072U0925
072U0925
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972 n. 925)
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia geriatrica;
Chirurgia pediatrica;
Medicina sociale;
Chirurgia toracica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' ratto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 31. - VALENTINI