Monitoring Gesetzessammlung

074U0110

IT - DPR

074U0110

Modificazioni alle voci tariffarie per l'interno relative alle stampe periodiche in abbonamento postale ed alle stampe non periodiche. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 03 aprile 1974 n. 110)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 7, e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351 ;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663 ;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;
Decreta:
Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880 , modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414 , 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663 , le voci n. 11 e n. 13 sono sostituite dalle seguenti:
Voce n. 11. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari.
Non devono avere carattere postulatorio ne' contenere pubblicita' a favore proprio, eccetto quella relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza:
gruppo 1°: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e i settimi numeri:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 0,30
per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 0,20
gruppo 1°-bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana, il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 0,50
per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 0,30
gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni 15 giorni:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 1,25
per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 0,75
gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 3,00
per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 1,50
gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre; stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purche' si pubblichino almeno una volta per semestre:
per ogni esemplare non eccedente i
50 gr................................. L. 8,00
per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 5,00
Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1°-bis contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte alla seguente tariffa:
per ogni 50 gr. o frazione........ L. 5
La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni.
Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso.
Voce n. 13. - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce n. 11 e cedole di commissioni librarie:
per ogni 50 gr. o frazione........ L. 25
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 3 aprile 1974 LEONE RUMOR - TOGNI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1974 Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 90. - SCIARRETTA
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