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071U0057

IT - DPR

071U0057

Allegato A Convenzione facolta' di magistero (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 04 febbraio 1971 n. 57)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312 , relativo all'approvazione della convenzione e all'atto aggiuntivo stipulati in Bologna tra la Universita' degli studi e il Consorzio interprovinciale universitario per il finanziamento della facolta' di magistero istituita presso l'Universita' degli studi di Bologna; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670 , relativo all'istituzione della facolta' di scienze politiche presso l'Universita' degli studi di Bologna; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 la facolta' di magistero dell'Universita' degli studi di Bologna, creata convenzionata con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312 e la facolta' di scienze politiche, creata convenzionata con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670 , passano a carico dello Stato.

Art. 2

La convenzione e l'atto aggiuntivo, stipulati in Bologna per la facolta' di magistero in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 e la convenzione stipulata in Bologna per la facolta' di scienze politiche in data 3 agosto 1964, tra l'Universita' degli studi e il consiglio interprovinciale universitario di Bologna, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti ad ogni effetto dalle due convenzioni, stipulate entrambe in data 6 luglio 1970 tra gli stessi enti.
Le suddette due convenzioni del 6 luglio 1970 sono - approvate e rese esecutive con il presente decreto (Allegati A e B).
In applicazione delle predette convenzioni restano unicamente confermati sei posti di professore convenzionati per la facolta' di magistero e cinque per quella di scienze politiche. Tali posti saranno soppressi a mano a mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa. Detti posti si intendono soppressi qualora venga meno in tutto o in parte, l'impegno finanziario dell'ente sovventore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 febbraio 1971 SARAGAT MISASI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1971 Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 33. - CARUSO

Art. 1

ALLEGATO A
Repertorio n. 1727
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Convenzione per il funzionamento della facolta' di magistero
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 12,30, 6 luglio 1970, in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;
davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta;
alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:
Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna, ed ivi residente, funzionario;
Gibertini dott.ssa Giovanna, nata a Legnago (Verona) il 2 aprile 1939, e residente a Bologna, funzionario;
si sono personalmente costituiti i signori:
Fortunati sen. prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario dell'Universita' degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a cio' espressamente delegato dal consiglio di amministrazione del consorzio medesimo nella seduta del 27 giugno 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera A);
Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' di Rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 18 maggio 1970, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B);
tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso:
che con convenzione 7 settembre 1955, rep. n. 548, e con atto aggiuntivo 5 ottobre 1956, rep. n. 572, il Consorzio interprovinciale universitario, avvalendosi in particolar modo del contributo del comune di Bologna, si impegno' a finanziare sei posti di professore e sei posti di assistente straordinario per l'istituenda facolta' di magistero;
che detta facolta' fu istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1312 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 1956, che approvava la convenzione di cui sopra;
che successivamente fu chiesta allo Stato l'assunzione degli oneri per il personale insegnante della facolta' in parola;
che il Ministero della pubblica istruzione si e' dichiarato disposto ad assumere l'onere suddetto a condizione che il Consorzio interprovinciale universitario mantenga integralmente l'impegno finanziario assunto con la convenzione di cui sopra anche quando i posti di ruolo divengano statali, destinando al funzionamento della facolta' la quota non utilizzata per il finanziamento dei posti di professore e di assistente;
che il comune di Bologna, ente finanziatore del Consorzio interprovinciale universitario;, dopo avere gia' nel 1955 aumentato il contributo annuo a favore del consorzio da lire 14.000.000 a lire 20.000.000, con lettera del 17 novembre 1969, ha confermato l'intenzione di mantenere per la facolta' di magistero "l'aumento del contributo in favore del consorzio, anche dopo l'assunzione da parte dello Stato dell'onere soprariportato, precisando di comune accordo la destinazione della somma pur sempre nell'ambito dell'attivita' della facolta'";
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 23 maggio 1970, n. 1500, confermando l'intenzione dell'assunzione dell'onere per il personale docente, ha comunicato che, per il fine sopraddetto, e' necessario stipulare una nuova convenzione, la quale dovra' contenere la esplicita dichiarazione di decadenza della precedente in data 7 settembre 1955, repertorio n. 548, e "ripetere gli oneri oggi complessivamente affrontati dal consorzio nella loro attuale esatta misura. A differenza tuttavia, dal regime convenzionale oggi vigente, dovra' essere previsto che i contributi stessi, anziche' essere frazionali per posti di professore ordinario, di assistente, per incarichi e per mantenimento, vanno conglobati - fermo restando l'importo complessivo - nell'unica voce di contributi di funzionamento";
che il consiglio di amministrazione dell'universita', nell'adunanza del 18 maggio 1970 - il cui verbale, in estratto per copia conforme, e' allegato al presente atto sotto la lettera B) gia' citata - ha dichiarato decaduta la convenzione in data 7 settembre 1955, rep. n. 548, approvando la stipulazione della presente;
che il senato accademico, nella seduta del 27 maggio 1970, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera C), ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole al finanziamento da parte del consorzio della facolta' di magistero, alle condizioni sopradescritte;
che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, nella seduta del 27 giugno 1970 - il cui verbale, in estratto per copia autentica, e' allegato al presente atto sotto la lettera A) - ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
Tutto cio' premesso e confermato
le parti come sopra costituite, in esecuzione della volonta' degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Al momento dell'entrata in vigore del provvedimento con il quale sara' prevista la trasformazione in statale dell'attuale facolta' convenzionata di magistero, la convenzione e l'atto aggiuntivo stipulati in Bologna il 7 settembre 1955 e il 5 ottobre 1956 fra l'universita' e il consorzio decadono e sono sostituiti ad ogni effetto dalla presente.

Art. 2

Art. 2.
Il consorzio si obbliga a mantenere integralmente, per tutta la durata della presente convenzione, l'impegno finanziario gia' assunto in precedenza per la copertura dei posti di ruolo di professore e di assistente - come si evince dai citati atti in data 7 settembre 1955 e 5 ottobre 1956 - quale contributo del consorzio stesso alle spese di funzionamento della facolta' statale.

Art. 2

Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento con il quale sara' prevista la trasformazione in statale dell'attuale facolta' convenzionata di magistero, l'universita' si impegna ad utilizzare tale contributo per spese di funzionamento della facolta', nell'ambito delle attivita' della facolta' medesima.

Art. 4

Art. 4.
Sino a quando, tutti gli oneri relativi ai posti di ruolo convenzionati di professore e di assistente, gia' istituiti in base agli atti convenzionali gia' richiamati, non siano assunti totalmente a carico dell'erario, il contributo di cui all'art. 2 della presente convenzione e' destinato dall'universita' alla copertura delle spese di finanziamento dei suddetti posti.
L'universita' si impegna ed obbliga pertanto a versare annualmente allo Stato, sino all'avverarsi delle condizioni di cui sopra, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo succitati, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre l'importo corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, nonche' al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 5

Art. 5.
Il contributo di cui al precedente art. 2 deve essere versato in unica soluzione dall'ente finanziatore all'Universita' degli studi di Bologna entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 6

Art. 6.
La presente convenzione resta in vigore sino al 31 ottobre 1976, data di scadenza della convenzione 7 settembre 1955, richiamata all'art. 1.

Art. 7

Art. 7.
La presente convenzione sara' registrata in esenzione da tassa di registro, per il combinato disposto degli artt. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , e 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , perche' fatta nell'interesse dell'universita'.
Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 - e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla volonta' loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Il presente atto consta di numero 2 (due) fogli di carta bollata, scritti su numero 7 (sette) facciate e meta' dell'ottava.
Paolo FORTUNATI
Tito CARNACINI
Adriano FIORE, teste
Giovanna GIBERTINI, teste
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante
Registrato a Bologna il 9 luglio 1970, atti pubblici n. 1585. -
Gratis
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Art. 1

ALLEGATO B
Repertorio n. 1728
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA
Convenzione per il funzionamento della facolta' di scienze politiche
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 1970 (millenovecentosettanta), oggi 6 (sei) del mese di luglio, alle ore 12,45, 6 luglio 1970, in comune e citta' di Bologna, in una sala del rettorato dell'Universita' degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33;
davanti a me, dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) il 6 aprile 1910, e domiciliato a Bologna, direttore amministrativo dell'universita' stessa, abilitato a rogare gli atti e i contratti in forma pubblica amministrativa per conto dell'universita' predetta in virtu' e ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 , e delegato con decreto rettorale in data 21 aprile 1948, registrato a pagina 448, volume V della Raccolta;
alla presenza dei testimoni noti ed idonei, a termini di legge, signori:
Fiore dott. Adriano, nato il 1 novembre 1931 a Bologna, ed ivi residente, funzionario;
Gibertini dott.ssa Giovanna, nata a Legnago (Verona) il 2 aprile 1939, e residente a Bologna, funzionario;
si sono personalmente costituiti i signori:
Fortunati sen. prof. Paolo, nato a Talmassons (Udine) il 26 aprile 1906, residente a Bologna, docente universitario, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di consigliere del Consorzio interprovinciale universitario dell'Universita' degli studi di Bologna, ed in rappresentanza dello stesso, a cio' espressamente delegato dal consiglio di amministrazione del consorzio medesimo nella seduta del 27 giugno 1970, il cui verbale, in estratto per copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera A);
Carnacini prof. Tito, nato a Bologna il 29 giugno 1909, per la carica domiciliato a Bologna, via Zamboni, 33, docente universitario, il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste e qualita' di rettore-presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Bologna, e percio' di legale rappresentante della medesima, al presente atto espressamente autorizzato con delibera dello stesso consiglio di amministrazione in data 18 maggio 1970, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera B);
tutti di piena capacita' giuridica e della cui identita' personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede;
Premesso:
che con convenzione 3 agosto 1964, rep. n. 857, il Consorzio interprovinciale universitario, avvalendosi in particolar modo dei contributi del comune e della provincia di Bologna, si impegno' a versare la somma annua di L. 45.000.000 (quarantacinque milioni) destinata a finanziare 5 (cinque) posti di professore e 5 (cinque) posti di assistente straordinario per l'istituenda facolta' di scienze politiche, nonche', per la parte residua, alla retribuzione di incarichi di insegnamento, spese di funzionamento e varie;
che detta facolta' fu istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, n. 1670 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 1965, n. 165, che approvava la convenzione di cui sopra;
che successivamente fu chiesta allo Stato l'assunzione degli oneri che il personale insegnante della facolta' in parola;
che il Ministero della pubblica istruzione si e' dichiarato disposto ad assumere l'onere suddetto a condizione che il Consorzio interprovinciale universitario mantenga integralmente l'impegno finanziario assunto con la convenzione di cui sopra anche quando i posti di ruolo divengano statali, destinando al funzionamento della facolta' la quota non utilizzata per il finanziamento dei posti di professore e di assistente;
che il comune di Bologna, il quale gia' si era impegnato a concorrere all'impegno finanziario del consorzio con una somma annua di L. 35.000.000, per i fini sopradescritti, per la durata di venti anni a partire dal 1964, con lettera del 17 novembre 1969, ha confermato l'intenzione di mantenere per la facolta' di scienze politiche "l'impegno assunto di corrispondere, per la restante durata della convenzione, la somma annua di lire 35.000.000, anche dopo l'assunzione da parte dello Stato dell'onere soprariportato, precisando di comune accordo la destinazione della somma pur sempre nell'ambito dell'attivita' di ricerca della facolta'";
che l'amministrazione provinciale di Bologna, la quale gia' si era impegnata a versare al Consorzio un contributo annuo di L. 10.000.000 per venti anni a partire dal 1964, per i fini di cui sopra, ha dichiarato, con lettera del 27 novembre 1969, n. 19822, di essere disposta a mantenere l'impegno finanziario suddetto anche dopo l'assunzione da parte dello Stato dell'onere per il personale docente;
che il Ministero della pubblica istruzione, con lettera del 23 maggio 1970, n. 1500, confermando l'intenzione di assumere l'onere per il personale docente, ha comunicato, che per il fine sopraddetto, e' necessario stipulare una nuova convenzione, la quale dovra' contenere l'esplicita dichiarazione di decadenza della precedente in data 8 agosto 1964, rep. n. 857, e "ripetere gli oneri oggi complessivamente affrontati dal Consorzio nella loro attuale esatta misura. A differenza, tuttavia, dal regime convenzionale oggi vigente, dovra' essere previsto che i contributi stessi, anziche' essere frazionati per posti di professore ordinario, di assistente, per incarichi e per mantenimento, vanno conglobati - fermo restando l'importo complessivo - nell'unica voce di contributi di funzionamento";
che il consiglio di amministrazione dell'universita', nell'adunanza del 18 maggio 1970 - il cui verbale, in estratto per copia conforme, e' allegato al presente atto sotto la lettera B) gia' citata - ha dichiarato decaduta la convenzione in data 3 agosto 1964, rep. n. 857, approvando la stipulazione della presente;
che il senato accademico, nella seduta del 27 maggio 1970, il cui verbale, in estratto per copia autentica, si allega al presente atto sotto la lettera C), ha espresso, per quanto di sua competenza, parere favorevole al finanziamento da parte del consorzio della facolta' di scienze politiche, alle condizioni sopradescritte;
che il consiglio di amministrazione del Consorzio interprovinciale universitario, nella seduta del 27 giugno 1970 - il cui verbale, in estratto per copia autentica, e' allegato al presente atto sotto la lettera A) gia' citata - ha approvato la stipulazione della presente convenzione;
Tutto cio' premesso e confermato
le parti come sopra costituite, in esecuzione della volonta' degli enti da esse rappresentati, previa conferma della suesposta narrativa che esse intendono faccia parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1.
Al momento dell'entrata in vigore del provvedimento con il quale sara' prevista la trasformazione in statale dell'attuale facolta' convenzionata di scienze politiche, la convenzione stipulata in data 3 agosto 1964, rep. n. 857, decade ed e' sostituita ad ogni effetto dalla presente.

Art. 2

Art. 2.
Il consorzio si obbliga a mantenere integralmente, per tutta la durata della presente convenzione, l'impegno finanziario gia' in precedenza assunto (con la convenzione 3 agosto 1964, repertorio n. 857, della quale come sopra e' stata prevista la decadenza) per complessive L. 45.000.000, quale contributo del consorzio stesso alle spese di funzionamento della facolta' statale.

Art. 3

Art. 3.
Dalla data di entrata in vigore del provvedimento con il quale sara' prevista la trasformazione in statale dell'attuale facolta' convenzionata di scienze politiche, l'universita' si impegna ad utilizzare tale contributo per spese di funzionamento della facolta', nell'ambito delle attivita' della facolta' medesima.

Art. 4

Art. 4.
Sino a quando tutti gli oneri relativi ai posti di ruolo convenzionati di professore e di assistente, gia' istituiti in base alla precedente convenzione in data 3 agosto 1964, non siano assunti totalmente a carico dell'erario, il contributo di cui all'art. 2 e' destinato dall'universita' alla copertura delle spese di finanziamento dei suddetti posti.
L'universita' si impegna ed obbliga pertanto a versare annualmente allo Stato, fino all'avverarsi delle condizioni di cui sopra, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori e agli assistenti titolari dei posti di ruolo succitati, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio dei predetti titolari dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre all'importo corrispondente al 20% del trattamento economico spettante ai titolari dei detti posti di ruolo, per costituire il fondo speciale destinato alla copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare ai titolari dei posti stessi, nonche' al rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 5

Art. 5.
Il contributo di cui al precedente art. 2 deve essere versato in unica soluzione dell'ente finanziatore all'universita' entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 6

Art. 6.
La presente convenzione resta in vigore sino al 31 ottobre 1984, data di scadenza della convenzione 3 agosto 1954, richiamata all'art.
1.

Art. 7

Art. 7.
La presente convenzione sara' registrata in esenzione da tassa: di registro, per il combinato disposto degli artt. 94 della legge 30 dicembre 1923, n. 3269 , e 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , perche' fatta nell'interesse dell'universita'.
Richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia - ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 251 , con nastro indelebile corrispondente alle caratteristiche stabilite dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 - e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti i quali, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla volonta' loro ed a quella degli enti rispettivamente rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni medesimi ed a me, funzionario delegato a rogare i contratti per conto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Il presente atto consta di numero 3 (tre) fogli di carta bollata, scritti su numero 8 (otto) facciate e due righe della nona.
Paolo FORTUNATI
Tito CARNACINI
Adriano FIORE, teste
Giovanna GIBERTINI, teste
dott. Sebastiano MAZZARACCHIO, ufficiale rogante
Registrato a Bologna il 9 luglio 1970, atti pubblici n. 1586. -
Gratis
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
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