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071U1436

IT - DPR

071U1436

Applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento relativo alle merci esportate verso la Grecia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1971 n. 1436)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'accordo di associazione fra la Comunita' economica europea e la Grecia, ratificato e reso esecutivo con la legge 28 luglio 1962, n. 1002 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854 , concernente l'esecuzione della convenzione relativa ai metodi di cooperazione amministrativa fra la Grecia e la C.E.E.; Visto l'allegato I del citato accordo di associazione e successive modifiche apportate in virtu' dell'art. 15 dell'accordo stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687 , concernente la applicazione del diritto per traffico di perfezionamento sulle merci esportate verso la Grecia; Viste le decisioni del Consiglio di associazione numero 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970, relative all'applicazione delle disposizioni dell'art. 8 dell'accordo di associazione alle merci ottenute negli Stati membri della Comunita'; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 , e successive modificazioni; Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e successive aggiunte e varianti; Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639 ; Visto l'art. 3 della citata legge 28 giugno 1962, n. 1002 , che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino alla scadenza del periodo transitorio stabilito dall'articolo 6 dell'accordo di associazione, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'accordo di associazione; Visto l' art. 87 della Costituzione ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

L'ammontare del diritto per traffico di perfezionamento per le merci esportate verso la Grecia, previsto dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 687 , e' commisurato, a decorrere dalle date rispettivamente indicate, alle seguenti aliquote del dazio iscritto nella tariffa doganale comune, ovvero del dazio iscritto nella tariffa nazionale armonizzata per i prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in conformita' con le decisioni del Consiglio di associazione n. 2/67 del 25 luglio 1967, n. 3/68 del 29 ottobre 1968 e n. 1/70 del 29 giugno 1970:
40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.

Art. 2

Per le merci esportate verso la Grecia con il rilascio del certificato di circolazione di cui all'art. 2 della convenzione di cooperazione amministrativa 26 settembre 1962, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1962, n. 1854 , le aliquote di restituzione, stabilite dalla legge 5 luglio 1964, n. 639 , sono ridotte nelle seguenti misure:
del 40%, a decorrere dal 15 settembre 1967;
del 50%, a decorrere dal 1 gennaio 1969;
del 60%, a decorrere dal 1 luglio 1970.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto secondo le decorrenze stabilite ai precedenti articoli.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - PRETI - MORO - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - GAVA - NATALI - ZAGARI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 maggio 1972 Atti del Governo, registro n. 249, foglio n. 31. - VALENTINI
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