Monitoring Gesetzessammlung

070U0983

IT - DPR

070U0983

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 ottobre 1970 n. 983)

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
Gestione aziendale;
Organizzazione e assistenza economico agraria (semestrale);
Pianificazione territoriale in agricoltura (semestrale);
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura (semestrale);
Tecnica della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale);
Produzione delle sementi per colture ortive e floreali;
Impianti e macchine per industrie agrarie;
Meccanizzazione delle aziende zootecniche (semestrale).
Nello stesso elenco all'insegnamento complementare di "Avicoltura e coniglicoltura" e' tolta la limitazione "semestrale" ed avra' quindi durata annuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 dicembre 1970 Atti del Governo, registro n. 238, foglio n. 213. - CARUSO
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