069U0327
069U0327
Modificazioni allo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1969 n. 327)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta intesa ad ottenere l'istituzione ed il riconoscimento delle facolta' di scienze politiche e di medicina e chirurgia (limitatamente al primo biennio). Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Presso la libera Universita' abruzzese degli studi "G. D'Annunzio", sono istituite, in aggiunta alle facolta' di lettere e filosofia, di economia e commercio, con annesso corso di lingue e letterature straniere, e di giurisprudenza, le facolta' di scienze politiche (con sede in Teramo) e di medicina e chirurgia - limitata al primo biennio - con sede in Chieti.
Art. 2
Per tali facolta' sono istituiti tre posti di professore di ruolo per la facolta' di scienze politiche e tre posti di professore di ruolo per la facolta' di medicina e chirurgia.
Sono, inoltre, istituiti tre posti di assistente di ruolo per la facolta' di scienze politiche e quattro posti di assistente di ruolo nella facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 3
Lo statuto della libera Universita' abruzzese degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, nonche' le tabelle A e B, allegate allo statuto stesso, sono ulteriormente modificati come dal testo annesso al presente decreto - vistato dal Ministro per la pubblica istruzione - contenente le norme relative all'ordinamento delle due nuove facolta'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 giugno 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 luglio 1969 Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 109. - GRECO
Allegato
Testo delle modifiche allo statuto della libera Universita' abruzzese "G. D'Annunzio" di Chieti, relative alla istituzione delle facolta' di scienze politiche e di medicina e chirurgia (limitata al primo biennio).
Art. 1. - Il secondo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Essa e' costituita dalle facolta' di lettere e filosofia, di economia e commercio, con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere, e di medicina e chirurgia - limitata al primo biennio - aventi sede nel territorio del comune di Chieti - localita' Madonna delle Piane -, e delle facolta' di giurisprudenza e di scienze politiche in Teramo".
Dopo l'art. 34 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi all'ordinamento delle facolta' di scienze politiche e di medicina e chirurgia.
Facolta' di scienze politiche
Art. 35. - Sono titoli di ammissione alla facolta' di scienze politiche il diploma di maturita' classica o quello di maturita' scientifica.
Art. 36. - La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche e' di quattro anni.
Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un successivo biennio di specializzazione, ordinato nei seguenti indirizzi: politico amministrativo e politico economico.
Art. 37. - Il biennio propedeutico comprende i seguenti insegnamenti obbligatori:
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Economia politica
Storia moderna
Statistica
Sociologia
Storia delle dottrine politiche
Storia contemporanea
Diritto costituzionale italiano e comparato.
Le istituzioni di diritto pubblico sono propedeutiche al diritto costituzionale italiano e comparato.
Art. 38. - Il biennio di specializzazione per l'indirizzo politico amministrativo comprende le seguenti materie di insegnamento:
Diritto amministrativo
Scienza dell'amministrazione
Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici
Diritto finanziario
Diritto internazionale
Diritto del lavoro
Legislazione sociale
Istituzioni di diritto e procedura penale
Politica economica e finanziaria
Diritto degli enti locali
Diritto processuale amministrativo
Organizzazione internazionale
Dottrina dello Stato
Storia dei partiti e dei movimenti politici
Diritto ecclesiastico.
Di tali materie sono obbligatorie: 1) Diritto amministrativo; 2) Organizzazione internazionale; 3) Dottrina dello Stato; 4) Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici. Altre sei materie saranno scelte dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti sopra elencati.
Art. 39. - Il biennio di specializzazione per l'indirizzo politico-economico comprende le seguenti materie di insegnamento:
Geografia politica ed economica
Politica economica e finanziaria
Diritto delle comunita' europee
Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici
Diritto commerciale
Storia delle dottrine economiche
Scienza delle finanze
Statistica per la ricerca economica
Organizzazione finanziaria-internazionale
Econometria
Programmazione economica
Storia e istituzioni dei paesi afroasiatici
Diritto dei trasporti internazionali
Sociologia economica
Diritto pubblico dell'economia.
Di tali materie sono obbligatorie: 1) Politica economica e finanziaria; 2) Contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; 3) Diritto commerciale; 4) Storia delle dottrine economiche. Altre sei materie saranno scelte dallo studente nell'ambito dei restanti insegnamenti sopra elencati.
Art. 40. - Il corso degli studi, per entrambi gli indirizzi, comprende altresi' gli insegnamenti biennali di lingua francese e di lingua inglese.
Art. 41. - E' data facolta' allo studente di aggiungere ai nove insegnamenti del biennio propedeutico non piu' di tre insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione dell'indirizzo prescelto.
Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico vanno in detrazione del numero degli insegnamenti del biennio di specializzazione.
Non e' data facolta' di anticipare al biennio propedeutico gli insegnamenti del biennio di specializzazione rimessi alla scelta dello studente.
Art. 42. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superati gli esami relativi ad almeno diciannove materie di insegnamento (annuali) oltre quelli relativi alle due lingue straniere.
Facolta' di medicina e chirurgia
(limitata al I biennio)
Art. 43. - Sono titoli di ammissione alla facolta' di medicina e chirurgia il diploma di maturita' classica o il diploma di maturita' scientifica.
Art. 44. - Gli insegnamenti del biennio sono i seguenti:
Insegnamenti fondamentali:
1) Chimica;
2) Fisica;
3) Biologia e zoologia generale comprese la genetica e la biologia delle razze;
4) Anatomia umana normale (biennale);
5) Fisiologia umana I (biennale);
6) Patologia generale I (biennale);
7) Chimica biologica;
8) Microbiologia.
Sono insegnamenti complementari:
1) Istologia ed embriologia generale;
2) Anatomia topografica;
3) Istochimica;
4) Parassitologia;
5) Virologia.
Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti.
Le esercitazioni per le discipline complementari sono obbligatorie invece solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.
Per gli insegnamenti complementari e' prescritto un corso semestrale, essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto degli studi.
Lo studente puo' ottenere il trasferimento ad altra universita' se ha frequentato gli insegnamenti fondamentali previsti per il I biennio e ha superato i relativi esami. Il trasferimento puo', tuttavia, essere concesso se lo studente si trovi in difetto di due soli esami.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI
TABELLA A
Posti di ruolo dei professori
Facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . " 7 Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6 Facolta' di scienze politiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 Facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 (limitata al 1° biennio).
TABELLA B Posti di ruolo degli assistenti
Facolta' di lettere e filosofia. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6 Facolta' di economia e commercio . . . . . . . . . . . . . . . . " 6 Facolta' di giurisprudenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6 Facolta' di scienze politiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3 Facolta' di medicina e chirurgia . . . . . . . . . . . . . . . . " 4 (limitata al 1° biennio).
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI