068U0779
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Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1967, n. 1376, sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 01 marzo 1968 n. 779)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 8 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376 , sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione; Decreta:
Art. 1
La scelta o, se del caso la ripartizione dei contributi previsti alla lettera d) dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1967, n. 1376 , sull'assistenza tecnica, culturale, economica e finanziaria alla Somalia, a pareggio del bilancio dello Stato somalo, tra forniture ed erogazioni dirette sara' stabilita, d'intesa fra i Governi dei due Paesi, tenendo conto della congiuntura economica della Somalia, della situazione del bilancio di quel Paese e di eventuali circostanze eccezionali: come calamita' pubbliche o altri avvenimenti che possono influire sull'economia somala.
Art. 2
I contributi di cui alla lettera e) dell'art. 1 della legge citata nell'articolo precedente per l'esecuzione di studi, progettazioni e lavori, nonche' per l'acquisto di installazioni e materiali destinati ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia verranno corrisposti tenendo presenti le seguenti direttive:
a) i progetti da finanziare saranno scelti nei limiti delle somme stanziate per ciascun esercizio finanziario, mediante intese fra i due Governi, dalle quali dovra' risultare che il progetto o la fornitura da finanziare con il contributo italiano rientra nei piani di sviluppo economico e sociale della Somalia;
b) i progetti dovranno essere eseguiti da cittadini italiani o da enti, societa' o imprese italiane o a prevalente partecipazione italiana. Le installazioni e i materiali forniti a tale titolo dovranno essere di produzione prevalentemente italiana;
c) i contratti d'appalto o di fornitura saranno stipulati direttamente dal Governo somalo, o dagli enti o dalle amministrazioni da esso delegate, con gli appaltatori o fornitori che adempiano ai requisiti di cui alla lettera b) precedente;
d) i pagamenti verranno effettuati in una o piu' soluzioni, direttamente in favore degli appaltatori o fornitori, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e delle avvenute forniture, su presentazione della necessaria documentazione, debitamente vistata ed approvata dal Governo somalo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 marzo 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - TAVIANI - TREMELLONI - COLOMBO - PRETI - GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 luglio 1968 Atti del Governo, registro n. 221, foglio n. 2. - GRECO