070U0752
070U0752
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 06 agosto 1970 n. 752)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in malattie nervose e mentali e' soppressa e sostituita con l'istituzione della scuola in "Psichiatria". L'art. 143, relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in psichiatria, e' abrogato e sostituito dal seguente. Scuola di specializzazione in psichiatria Art. 143. - La scuola ha la durata di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di ventiquattro. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia (1°); Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica; Neuro-radiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa; Elettroencefalografia. 3° Anno: Patologia speciale psichiatrica; Psicopatologia (2°); Clinica psichiatrica (1°); Psicologia clinica e psicodiagnostica; Psicofarmacologia; Psichiatria in rapporto con la patologia internistica; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica psichiatrica (2°); Terapia psichiatrica generale; Psicoterapia; Neuropsichiatria infantile; Psichiatria forense e legislazione psichiatrica; Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 159. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia e' modificato nel senso che la scuola in malattie nervose e mentali e' soppressa e sostituita con l'istituzione della scuola in "Psichiatria".
L'art. 143, relativo alla scuola di specializzazione in malattie nervose e mentali, che assume la denominazione di scuola di specializzazione in psichiatria, e' abrogato e sostituito dal seguente.
Scuola di specializzazione in psichiatria
Art. 143. - La scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti alla scuola e' di ventiquattro.
Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia e istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (1°);
Semeiotica psichiatrica.
2° Anno:
Anatomia e istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuro-radiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.
3° Anno:
Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (2°);
Clinica psichiatrica (1°);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.
4° Anno:
Clinica psichiatrica (2°);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 agosto 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 ottobre 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 159. - CARUSO