degli allevatori);
h) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al galoppo;
i) da due rappresentanti degli allevatori di cavalli da corsa al trotto;
l) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al galoppo;
m) da due rappresentanti dei proprietari di cavalli da corsa al trotto;
n) da un rappresentante delle societa' di corse;
o) da un rappresentante degli assuntori delle scommesse;
p) da due rappresentanti dei lavoratori dell'ippica, di cui un
professionista;
q) da tre rappresentanti degli enti tecnici.
Il Ministro nomina, tra gli otto rappresentanti dei proprietari e degli allevatori, i due vice-presidenti.
I componenti del consiglio generale durano in carica 4 anni e
possono essere confermati una sola volta.
In caso di vacanza, la nomina dei singoli componenti chiamati in
sostituzione avra' effetto fino al compimento del quadriennio.
Ciascun componente ha l'obbligo di non partecipare, allontanandosi,
alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullita' della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.
Art. 7
Art. 7.
(Attribuzioni del consiglio generale)
Al consiglio generale sono riservate le seguenti attribuzioni:
a) emanare direttive d'ordine generale, per il conseguimento dei fini istituzionali dell'U.N.I.R.E. e degli enti da essa dipendenti;
b) deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo,
nonche', ogni sei mesi, le eventuali variazioni da apportare, sulla base dei risultati conseguiti nel semestre precedente, alle voci ed agli stanziamenti di entrata e di uscita del bilancio preventivo;
c) deliberare sugli schemi generali di disciplinari con le
societa' di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse;
d) deliberare sugli organici e sul regolamento del personale
dell'ente nonche' sulle modifiche da proporre al Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di statuti e regolamenti che disciplinano l'attivita' dell'U.N.I.R.E. e degli enti dipendenti;
e) deliberare su ogni argomento che il presidente o il comitato amministrativo o il collegio dei sindaci ritenga opportuno sottoporre al suo esame;
f) designare parte dei componenti del comitato amministrativo,
come previsto dall'art. 9, e della consulta nazionale dell'ippica, come previsto dall'art. 14.
Art. 8
Art. 8.
(Riunioni del consiglio generale)
Il consiglio generale si riunisce di regola quattro volte l'anno ed
inoltre ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal presidente o da almeno dieci dei suoi componenti, ovvero dal comitato amministrativo o dal collegio dei sindaci.
La convocazione e' effettuata, a cura del presidente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente l'ordine del giorno corredato dalla necessaria documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera deve essere inviata al domicilio di ciascun componente.
Le riunioni sono regolari con l'intervento della meta' piu' uno dei
membri, e le deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parita', nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente; in quelle segrete, la proposta si intende respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o quando per altri validi motivi il consiglio generale ritiene opportuno far ricorso a tale votazione.
Art. 9
Art. 9.
(Comitato amministrativo)
Il comitato amministrativo e' nominato con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, ed e' cosi' composto:
a) dal presidente e dai due vice-presidenti;
b) da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministero delle finanze ed un rappresentante del Ministero del tesoro;
c) da due rappresentanti del settore trotto (uno per i proprietari ed uno per gli allevatori) e due rappresentanti del settore galoppo (uno per i proprietari e uno per gli allevatori) designati dal consiglio generale tra i suoi componenti con votazione segreta.
I componenti del comitato amministrativo durano in carica 4 anni e possono essere confermati in tutto o in parte una sola volta. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente di regola una volta al mese, o su richiesta di almeno cinque componenti, o del collegio dei sindaci.
L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno viene
inviato con lettera raccomandata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
Il comitato amministrativo delibera con l'intervento di almeno 6
membri e con la maggioranza dei voti dei presenti, prevalendo in caso di parita' il voto del presidente nelle votazioni palesi, mentre in quelle segrete la proposta si intende, respinta. Si procede a votazione segreta per questioni concernenti persone o
quando per altri validi motivi il comitato amministrativo ritiene opportuno far ricorso a tale votazione.
In caso di vacanze, la nomina dei singoli componenti chiamati in
sostituzione avra' effetto fino al compimento del quadriennio.
Ciascun componente ha il dovere di non partecipare, allontanandosi,
alle deliberazioni e relativa discussione, qualora abbia in esse comunque un interesse privato incompatibile con quello dell'ente, a pena di nullita' della deliberazione e salvo ogni ulteriore provvedimento.
Art. 10
Art. 10.
(Attribuzioni del comitato amministrativo)
Al comitato amministrativo sono riservate tutte le attribuzioni che
attengono all'amministrazione.
In particolare, esso delibera:
a) sentiti gli enti tecnici, in materia di calendario delle
manifestazioni ippiche, nonche' di stanziamenti a premi e di provvidenze all'allevamento, nei limiti del bilancio di previsione;
b) in materia di disciplinari con le societa' di corse e con i
delegati all'esercizio delle scommesse, in armonia con gli schemi generali predisposti dal consiglio generale;
c) su accordi, convenzioni e transazioni in generale;
d) sugli affari concernenti il personale, dipendente dallo
istituto ed in ispecie in materia di retribuzione e promozione del personale medesimo, secondo le disposizioni del regolamento organico.
Predispone, inoltre, il bilancio preventivo e quello consuntivo,
nonche' le relazioni da sottoporre all'approvazione del consiglio generale; propone al consiglio generale eventuali modifiche statutarie o regolamentari.
In caso di necessita' o di urgenza, il comitato amministrativo
adotta ogni altro provvedimento che possa ritenersi utile per l'ente, salva la ratifica del consiglio generale nella riunione successiva.
Art. 11
Art. 11.
(Deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo)
Le deliberazioni del consiglio generale e del comitato amministrativo sono sempre comunicate, a cura e sotto la responsabilita' del segretario generale, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro dieci giorni dalla loro adozione.
Le deliberazioni concernenti beni immobili e diritti immobiliari
dell'ente, o il personale o disciplinari con le societa' di corse e con i delegati all'esercizio delle scommesse, o stanziamenti a premi e provvidenze all'allevamento, ovvero che impegnino il bilancio oltre l'esercizio in corso, sono soggette alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. La approvazione si ha per concessa, qualora il Ministero non comunichi all'U.N.I.R.E., entro 30 giorni dalla data di ricezione, un formale provvedimento, anche se interlocutorio.
Non e' consentita l'esecuzione di impegni annuali con rinnovazione tacita, senza approvazione ministeriale.
Art. 12
Art. 12.
(Modalita' per la nomina dei componenti del consiglio generale e del comitato amministrativo)
I componenti del consiglio generale che rappresentano le categorie dei proprietari e degli allevatori sono scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste nell'ambito di una lista di nomi composta dai presidenti dei quattro enti tecnici e da non meno di venti persone particolarmente qualificate nel settore, designate complessivamente dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli allevatori di cavalli da corsa al trotto ed al galoppo, rispettivamente almeno cinque per ogni categoria.
Qualora la scelta cada sui presidenti degli enti tecnici, agli
stessi e' concessa la facolta' di optare per l'una o l'altra carica.
I rappresentanti degli istituti di incremento ippico sono scelti
dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Ministro medesimo sceglie altresi' i rappresentanti delle
societa' di corse, degli assuntori delle scommesse e dei lavoratori dell'ippica in una rosa di quattro nomi che ciascuna delle rispettive associazioni di categoria gli presenta.
I rappresentanti degli enti tecnici sono scelti dal Ministro per
l'agricoltura e le foreste in una terna di nomi presentata da ciascun ente tecnico.
Il rappresentante del Tesoro nel consiglio generale partecipa anche
al comitato amministrativo. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste sceglie, nell'ambito dei rappresentanti della agricoltura e delle finanze nel consiglio generale, i rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e, su proposta del Ministro per le finanze, quello del Ministero delle finanze che partecipano al comitato amministrativo.
Art. 13
Art. 13.
(Collegio sindacale)
Il collegio sindacale controlla la gestione dell'ente.
Esso e' nominato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le
foreste, ed e' composto da 5 membri, di cui uno designato dal Ministero del tesoro ed uno dal Ministero delle finanze, e gli altri tre, tra cui il presidente, scelti in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro medesimo.
Il collegio sindacale esamina il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo e compie tutte le verifiche che ritiene necessarie per assicurarsi il regolare andamento della gestione. Deve assistere alle riunioni del consiglio generale e puo'
assistere, ove lo ritenga opportuno, a quelle del comitato amministrativo.
L'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno del
consiglio generale e del comitato amministrativo e' inviato anche ai componenti del collegio sindacale.
Il collegio sindacale dura in carica quattro anni e puo' essere
confermato.
Art. 14
Art. 14.
(Consulta nazionale dell'ippica)
La consulta nazionale dell'ippica e' organo consultivo e di studio.
Esprime, a maggioranza assoluta dei presenti, pareri sui maggiori problemi organizzativi, tecnici e giuridici concernenti il settore ippico, sia nel campo dell'allevamento che in quello agonistico e delle strutture, che ad essa vengono sottoposti dal presidente dell'U.N.I.R.E. di propria iniziativa o su richiesta motivata degli enti tecnici o del consiglio generale o di uno o piu' membri della consulta medesima.
Della consulta fanno parte:
a) il presidente, i vice-presidenti dell'U.N.I.R.E., i presidenti
degli enti tecnici ed il vice-presidente dell'Ente nazionale corse al trotto;
b) due membri del consiglio generale, dallo stesso designati;
c) due membri designati dalle associazioni di categoria dei
proprietari, uno per il ramo trotto e l'altro per il ramo galoppo;
d) due membri designati dalle associazioni di categoria degli
allevatori, uno per il ramo trotto e l'altro per il ramo galoppo;
e) due membri designati dalle associazioni di categoria delle
societa' di corse, uno per le maggiori e l'altro per le minori;
f) quattro membri designati dai delegati all'esercizio delle
scommesse;
g) due membri designati dall'associazione di categoria degli
allenatori fantini galoppo;
h) due membri designati dall'associazione di categoria degli
allenatori guidatori trotto;
i) due membri in rappresentanza dei lavoratori dell'ippica
designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra gli appartenenti alla categoria;
l) un membro designato dalla Federazione italiana sport equestri (F.I.S.E.);
m) un membro designato dall'Associazione italiana allevatori
(A.I.A.);
n) due giornalisti designati dalle relative associazioni" di
categoria;
o) tre medici veterinari designati rispettivamente dal Ministero della sanita', dall'associazione allevatori trotto e dalla associazione allevatori galoppo;
p) un membro scelto dal Ministero dell'agricoltura e foreste
nell'ambito degli istituti di incremento ippico;
q) quattro altri membri scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste tra persone particolarmente competenti dei problemi dell'ippica o tra persone di particolare qualificazione che partecipino o abbiano partecipato ad attivita' rilevanti nel settore dell'ippica.
La consulta, che si riunisce almeno una volta all'anno, e'
presieduta dallo stesso presidente dell'U.N.I.R.E. o, in mancanza, dal componente piu' anziano.
I componenti della consulta durano in carica quattro anni e possono
essere confermati.
Art. 15
Art. 15.
(Segretario generale)
Il segretario generale e' il capo del personale; sovraintende ai
servizi ed uffici dell'ente, dell'organizzazione e del funzionamento dei quali risponde al presidente.
E' responsabile della conservazione del patrimonio dello ente,
nonche' della comunicazione delle deliberazioni ai sensi del precedente art. 11.
Partecipa alle riunioni della consulta, del consiglio generale e
del comitato amministrativo con funzioni di segretario, con voto non deliberativo.
E' nominato con deliberazione del consiglio generale, da approvarsi
dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 16
Art. 16.
(Esercizio finanziario e patrimonio dell'ente)
L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre, di ogni anno.
Il bilancio preventivo deliberato dal consiglio generale, su
proposta del comitato amministrativo, e' trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme con le relazioni del comitato amministrativo e del collegio dei sindaci, un mese prima dell'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.
Le deliberazioni concernenti eventuali variazioni al bilancio di
previsione, da assumere in ogni caso prima della fine dello esercizio, vanno rimesse, entro 10 giorni dalla loro adozione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione.
Entro il 28 febbraio il conto consuntivo dell'esercizio precedente e' sottoposto, su proposta del comitato amministrativo, al collegio dei sindaci, che entro il 15 marzo presenta la relazione.
Il conto consuntivo e la relazione del collegio dei sindaci sono
sottoposti, entro il mese di marzo, al consiglio generale che adotta la propria deliberazione.
Il conto consuntivo, corredato dalle relazioni del comitato
amministrativo e del collegio dei sindaci e dalla deliberazione del consiglio generale, e' trasmesso, a cura del presidente, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione entro il mese di aprile.
Il patrimonio e' costituito dai beni posseduti dall'ente e da
quelli ad esso devoluti o comunque da esso acquisiti per donazione o altro titolo legittimo.
Art. 17
Art. 17.
(Entrate dell'ente)
Le entrate dell'ente sono costituite:
a) dalle rendite del patrimonio;
b) dai proventi del totalizzatore e delle scommesse a libro o da quelli derivanti da qualsiasi giuoco o pronostico inerente alle corse dei cavalli;
c) da ogni altra entrata o contributo ordinario o straordinario.
Art. 18
Art. 18.
(Compenso ai componenti degli organi)
Al presidente ed ai vice-presidenti puo': essere concessa una
indennita' mensile, il cui importo e' determinato, ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Con uguale decreto e' fissata la retribuzione annua per i
componenti del collegio dei sindaci.
A favore dei partecipanti al consiglio generale, al comitato
amministrativo ed alla consulta nazionale dell'ippica, e' prevista l'erogazione di un gettone di presenza, il cui importo e' fissato ogni quattro anni, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati di
concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 19
Art. 19.
(Regolamento del personale)
Con regolamento da approvarsi con decreto del Ministro per
l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, vengono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza del personale, oltre le norme per la progressione nella carriera.
Il regolamento medesimo stabilisce anche la disciplina giuridica ed
economica del segretario generale.
Con le stesse modalita' sono approvate le eventuali modifiche al
regolamento.
Art. 20
Art. 20.
(Norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei delegati all'esercizio delle scommesse)
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per le finanze, sono emanate le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco delle persone fisiche e giuridiche cui puo' essere delegato dalla U.N.I.R.E. l'esercizio delle scommesse.
Art. 21
Art. 21.
(Compiti degli enti tecnici)
Gli enti tecnici (Jockey club italiano, Ente nazionale corse al
trotto, Societa' degli steeple chases d'Italia, Ente nazionale cavallo italiano) hanno i seguenti compiti:
a) formulare, in armonia con le direttive dell'U.N.I.R.E., piani tecnici per lo sviluppo dell'allevamento delle razze equine e la selezione delle stesse;
b) provvedere a tutte le incombenze di carattere tecnico e
disciplinare connesse alle corse dei cavalli;
c) esprimere pareri all'U.N.I.R.E. sulla idoneita' degli enti e societa' di corse a svolgere le funzioni loro demandate;
d) vigilare, d'intesa con l'U.N.I.R.E., sulla efficienza e sulla organizzazione tecnica degli ippodromi riconosciuti, delle piste da corsa e da allenamento e delle scuderie;
e) esaminare ed esprimere pareri sui programmi tecnici formulati dalle societa' che gestiscono gli ippodromi e sottoporli all'U.N.I.R.E. ai fini dell'approvazione e del coordinamento;
f) riferire trimestralmente all'U.N.I.R.E. sul rispetto, da parte
dei gestori degli ippodromi dei regolamenti e delle direttive generali e particolari;
g) provvedere alla qualificazione, nomina e revoca dei commissari
locali ed altri funzionari ed alla sorveglianza sull'azione dai medesimi svolta;
h) esercitare le azioni necessarie per la repressione delle
infrazioni ai regolamenti, svolgere le funzioni disciplinari previste dagli stessi, collaborare con le competenti autorita' per la repressione dei reati di cui all' art. 4 della legge 24 marzo 1942, n.
315 ;
i) curare la tenuta dei certificati di origine dei cavalli e del registro di passaggio di proprieta' dei medesimi; concedere i colori ai proprietari; rilasciare le patenti per l'allenamento e guida; esprimere pareri circa la importazione e la esportazione dei cavalli;
l) provvedere alla qualificazione degli allenatori
professionisti, dei guidatori, delle amazzoni, dei fantini, degli allievi, dei caporali di scuderia ed artieri ippici, e rilasciare le relative patenti;
m) redigere e pubblicare il libro genealogico dei cavalli,
assumendone la gestione amministrativa; compilare e diffondere i bollettini ufficiali, i risultati delle corse, gli annuari ufficiali, i regolamenti e tutte le altre pubblicazioni che si rendessero necessarie;
n) redigere la relazione annuale sui problemi dell'allevamento e trasmettere all'U.N.I.R.E. per la approvazione i bilanci preventivi ed i conti consuntivi nonche' le eventuali variazioni di bilancio nel corso dell'anno;
o) formulare i regolamenti tecnici e disciplinari relativi allo svolgimento delle corse, sottoponendoli all'approvazione dell'U.N.I.R.E. e vigilando sulla loro esatta e puntuale applicazione;
p) predisporre, d'intesa con le associazioni allevatorie, i
programmi relativi allo sviluppo ed all'incremento degli allevamenti, formulando le proposte da sottoporre all'U.N.I.R.E. per quanto di sua competenza;
q) collaborare alla formulazione dei programmi delle corse
esprimendo il proprio parere sulle proposte degli enti e delle societa' che gestiscono gli ippodromi;
r) curare le pratiche assicurative in attuazione di leggi o di
particolari iniziative promosse dagli enti tecnici stessi o dalle superiori autorita';
s) provvedere all'assegnazione di premi d'onore ed alla cura dei rapporti con altri enti italiani o stranieri;
t) assistere le scuderie italiane e straniere, anche allo scopo (ti regolarne i conti reciproci, in dipendenza di partecipazione alle corse;
u) curare ogni altra incombenza derivante da leggi o regolamenti o da disposizioni delle autorita' superiori e della U.N.I.R.E.
Art. 22
Art. 22.
(Calendario ippico)
Entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno, gli enti tecnici
devono far pervenire all'U.N.I.R.E. le proposte relative al calendario dell'attivita' ippica dell'anno successivo.
Le proposte devono essere completate con l'indicazione dei premi di
maggiore rilievo, per le diverse branche nelle quali si articola l'attivita' agonistica (corse al galoppo in piano, corse al galoppo ad ostacoli, corse al trotto, manifestazioni per il cavallo di mezzo sangue).
L'U.N.I.R.E. provvede, d'intesa con gli enti tecnici, al
coordinamento ed all'approvazione dei rispettivi calendari, che devono essere resi pubblici non oltre il 30 ottobre successivo, e determina i relativi stanziamenti, tenendo presenti le necessita' dei diversi settori e la loro produttivita'.
La ripartizione dello stanziamento a premi di ogni singola branca e' effettuata tenendo conto dei risultati tecnici ed economici conseguiti dai singoli ippodromi.
Nei limiti consentiti dalle possibilita' di bilancio, possono
essere attribuiti premi per le corse organizzate negli ippodromi minori cui si riconoscano le finalita' di propaganda in campo regionale.
Il Ministro: NATALI